Il Ministero dell`ambiente ha predisposto il decreto relativo alla gestione, come sottoprodotto, delle terre e rocce da scavo derivanti dalle attività edilizie che prima di divenire operativo con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dovrà essere sottoposto alla vaglio del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.
Il provvedimento permetterà di superare sia le prescrizioni per l`utilizzo delle terre e rocce come sottoprodotto particolarmente restrittive e vincolanti contenute nell`art. 186 del decreto legislativo 152/06, sia le disposizioni contenute in vari atti amministrativi emanati da regioni e comuni in attuazione del citato art. 186. Infatti, come previsto dall`art. 39 comma 3 del decreto legislativo 205/10, l`art. 186 sarà abrogato dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale.
In ogni caso si evidenzia che i progetti di utilizzo del materiale redatti ed approvati secondo le indicazioni dell`art. 186 potranno essere portati a termine secondo tali modalità ovvero, a scelta del proponente, secondo le procedure contenute nel decreto.
Si ritiene opportuno sottolineare che sono state previste procedure semplificate per l`utilizzo di materiale proveniente da scavi sino a 6.000 mc calcolati in banco, nonchè procedure particolari nel caso in cui siano presenti livelli di inquinamento, conseguenti ai valori del fondo naturale, superiori ai limiti di legge.