Con l’allegato messaggio n. 22472 del 29 novembre scorso, l’Inps ha reso noto che sono stati implementati, nell’ambito delle applicazioni relative all’invio delle domande in via informatica, i controlli che fissano la competenza esclusiva della struttura territoriale Inps a ricevere e definire le richieste di autorizzazione alla Cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga.
Tali controlli, conferma l’Istituto, riguardano anche le precedenti domande cartacee presentate agli sportelli.
In virtù di quanto sopra, la competenza a ricevere e a trattare le domande di cassa integrazione guadagni ordinaria edilizia e lapidei, cassa integrazione straordinaria e cassa integrazione in deroga, fatte salve alcune eccezioni, sarà determinata con le seguenti modalità.
Criteri generali:
Rispetto ai suddetti criteri generali fanno eccezione:
In entrambi i suddetti casi la competenza è della struttura territoriale Inps ove è iscritta l’azienda.
Nel caso in cui le domande presentate per mancanza lavoro, fine lavoro, eventi meteo interessassero cantieri di lunga durata, individuati in base ad un contratto di appalto specifico, la competenza è della struttura territoriale Inps ove è ubicato il cantiere/unità produttiva.
A seguito delle difficoltà a determinare gli elementi riconducibili alle tipologie di cui ai precedenti punti 1 e 2 e non essendo la procedura automatizzata, la struttura territoriale che riceve la domanda, ferma restando la possibilità di trasferirle in via telematica alla struttura territoriale competente, dovrà valutare tutti gli elementi utili a tal fine, anche attraverso informazioni acquisite da altri soggetti della P.A., come ad esempio l’Inail.
La nota conclude ricordando che eventuali deroghe alle citate indicazioni potranno essere applicate previa approvazione della Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito.
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