è stato sottoscritto dalla Confindustria, Cgil, Cisl e Uil l`allegato accordo nazionale per agevolare l`applicazione del regime della detassazione previsto dall`attuale normativa anche per l`anno 2012.
Si rammenta, a tal proposito, che l`art. 33 della L. n. 183/2011, in attuazione di quanto previsto dall`art. 26 della L. n. 98/2011, ha prorogato per tutto il 2012 l`applicazione dell`imposta sostitutiva sul reddito da lavoro dipendente (10%) sulle voci della retribuzione legate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all`andamento economico o agli utili dell`impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
L`art. 26 della L. n. 98/2011, infatti, ha stabilito che anche per l`anno 2012 le somme di cui sopra, erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata.
La L. n. 183/2011, pertanto, oltre a prevedere che la tassazione agevolata, applicabile anche alle intese di cui all`art. 8 del la L.n. 148/2011, è riconosciuta in base a quanto previsto dai contratti collettivi sottoscritti al livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, ha fissato la proroga delle misure sperimentali previste dalla L. n. 126/2008 in attuazione del precedente art. 26.
Sarà comunque un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a fissare i tetti massimi, sia per ciò che concerne l`ammontare massimo detassabile sia con riguardo al limite di reddito per l`accesso al beneficio.
Nelle more della predisposizione di tale decreto le parti sociali confederali hanno ritenuto opportuno facilitare le imprese associate alla Confindustria predisponendo una bozza di accordo territoriale, allegato all`accordo siglato, con il quale anche per l`anno 2012 viene ribadita la detassabilità anche di tutti gli istituti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda, comunque legati agli elementi di produttività di cui sopra.
Tale accordo scaturisce, come noto, da quanto affermato dall`Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero del Lavoro, lo scorso 14 febbraio, in considerazione del fatto che l`attuale normativa sulla materia non prende più in considerazione la contrattazione collettiva nazionale al fine della determinazione delle voci della retribuzione oggetto dello sgravio.
Per ciò che concerne le imprese dell`edilizia, per le quali lo scorso anno si è proceduto alla sottoscrizione di accordi territoriali in ottemperanza a quanto sancito dall`Agenzia delle Entrate ai fini dell`inserimento degli istituti contenuti nel contratto collettivo nazionale, si può reputare sufficiente un semplice accordo di proroga di quanto già segnalato in tal senso rinviandolo allanormativa in vigore.
Tenuto conto comunque dello svolgersi della contrattazione integrativa territoriale, potrebbe essere agevole, in via definitiva, inserire direttamente le voci del ccnl all`interno dell`integrativo con la seguente dicitura:
“[…] a conferma dell`accordo stipulato in data ………….
tra Ance …………… e le organizzazioni sindacali territoriali, a decorre dal 1° gennaio 2012 i seguenti istituti: ……………………………………………………………………………………………………………….., disciplinati dal Ccnl del settore dell`edilizia, stipulato dall`Ance e dalle associazioni sindacali nazionali, che non attengono elementi fissi della retribuzione ma riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa in relazione ai risultati riferibili all`andamento economico o agli utili dell`impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono recepiti nel presente contratto integrativo ai fini dell`applicazione del regime di tassazione agevolato previsto per legge””.
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