Si fa seguito alla comunicazione del 2 novembre u.s. di commento alla circolare n. 27/2011, con la quale il Ministero del Lavoro ha fornito i chiarimenti “procedurali” necessari per la corretta attuazione delle disposizioni introdotte dall’art. 9 della L. n. 148/2011 “collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni”, per segnalare quanto segue.
Con la nota operativa n. 5909 del 14 dicembre 2011, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, a seguito dell’entrata in vigore della sopra citata norma, si è reso necessario adeguare gli standard tecnici per l’invio telematico del prospetto informativo fissati dal Decreto Interministeriale del 2 novembre 2011, con le innovazioni introdotte dalla stessa.
Tali standard sono contenuti nel Decreto Direttoriale del 15 dicembre 2011.
Con riferimento alle modalità di compilazione del prospetto informativo, alle regole di calcolo e alle indicazioni sulla formazione della base di computo per l’individuazione degli obblighi di assunzione di cui agli artt. 3 e 18 della L. n. 68/99, il Dicastero, nel rimandare all’allegato documento “Modelli e Regole” – Versione Gennaio 2012, ha illustrato le novità più salienti ivi contenute.
In primo luogo, è stato reso noto che, rispetto alla gestione precedente, vi è la possibilità di dichiarare le compensazioni territoriali anche con riferimento ad altre aziende facenti parte del gruppo di impresa.
A tal proposito, si ricorda che la compensazione a livello nazionale è stata estesa anche alle imprese controllate o collegate facenti parte di un “gruppo”, che potranno dunque assumere automaticamente, in qualsiasi impresa del gruppo con sede in Italia, un numero superiore di lavoratori, compensando tali eccedenze con il minor numero di lavoratori assunti in altre imprese del gruppo operanti nel territorio nazionale.
Sarà possibile, inoltre, indicare presso quale azienda verranno portate in eccedenza o in riduzione le unità assunte utilizzando l’apposita sezione “Compensazioni Territoriali” e fornendo, nel caso di compensazione intergruppo, il codice fiscale del datore di lavoro interessato alla compensazione.
Relativamente alla presentazione del prospetto informativo con compensazioni intergruppo, è stato precisato che la situazione occupazionale si sostanzia solo a seguito della valutazione dell’insieme dei prospetti informativi presentati a livello di gruppo.
Pertanto, le aziende interessate a tale tipologia di compensazione dovranno presentare il prospetto informativo anche nel caso in cui, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’invio del prospetto, non siano intercorsi cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
Saranno i servizi informatici a trasmettere ai servizi competenti i prospetti riferiti ai vari ambiti territoriali, ivi compresi quelli in cui è stata indicata una compensazione intergruppo.
In ragione delle innovazioni introdotte dal succitato Decreto Direttoriale, il Ministero ha comunicato che i servizi informatici saranno disponibili a partire dal 15 gennaio 2012, prorogando la scadenza per la presentazione del prospetto informativo al 15 febbraio 2012 (prima fissata al 31/01/2012).
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