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L`Aula del Senato ha approvato il provvedimento che introduce il principio in base al quale lo Stato assicura l`equilibrio tra entrate e spese di bilancio e istituisce la cd. legge quadro di compatibilità.

Archivio, Governo e Parlamento

Pareggio di bilancio in Costituzione: prima deliberazione in Parlamento

19 Dicembre 2011
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L`Aula del Senato ha approvato, in prima deliberazione, il disegno di legge costituzionale recante””Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale”” (DDL 3047/S e abb. – Relatore il Sen. Carlo Vizzini del Gruppo parlamentare UDC), nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati.
Il provvedimento è volto ad introdurre nella Costituzione, novellando gli articoli 81, 97, 117 e 119, il principio del “pareggio di bilancio”” in base al quale lo Stato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall`ordinamento dell`Unione europea, assicura l`equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio.
Viene previsto che il ricorso all`indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Viene, inoltre, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, la materia della “armonizzazione dei bilanci pubblici””, attualmente oggetto di legislazione concorrente.
Con riferimento alla disciplina di bilancio degli enti territoriali, con una modifica dell`articolo 119 della Costituzione, viene specificato che l`autonomia finanziaria di Comuni, Province e Città metropolitane è assicurata nel rispetto dell`equilibrio tra le entrate e le spese dei relativi bilanci, prevedendo verifiche, preventive e consuntive, nonchè misure di correzione. Viene, inoltre, costituzionalizzato il principio del concorso di tali enti all`adempimento dei vincoli economici e finanziari derivanti dall`ordinamento dell`Unione europea.
Viene, inoltre, demandata ad una apposita legge, oggetto di approvazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, il compito di stabilire il contenuto della legge di bilancio e i principi e i criteri volti ad assicurare l`equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni (cd. “legge quadro di contabilita””`). In particolare, tale legge è chiamata a disciplinare, per il complesso delle P.A., tra l`altro:
– le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;
– l`accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni e il limite massimo degli stessi;
– la definizione degli eventi eccezionali al verificarsi dei quali è consentito il ricorso all`indebitamento e il superamento del limite massimo degli scostamenti sulla base di un piano di rientro;
– l`istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell`osservanza delle regole di bilancio;
– le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali, concorre, anche in deroga all`articolo 119 della Costituzione, ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.
Viene, inoltre, fissato al 28 febbraio 2013, il termine entro il quale si deve approvare la suddetta legge. Alle Camere, viene, altresì, attribuito il compito di esercitare la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all`equilibrio tra entrate e spese nonchè alla qualità e all`efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.
Il disegno di legge costituzionale dovrà essere sottoposto, trascorsi tre mesi, alla seconda deliberazione del Parlamento.
Il provvedimento verrà promulgato dal Presidente della Repubblica solo dopo essere stato approvato da entrambi i rami nel medesimo testo.
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