CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL costituzionale “Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale”” (DDL 4620/C ed abb.).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge in oggetto con modifiche al testo licenziato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio.
Si tratta in particolare delle seguenti:
Art. 1
Viene eliminato il richiamo al rispetto dei vincoli derivanti dall`ordinamento dell`Unione europea nell`assicurare l`equilibrio tra entrate e spese di bilancio e viene precisato che il ricorso all`indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Emend. 1.100 delle Commissioni
Articolo aggiuntivo
Viene integrato l`art. 97 della Costituzione prevedendo che le Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l`ordinamento dell`Unione europea, assicurano l`equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
Emend. 1.0100 delle Commissioni
Art. 2 – soppressione
Viene eliminata la norma con cui si devolveva alla legge costituzionale la disciplina delle modalità con le quali la Corte dei Conti può promuovere il giudizio di legittimità costituzionale per la violazione dell`obbligo di copertura finanziaria.
Emend. 2.100 delle Commissioni
Art. 3
Viene attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, la materia della “armonizzazione dei bilanci pubblici””, attualmente oggetto di legislazione concorrente, e la materia della “stabilizzazione del ciclo economico””.
Emend. 3.101 delle Commissioni
Articolo aggiuntivo
In relazione alla legge, introdotta dal provvedimento per stabilire il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l`equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, viene fissato al 28 febbraio 2013 il termine entro il quale deve avvenire l`approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
Viene, inoltre, dispoto che tale legge sia volta a disciplinare, tra l`altro:
– le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;
– l`accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni e il limite massimo degli stessi;
– la definizione degli eventi eccezionali al verificarsi dei quali è consentito il ricorso all`indebitamento e il superamento del limite massimo degli scostamenti sulla base di un piano di rientro;
– l`introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo;
– l`istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell`osservanza delle regole di bilancio;
– le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali, concorre, anche in deroga all`articolo 119 della Costituzione, ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.
Alle Camere, viene, infine, attribuito il compito di esercitare la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all`equilibrio tra entrate e spese nonchè alla qualità e all`efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.
Emend. 4.100 delle Commissioni
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente ed i contenuti del provvedimento si veda la
Sintesi n.43/2011.
Il provvedimento è volto ad introdurre nella Costituzione, novellando gli articoli 81, 100, 117 e 119, il principio del “pareggio di bilancio”” in base al quale lo Stato assicura l`equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. In particolare, viene demandato ad una apposita legge, oggetto di approvazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, il compito di stabilire il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l`equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.
Il disegno di legge passa ora alla lettura del Senato.