L`articolo 3 del decreto legge n.2/12 affronta il problema dei siti, soggetti a trasformazioni urbanistiche, nei quali sono presenti dei materiali di riporto che, data la loro collocazione remota nel tempo, costituiscono a tutti gli effetti ormai una vera e propria matrice ambientale. Il decreto legge n. 2, chiarisce che la previsione dell`art. 185 del decreto legislativo 152 si applica anche nei casi in cui vi siano “matrici ambientali di riporto”” e pertanto non si applica la normativa sui rifiuti per il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell`attività di costruzione, ove sia certo che verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato prodotto. L`art. 3 del decreto legge n. 2/12 consente quindi di superare la tesi interpretativa di alcuni enti locali che ritenevano, in presenza di materiali di riporto anche con livelli di inquinamento compatibili con la destinazione urbanistica del sito (Decreto legislativo 152/06, Parte quarta, Allegato 5 tabella 1 colonne A e B), comunque necessario avviare una procedura di bonifica con tutti i relativi adempimenti ed oneri amministrativi e procedurali.
La gestione di questa tipologia di suolo, al di fuori del sito di produzione, sarà possibile, considerate le indicazioni dell`art. 185 comma 4 richiamate dall`art. 2 del decreto legge n. 2/12, secondo una delle seguenti forme: a) rifiuto, b) sottoprodotto, c) materiale che non può più essere qualificato come rifiuto in quanto già sottoposto ad un processo di recupero.
Il comma 2 dell`art. 3 del decreto legge n. 2/12, relativamente alla possibilità di gestione come sottoprodotto, rinvia per la definizione delle relative regole, al decreto ministeriale previsto per la gestione delle terre e rocce da scavo dall`art. 39 comma 4 del decreto legislativo 205/10. Per altro lo schema di tale decreto era già stato elaborato dal Ministero dell`ambiente ed oggetto di una serie di osservazioni da parte del Consiglio di Stato che ne avevano ritardato l`emanazione. Per effetto del decreto legge n. 2/12 sarà quindi necessario procedere non solo ad un suo adeguamento rispetto alle nuove indicazioni in materia di terreni di riporto, ma anche al coordinamento con il decreto interministeriale previsto dall`art. 49 del decreto legge n. 1/12 per l`utilizzo delle terre e rocce da scavo.
Allegato Decreto legge 25 gennaio 2012 n. 2