L'Ance ha richiesto un intervento immediato Ministero del lavoro, per ribadire la non autocertificabilità del Durc
Con riguardo ad alcune notizie apparse sui quotidiani nei giorni scorsi, circa un’interpretazione dell’art. 15 della L. n. 183/2011, sulla base della quale il Durc risulterebbe autocertificabile, si informa che l’Ance non condividendo assolutamente suddetta interpretazione, è immediatamente intervenuta presso il Ministero del Lavoro al fine di ribadire quanto ormai consolidato nel tempo in materia.
In via informale il Dicastero ha concordato pienamente con l’interpretazione dell’Ance nel senso che, anche a fronte dell’inserimento del nuovo art. 44bis al D.P.R. n. 445/2000, operato dal suddetto art. 15, quest’ultimo ha semplicemente ribadito l’obbligo di acquisizione d’ufficio negli appalti pubblici da parte delle stazioni appaltanti, delle informazioni relative alla regolarità contributiva delle imprese e, pertanto, nulla è cambiato rispetto a prima circa la non autocertificabilità del Durc.
Risulta chiaro, infatti, che al di la della circostanza che l’autocertificazione del Durc vanifica del tutto la finalità di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso a cui il documento unico di regolarità contributiva è volto, tale verifica comporta un accertamento di ordine tecnico che non può per sua natura essere demandato al dichiarante ma va effettuato necessariamente dagli istituti e dai soggetti privati incaricati della riscossione dei contributi obbligatori.
L’Ance ha richiesto pertanto un intervento immediato al Ministero che ribadisca quanto sopra esposto e già nel passato condiviso.
Si fa riserva di fornire tempestivamente ulteriori novità in merito.
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