Inps e Inail, con una nota congiunta del 26 gennaio scorso, hanno recepito, con alcune precisazioni, quanto contenuto nella circolare di risposta all’Ance del Ministero del Lavoro del 16 gennaio scorso, con riferimento alla non autocertificabilità del Durc, stante una diversa interpretazione effettuata da alcune amministrazioni provinciali in merito alla norma di cui all’art. 15 della L. n. 183/2011.
Oltre a ribadire il noto principio della non autocertificabilità del Durc, in quanto le valutazione effettuate da un Organismo tecnico non possono essere sostituite da un’autodichiarazione, gli Istituti hanno confermato la non applicabilità a tale Documento della normativa sull’autocertificazione e, in particolare, dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000 secondo cui: “sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e apposta, a pena di nullità, la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della p.a. o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Essendo l’interesse del legislatore, nell’introduzione della norma dell’art. 15 della L. n. 183/2011, esclusivamente quello di riconfermare l’acquisizione d’ufficio del Durc da parte delle p.a., rimane fermo che solo nei casi in cui la legge preveda espressamente la presentazione di un Durc da parte dei privati, i contenuti dello stesso potranno essere vagliati dalla p.a. con le medesime modalità previste per la verifica delle autocertificazioni (es. art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.).
Con la nota gli Istituti comunicano inoltre che, nei casi di appalti pubblici, a partire dal 13 febbraio prossimo la richiesta di Durc potrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti, rimanendo la facoltà per le imprese di verificare, attraverso lo sportello unico previdenziale, l’avvenuta richiesta.
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