Tra le novità introdotte dal decreto legge n. 201/2011 vi è la modifica dell’articolo 5 del Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/98).
Tra le novità introdotte dal decreto legge n. 201/2011 vi è la modifica dell’articolo 5 del Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/98).
Il comma 3 dell’art. 40 del provvedimento novella infatti la disposizione citata introducendo il comma 9-bis il quale prevede che, decorsi inutilmente i 20 giorni per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, i lavoratori extracomunitari potranno soggiornare legalmente nel territorio nazionale e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa, fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza.
Per lo svolgimento dell’attività lavorativa è necessario che:
– la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno (sostituito da poco dal Modello UniLav) o l’istanza di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso o entro il termine dei sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
– sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno.
L’attività lavorativa è consentita fino alla eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza di diniego del permesso di soggiorno, che dovrà essere motivata e notificata anche al datore di lavoro.
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