Il Consiglio di Stato, con la sentenza della sezione IV, 22 novembre 2011, n. 6154, è tornato sulla questione, da sempre controversa, del regime contributivo dei parcheggi realizzati nelle nuove costruzioni per confermare l`orientamento in base al quale i parcheggi “obbligatori””, ossia gli spazi riservati per legge nella misura di 1 metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione, sono esentati dal pagamento del contributo di costruzione, mentre quelli realizzati in eccedenza rispetto allo standard di legge sono soggetti a contributo di costruzione (vedi anche Consiglio di Stato, sez. V, 14 ottobre 1992, n. 987).
Si ricorda che i parcheggi da realizzare nei fabbricati di nuova costruzione sono disciplinati dall`art. 41 sexies Legge 1150/1942 che è stato introdotto dalla Legge 765/1967 e poi modificato dall`art. 2, comma 2 della Legge 122/1989 cd. Legge Tognoli.
In particolare, l`art. 41 sexies dispone che “Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione”” (prima della modifica ad opera della Legge 122/1989: un 1 quadrato ogni 20 metri cubi di costruzione).
L`art. 41 sexies pertanto non fornisce indicazioni circa il regime contributivo di questi parcheggi e al riguardo occorre fare riferimento all`art. 11 della Legge 122/1989, in base al quale le opere e gli interventi previsti dalla stessa Legge Tognoli costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell`art. 9, comma 1, lettera f) della Legge 10/1977.
Quest`ultima norma, ora contenuta nell`art. 17, comma 3, lettera c) del DPR 380/2001 “Testo Unico Edilizia””, prevede l`esonero dal contributo di costruzione per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici.
L`art. 11 della Legge 122/1989 trova applicazione quindi anche ai parcheggi ubicati nelle nuove costruzioni realizzati nella misura di legge.
In allegato: Sentenza del Consiglio di Stato n. 6154 del 22 novembre 2011
5325-Cons. Stato, Sentenza n. 6154 del 22 novembre 2011.pdfApri