E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012 il decreto 25 novembre 2011 che proroga il termine di presentazione delle domande di riconoscimento come cogenerazione ad alto rendimento (CAR) dal 30 novembre 2011 al 31 marzo 2012, ai fini dell’accesso al regime di sostegno di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 settembre 2011, per le unità entrate in esercizio negli anni precedenti il 2011. Resta invariato il termine di 120 giorni solari dalla ricezione di ciascuna domanda per la pronuncia del GSE in merito all’accoglimento o meno della richiesta.
Come riportato nel documento ANCE “Nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento” del 7 ottobre scorso, il sistema di incentivi per le unità CAR consiste nel rilascio di certificati bianchi in numero commisurato all’effettivo risparmio di energia primaria, calcolato secondo le modalità descritte nell’allegato 3 al decreto interministeriale 4 agosto 2011 sulla promozione della cogenerazione.
Come specificato sempre nell’allegato 3 al decreto 4 agosto 2011, la cogenerazione è definita ad alto rendimento se fornisce un risparmio di energia primaria pari almeno al 10%; alla CAR è altresì assimilata la produzione, mediante unità di piccola cogenerazione o di micro-cogenerazione, che fornisce un risparmio di energia primaria.
Gli incentivi sono accordati alle unità con modalità e criteri differenti a seconda della data di entrata in esercizio dell’unità.
Le unità CAR entrate in esercizio, come nuove unità o rifacimento di unità esistenti, in data successiva al 1° gennaio 2011 hanno diritto al riconoscimento di certificati bianchi per un periodo di dieci anni solari (oppure di quindici anni solari se abbinate a reti di teleriscaldamento) a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla loro data di entrata in esercizio.
Allo stesso schema di incentivi hanno accesso gli impianti entrati in esercizio, come nuove unità di cogenerazione o come rifacimento di unità esistenti, tra il 7 marzo 2007 e il 31 dicembre 2010, qualora rientrino nella definizione di CAR oppure soddisfino i criteri contenuti nella delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 42/2002.
Le unità di cogenerazione entrate in esercizio tra il 1° aprile 1999 e il 7 marzo 2007, se riconosciute cogenerative ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell’unità medesima, hanno diritto al riconoscimento di certificati bianchi secondo le modalità e i criteri e nei limiti indicati all’art. 29, comma 4, del decreto legislativo n. 28/2011, per un periodo di cinque anni solari dalla data di entrata in vigore del decreto 5 settembre 2011.
Gli incentivi sono cumulabili con l’accesso a fondi di garanzia, fondi di rotazione, detassazione dal reddito d’impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature e altri incentivi pubblici in conto capitale. La gestione del sistema di incentivi è affidata al GSE, www.gse.it, al quale occorre rivolgersi per una valutazione preliminare delle unità non ancora in esercizio o per la qualificazione come CAR delle unità già in esercizio. Allo stesso GSE bisogna presentare le domande di accesso al regime di sostegno secondo le modalità e i criteri esposti negli artt. 7 e 8 del decreto 5 settembre 2011.
I certificati bianchi riconosciuti possono essere utilizzati per l’assolvimento della propria quota d’obbligo da parte dei soggetti obbligati, ai sensi delle disposizioni in materia di risparmio energetico di cui al decreto 20 luglio 2004, oppure essere oggetto di scambio e contrattazione tra gli operatori che li detengono e gli stessi soggetti obbligati. In alternativa, l’operatore può chiedere al GSE il ritiro dei certificati bianchi cui ha diritto.
In allegato il testo del decreto di proroga del 25 novembre 2011.
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