La Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ha approvato, nella seduta del 17 febbraio c.m., il documento conclusivo dell`indagine conoscitiva – deliberata il 2 febbraio 2010 – sulle “Autorità amministrative indipendenti””.
Il documento ripercorre il quadro normativo vigente con particolare riferimento: ai poteri delle Autorità, ai requisiti per la nomina, alle incompatibilità, alla durata del mandato, allo status del componenti e all`autonomia finanziaria, contabile e organizzativa delle stesse.
Passa, poi, ad esaminare la posizione delle Autorità rispetto all`organizzazione dei poteri dello Stato e ai diversi livelli istituzionali, nonchè il controllo giurisdizionale sugli atti emanati da tali organi.
Dall`analisi svolta emerge, in particolare:
– il radicamento delle Autorità indipendenti nel sistema giuridico italiano. La questione della costituzionalizzazione di tali figure rappresenta oggi un`esigenza meno avvertita rispetto al passato, essendo la loro esistenza in molti casi prescritta dall`ordinamento dell`Unione Europea (trovano, infatti, il loro fondamento “indiretto”” nell`art. 11 e nell`art. 117 della Costituzione);
– il riconoscimento delle autorità indipendenti come “autorità amministrative””. Svolgono compiti che potrebbero essere affidati alla pubblica amministrazione ordinaria, ma che si preferiscono affidare invece a organismi specifici, indipendenti da quest`ultima;
– la mancanza di un quadro giuridico unitario. Le Autorità sono state istituite nel nostro ordinamento attraverso una stratificazione normativa che ha generato una pluralità eterogenea di organismi con poteri, organizzazioni e prerogative diverse. Il fondamento di ogni singola Autorità risiede, pertanto, in una disposizione di legge dello Stato, eventualmente a seguito di una previsione normativa assunta a livello europeo. è, quindi, la legge che, nel momento in cui procede all`istituzione di un`autorità e ad attribuire ad essa compiti e funzioni che vengono sottratti al circuito della responsabilità politica, deve identificare in maniera puntuale l`ambito di questa sottrazione;
– l`esigenza che la potestà di regolazione conferita alle Autorità sia definita nel rispetto degli equilibri costituzionali. Si tratta, pertanto, di incrementare le garanzie procedurali (motivazione rafforzata degli atti, revisione periodica delle delibere, AIR e VIR), come parziale correttivo alla sostanziale indipendenza dei regolamenti delle Autorità, adottati in carenza di norme primarie di indirizzo. Al riguardo, anche il Consiglio di Stato ha chiarito che non è esclusa “ a priori”” la possibilità per un`autorità indipendente di emanare regolamenti “indipendenti””, ma a condizione che la materia non sia sottoposta a riserva di legge e a condizione che la legge fissi i criteri di fondo per l`esercizio dei poteri normativi da parte dell`Autorità.
Il documento analizza i “problemi ancora aperti””, sollecitando mirati interventi del Parlamento, tra cui:
– “riconsiderare il quadro dei poteri normativi attribuiti alle diverse Autorità, mantenendo la consapevolezza che il potere di regolazione non si può spingere alla definizione di assetti regolativi che attengono in modo diretto all`esercizio delle riserve di legge previste dalla Costituzione””;
– fare “un uso meno distratto delle relazioni e delle segnalazioni trasmesse dalle Autorità. La funzione di questi strumenti è infatti quella di portare a conoscenza del Parlamento i problemi e gli eventuali difetti degli assetti di regolazione che possono essere superati da interventi di correzione in sede legislativa””;
– approvare una “legge ordinaria che detti una disciplina generale valida per tutte le Autorità con riferimento ai profili comuni: procedure per le candidature ed i criteri di nomina, i requisiti dei componenti, la durata degli incarichi, le forme dell`autonomia, i rapporti con il Parlamento e con il Governo, i criteri per il finanziamento, l`organizzazione e il trattamento economico del personale””;
– individuare un procedimento di nomina delle Autorità, adottando criteri uniformi e improntati alla trasparenza ed al coinvolgimento dei soggetti interessati. In altri termini, si avverte la “necessità di garantire in modo più compiuto l`indipendenza sia all`atto della nomina sia nel corso del mandato””;
– approfondire “le recenti disposizioni del Codice della giustizia amministrativa che attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori, adottati dalle Autorità indipendenti.