è stato assegnato, in prima lettura, in sede referente, alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Attività Produttive della Camera dei Deputati il disegno di legge di conversione del Decreto legge 5/2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”” (
DDL 4940/C – Relatore per la Commissione Affari Costituzionali l`On. Oriano Giovanelli del Gruppo parlamentare PD e per la Commissione Attività Produttive l`On. Stefano Saglia del Gruppo parlamentare PdL).
Tra le misure di semplificazione di maggiore interesse sono previste:
IN MATERIA DI APPALTI
– Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 20, comma 1 lett. a)
Viene previsto che, dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle gare di affidamento dei contratti pubblici, è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l`Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici (anzichè da altre Amministrazioni o dagli operatori economici interessati).
– Sanzioni interdittive per le imprese (art. 20, comma 1 lett. d)
Viene previsto – a modifica dell`art. 38 del Codice dei contratti (D.Lgs 163/2006) – che la sanzione interdittiva della sospensione dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti in subappalto, in caso di presentazione di falsa dichiarazione in gara, operi fino ad un anno (anzichè per un periodo di un anno).
– Contratti di sponsorizzazione (art. 20, comma 1 lett. h)
Vengono inserite nel Codice dei contratti, disposizioni di carattere procedurale volte ad agevolare l`utilizzo del contratto di sponsorizzazione per la realizzazione di interventi relativi ai beni culturali.
– Sanzioni interdittive per le SOA (art. 20, comma 3 lett. a)
Viene previsto – a modifica dell`art. 73 del Regolamento di attuazione del Codice Appalti (DPR 207/2010) – che la sanzione della sospensione dall`esercizio dell`attività di attestazione per le SOA, in aggiunta a quella pecuniaria, opera in caso di violazioni commesse, secondo valutazione dell`Autorità, con dolo o colpa grave.
– Lavori eseguiti all`estero (art. 20, comma 3 lett. b)
Viene rivista in termini semplificatori la disciplina prevista dall`art. 84 del Regolamento, in materia di certificati di esecuzione dei lavori eseguiti all`estero, rilasciati ai fini della qualificazione SOA.
– Responsabilità solidale (art. 21)
Viene modificata la disciplina della responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore negli appalti di opere o servizi di cui al D.Lgs 276/2003, entro il limite di due anni dalla cessazione dell`appalto, prevedendo che gli stessi sono chiamati a corrispondere ai lavoratori non solo i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ma anche le quote di trattamento di fine rapporto ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell`inadempimento.
– Adozione delle delibere CIPE (art. 22)
Vengono introdotte modifiche alla disciplina per l`adozione delle delibere del CIPE di cui all`art. 41 del DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 estendendo la procedura semplificata nei tempi e nei termini, ivi prevista, ai finanziamenti destinati alla realizzazione dei progetti e dei programmi di intervento pubblico.
Vengono, inoltre, previste norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Società di gestione aeroportuali, dato il recepimento della Direttiva 2009/12/CE in materia di diritti aeroportuali.
IN MATERIA DI AMBIENTE E EDILIZIA
– SCIA (art. 2)
Viene modificato l`art. 19 della L. 241/1990 prevedendo che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sia corredata dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo ove sia espressamente previsto dalla vigente normativa di settore.
– Parcheggi pertinenziali (art. 10)
Viene prevista – a modifica dell`art. 9 della L. 122/1989 (Legge Tognoli) – la possibilità di cedere la proprietà del posto auto a condizione che diventi pertinenza di un altro immobile sito nel medesimo comune, con esclusione dei parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse, per i quali è preclusa la possibilità di cessione separatamente dall`unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.
– Autorizzazione unica in materia ambientale (art. 23)
Viene disposto il rinvio ad un regolamento di delegificazione – da emanarsi su proposta dei Ministri competenti ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento – per disciplinare l`autorizzazione unica ambientale e semplificare gli adempimenti amministrativi delle PMI. Tale autorizzazione sarà rilasciata da un unico ente e sostituirà ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale.
– Riconoscimento dell`abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici (art. 34)
Viene estesa l`abilitazione, di cui all`art. 3 del Decreto n. 37/2008 del Mistero dello Sviluppo Economico, concessa alle imprese che svolgono attività di installazione e manutenzione di impianti negli edifici, a tutte le tipologie di edifici, a prescindere dalla loro specifica destinazione d`uso, alle condizioni indicate dalla legge.
– Semplificazioni in materia di verifica dell`interesse culturale (art. 43)
Viene disposto il rinvio ad un decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorno dall`entrata in vigore del provvedimento, per ridurre i tempi della verifica dell`interesse culturale nell`ambito delle procedure di dismissione degli immobili pubblici, di cui all`art. 12 del D.Lgs 42/2004.
– Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità (art. 44)
Viene prevista l`emanazione, entro un anno dall`entrata in vigore del provvedimento, di disposizioni modificative ed integrative al regolamento, di cui all`articolo 146, comma 9, del D.Lgs 42/2004, concernente le procedure semplificate per il rilascio dell`autorizzazione paesaggistica in relazione ad interventi di lieve entità. Questo al fine di rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonchè allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali.
Viene, altresì, integrato l`art. 181 del Codice dei beni culturali, relativo alle sanzioni penali per le opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa. Tale modifica dispone che, qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, non trova applicazione la sanzione della reclusione (da uno a quattro anni) nel caso di lavori eseguiti su immobili od aree che siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori. Sono comunque fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all`art. 167 del Codice stesso.
– Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico (art. 53)
Vieneprevista l`approvazione di un “Piano nazionale di edilizia scolastica“ – da parte del Cipe, su proposta dei Ministeri competenti – per garantire l`ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico. Il Piano favorisce il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, attraverso i seguenti interventi:
– ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non più utilizzati che possano essere destinati alla realizzazione dei suddetti interventi;
– costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi;
– messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;
– modalità di compartecipazione facoltativa degli enti locali.
Nelle more dell`adozione del predetto Piano, il Cipe approva un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici,nell`ambito delle risorse assegnate al Ministero dell`istruzione, dell`universitàe della ricerca dall`articolo 33, comma 8, della legge 183/ 2011, pari a cento milioni di euro per l`anno 2012.
Vengono, altresì, disciplinate l`acquisizione e la cessazione del vincolo di destinazione a uso scolastico. Viene infatti previsto che tale vincolo: sia acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo dell`opera, e che, cessi per gli edifici scolastici oggetto di permuta con l`effettivo trasferimento delle attività scolastiche presso la nuova sede.
Viene disposto il rinvio ad un decreto interministeriale per l`emanazione delle norme tecniche-quadro, contenenti gli indici di funzionalità urbanistica ed edilizia (anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico) indispensabili a garantire indirizzi progettuali omogenei sul territorio nazionale.
Prevista, inoltre, l`adozione, entro 24 mesi dall`entrata in vigore del provvedimento, di misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia, da parte di enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca vigilati dal MIUR.
IN MATERIA DI LAVORO
– Astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza (art. 15)
Viene attribuita, a decorrere dal 1° aprile 2012, la competenza in materia di astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza alla Direzione territoriale del lavoro e alla ASL in luogo del servizio ispettivo del Ministero del lavoro.
– Assunzioni e collocamento obbligatorio (art. 18)
Vengono previste misure di semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio, con particolare riguardo alla comunicazione gravante sul datore di lavoro per le ipotesi di sospensione degli obblighi di avviamento al lavoro dei disabili di cui all`art. 4 del DPR 333/2000.
– Libro unico del lavoro (art. 19)
Viene precisato che la nozione di omessa registrazione di dati nel libro unico del lavoro di cui all`art. 39 del DL 112/2008 convertito dalla L. 133/2008, si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non ad ogni singolo dato di cui manchi la registrazione, mentre la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati diverse dal punto di vista qualitativo o quantitativo della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.
– Disposizioni in materia di credito d`imposta (art. 59)
Viene modificato l`art. 2 del Dl 70/2011, convertito dalla L 106/2011 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l`economia), prevedendo, tra l`altro:
– l`estensione, da 12 a 24 mesi, del periodo applicativo del credito d`imposta per le imprese che assumono lavoratori a tempo indeterminato nel Mezzogiorno;
– la riduzione, da 3 a 2 anni, del periodo entro cui l`imprenditore può portare in compensazione il credito d`imposta;
– il rinvio ad apposito provvedimento dell`Agenzia delle Entrate per la disciplina degli aspetti tecnico-operativi per la fruizione del credito d`imposta.
ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI
– Esercizio delle attività economiche (art. 12)
Viene riconosciuta a Regioni, Camere di commercio, Comuni e ad altri soggetti specificatamente indicati, la facoltà di stipulare apposite convenzioni, su proposta deli Ministri per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione e per lo Sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, anche mediante deroghe alle procedure e ai termini per l`esercizio delle competenze proprie dei soggetti partecipanti. Viene, inoltre, prevista l`adozione da parte del Governo di uno o più regolamenti di delegificazione al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l`attività d`impresa. Dall`ambito di applicazione della disposizione risultano esclusi, tra l`altro, i procedimenti tributari.
– Controlli sulle imprese (art. 14)
Vengono dettati i principi cui deve ispirarsi l`attività delle pubbliche amministrazioni in materia di controlli sulle imprese (semplicità, proporzionalità e coordinamento), ad esclusione dei controlli in materia fiscale e finanziaria, per i quali continuano ad applicarsi le normative vigenti.
Viene, inoltre, previsto l`obbligo per le amministrazioni pubbliche di pubblicare la lista dei controlli cui sono assoggettate le imprese con indicazione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle relative attività. Prevista, altresì, l`adozione da parte del Governo di uno o più regolamenti di delegificazione volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i suddetti controlli.
– Disposizioni in materia di controllo societario (art. 35)
Viene prevista l`attribuzione, nelle società per azioni, delle funzioni del collegio sindacale a un sindaco unico ove ricorrano le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata, nonchè la facoltà, per le società a responsabilità limitata, di nominare un organo di controllo o un revisore anche monocratico, con applicazione, in tal caso, delle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
– Trattamento dati personali (art. 45)
Viene soppresso l`obbligo di predisporre e aggiornare il Documento Programmatico della Sicurezza (DPS) per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari mediante strumenti informatici, di cui alla lettera g, comma 1 dell`art. 34 del D.Lgs n. 196/2003.
Viene abrogata l`autocertificazione per le aziende che trattano dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, di cui al comma 1bis del medesimo art. 34 del D.Lgs n. 196/2003.
Viene esteso il trattamento dei dati giudiziari che viene, altresì, consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d`intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, stipulati con il Ministero dell`interno o con i suoi uffici periferici di cui all`articolo 15, comma 2, del Dlgs 300/1999 che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.
– Disposizioni per il settore turistico e l`Expo (art. 56)
Viene prevista la possibilità di dare in concessione, a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore ai 35 anni, i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, per consentirne l`uso per scopi turistici. A tal fine, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport può promuovere accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose per l`avvio e per la ristrutturazionedell`immobile.
Viene elevata, dal 4 all`11%, la quota massima delle risorse utilizzabili per il finanziamento delle attività di organizzazione e gestione dell`Expo 2015.
– Verifica dell`impatto della regolamentazione (art. 3)
Viene previsto, a modifica dell`art. 8 della L. 180/2011 (Statuto delle imprese), che entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali redigono una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell`anno precedente. Tale valutazione viene condotta in contraddittorio con le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale. Qualora gli oneri introdotti siano superiori a quelli eliminati, il Governo dovrà adottare uno o più regolamenti di semplificazione.
– Conclusione del procedimento amministrativo (art. 1)
Vengono introdotte modifiche alla L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) sulla conclusione del procedimento prevedendo poteri sostitutivi, attivabili a richiesta dei privati, in caso di inerzia dell`amministrazione, con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile per chi ha posto in essere il comportamento omissivo.
– Circolazione stradale (art. 11)
Previste modifiche al D.Lgs 285/1992 (Codice della strada) in materia di divieto di circolazione dei mezzi pesanti, accesso alla professione di autotrasportatore e taratura del tono tachigrafo.