Il Ministero del lavoro ha risposto all'istanza di interpello in materia di tirocini
Con l’allegata nota n. 3 del 27 gennaio u.s., il Ministero del lavoro ha risposto all’istanza di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito all’applicabilità o meno delle sanzioni amministrative previste all’art.19, comma 3, del D.Lgs n. 276/2003, nel caso in cui l’organo ispettivo qualifichi diversamente un contratto di tirocinio.
A tal proposito il Dicastero ha chiarito che, avendo la Legge Finanziaria n. 296/2007 esteso l’obbligo di effettuare la comunicazione di lavoro a tutti i datori di lavoro per tutte le tipologie di lavoro, includendo anche la trasformazione dei tirocini in lavoro subordinato, in tutti i casi in cui risulti dovuta la comunicazione obbligatoria e ove non si tratti di tirocinio ma di un rapporto di lavoro, ad esempio di tipo subordinato, si applica la sanzione di cui all’art. 19, comma 3, del d.Lgs n. 276/2003.
E’ stato precisato inoltre che, così come spiegato nella circolare ministeriale n. 24/2011, se ricorrono tutti gli elementi per una valutazione di non legittimità del tirocinio, il personale ispettivo dovrà procedere a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative previste in tale ipotesi (come ad esempio in tema di Libro Unico del Lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzione), disponendo il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi così omessi.
Le suddette sanzioni si applicano non solo nei casi di omessa comunicazione ma anche nei casi di diversa o errata indicazione dei dati contenuti nel modello apposito, che, come noto, contiene elementi fondamentali per un corretto monitoraggio dell’occupazione.
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