Nell’accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 22 febbraio 2012 sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione dei lavoratori e sono stati stabiliti i requisiti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per i lavoratori incaricati dell’uso di tali attrezzature.
L’accordo, che costituisce attuazione dell’articolo 73, comma 5, del D. Lgs n. 81/2008, sarà presto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore 12 mesi dopo tale pubblicazione. I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accordo saranno incaricati dell’uso delle attrezzature individuate dovranno effettuare i corsi entro 24 mesi dalla stessa entrata in vigore.
Le attrezzature di lavoro che richiedono una specifica abilitazione degli operatori sono:
– Piattaforme di lavoro mobili elevabili;
– Gru a torre;
– Gru mobile;
– Gru per autocarro;
– Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:
– Carrelli semoventi a braccio telescopico;
– Carrelli industriali semoventi;
– Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi;
– Trattori agricoli o forestali;
– Macchine movimento terra:
– Escavatori idraulici;
– Escavatori a fune;
– Pale caricatrici frontali;
– Terne;
– Autoribaltabile a cingoli;
– Pompa per calcestruzzo.
Il percorso formativoper i lavoratori incaricati dell’uso di tali attrezzature – che costituisce formazione specifica e quindi non sostituisce la formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 – è strutturato in moduli teorici (di carattere giuridico-normativo e tecnico) e moduli pratici con contenuti, durata, verifiche intermedie e finali diversi a seconda dei tipi di attrezzatura. Il modulo giuridico-normativo deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili ed è riconosciuto, in tali casi, come credito formativo.
Tra i Soggetti formatori, vi sono gli enti bilaterali come definiti all’art. 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., gli organismi paritetici come definiti all’art. 2, comma 1, lettera ee), del D. Lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 81/2008, le scuole edili costituite nell’ambito dei suddetti organismi paritetici, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INAIL, le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici delle attrezzature in questione, accreditate secondo il modello definito in ogni Regione e Provincia autonoma, ecc.
Le docenze devono essere svolte, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature.
La metodologia didattica prevede lezioni frontali, lavori di gruppo, dimostrazioni e prove pratiche. Sono ammessi percorsi formativi in modalità e-Learning, alle condizioni riportate nell’Allegato II dell’accordo, esclusivamente per la parte di formazione generale concernente i moduli giuridico-normativo e tecnico.
Al termine dei moduli devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa e le competenze tecniche professionali.
Gli attestati di abilitazione sono rilasciati in conseguenza del superamento della prova intermedia di verifica, svolta al termine dei moduli teorici, e della prova pratica di verifica finale, nel rispetto del requisito di frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore totale.
Il mancato superamento della prova intermedia di verifica comporta la ripetizione dei due moduli teorici, mentre il mancato superamento della prova pratica di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.
L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione al corso di aggiornamento. Il modulo di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 sono relative agli argomenti dei moduli pratici.
Alla data di entrata in vigore dell’accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascun tipo di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:
a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dall’accordo, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento;
b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dall’accordo, a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo;
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento, a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento e la verifica finale dell’apprendimento.
Gli attestati di abilitazione conseguenti ai suddetti corsi pregressi hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente:
– dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera a);
– dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b);
– dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c).
Sono fatte salve le buone prassi di cui all’art. 2, lettera v), del D. Lgs. n. 81/2008, aventi ad oggetto progetti formativi.
I requisiti minimi di natura generale (idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature) sono definiti nell’Allegato I dell’accordo. I contenuti e le durate dei moduli e le informazioni relative alla valutazione sono descritti negli Allegati da III a X dell’accordo.
In allegato al presente Documento ANCE si riportano il testo dell’accordo e le tabelle riassuntive delle durate dei moduli formativi per ogni tipo di attrezzatura relativa al settore edile (sono esclusi i trattori agricoli o forestali di cui all’Allegato VIII).
5728-Accordo formazione attrezzature.pdfApri
5728-Tabelle formazione attrezzature_rev05marzo.pdfApri