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La mancanza della comunicazione obbligatoria in caso di distacco non impedisce al personale ispettivo di valutare la genuinità del medesimo attraverso ogni ulteriore documentazione in possesso dell'impresa

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Distacco – Nota del Ministero del Lavoro

15 Marzo 2012
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Il Ministero del Lavoro, con l’allegata nota del 1° marzo scorso, ha fornito alcune precisazioni in merito al distacco dei lavoratori ex art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 e, in particolare, alla relazione tra la mancata comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego ex art. 4bis, co. 5 del D.Lgs. n. 181/2000 e la non genuinità del distacco.

Partendo dal presupposto che il distacco concerne una vicenda interna al rapporto di lavoro che ne modifica esclusivamente le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa rispetto a quanto originariamente convenuto dalle parti, il dicastero ha ritenuto che la comunicazione obbligatoria del distacco che il datore di lavoro distaccante deve effettuare, entro cinque giorni, al Servizio per l’impiego, non essendo un atto meramente burocratico, consente una prima valutazione del rapporto in essere.

Ai fini della valutazione della genuinità del distacco da parte del personale ispettivo, dovrà comunque verificarsi l’esistenza effettiva dei requisiti dell’istituto (interesse del distaccante, temporaneità del distacco e l’effettiva prestazione lavorativa), che a prescindere dalla comunicazione obbligatoria di cui sopra, possono essere rilevati attraverso ogni ulteriore documentazione in possesso all’azienda anche interna.

Risultano pertanto fondamentali tutti quei documenti atti, anche a fronte delle mancate comunicazioni al centro per l’impiego, a dimostrare l’attuazione legittima di tale Istituto.

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