Entro il 30 aprile 2012 i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio (tep) per il settore industriale o a 1.000 tep per tutti gli altri settori, devono comunicare alla FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia),ai sensi della legge n. 10/1991, la nomina del “Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia”, detto anche energy manager. Si ricorda che 1.000 tep corrispondono a circa 1,2 milioni di m3 di gas naturale o a 5,3 milioni di kWh di energia elettrica.
Secondo i dati forniti dalla stessa FIRE, l’obbligo di nomina dell’energy manager riguarderebbe il settore delle costruzioni solo in modesta parte: nel 2010, infatti, su un totale di 1651 nomine, solo 8 sono relative all’industria delle costruzioni.
Per la valutazione dei consumi energetici, la “Guida alla nomina dell’energy manager” della FIRE, allegata al presente documento ANCE, riporta le tabelle di conversione tra unità fisica di prodotto combustibile (ad esempio, 1 tonnellata di gasolio o di benzine, 1.000 m3 di gas naturale, ecc.) e il suo equivalente in tep, da utilizzare solo quando non siano noti dati precisi sui poteri calorifici dei combustibili utilizzati. Fra i consumi occorre includere anche i prelievi di fonti energetiche da propri giacimenti e da risorse rinnovabili (ad esempio, geotermia, energia solare, eolica ed idraulica, biomasse, ecc.).
L’incarico di Responsabile per l’energia può essere svolto sia da un dipendente, sia da un consulente esterno. Le funzioni del Responsabile possono essere così sintetizzate:
– raccolta e analisi dei dati sui consumi energetici;
– predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;
– promozione dell’uso efficiente dell’energia nella propria struttura.
Il profilo professionale del soggetto cui affidare l’incarico di energy manager è definito nella Circolare del Ministero dell’industria (MICA) n. 219/F del marzo 1992: “un soggetto con un bagaglio di conoscenze acquisibili mediante laurea in ingegneria, pluriennale attività tecnica professionale successiva alla laurea nel settore in cui l’organizzazione opera, esperienza nel campo degli studi di fattibilità e della progettazione di massima di sistemi per la produzione e l’utilizzo dell’energia, buona conoscenza delle tecnologie più avanzate nel settore”.
Non sono previsti titoli, corsi obbligatori, o esami da superare, sebbene sia suggerito un percorso di formazione scolastico seguito da una valida esperienza sul campo ed eventualmente la certificazione di esperto in gestione dell’energia (certificazione SECEM, Sistema Europeo di Certificazione in Energy Management,
www.secem.eu).
L’elenco degli energy manager viene curato e gestito dalla FIRE per incarico del Ministero dello Sviluppo Economico. La nomina, che da quest’anno può essere inviata anche per posta elettronica certificata all’indirizzo
fireamministrazione@pec.it, va effettuata dal legale rappresentante del soggetto pubblico o privato, secondo le istruzioni e i moduli forniti nella “Guida alla nomina”. La FIRE raccomanda la necessità di utilizzare, alla voce “Divisione di attività economica”, il codice ATECO 2007 riportato nella suddetta Guida.
Ai soggetti sottoposti a obbligo di nomina dell’energy manager, che abbiano effettivamente provveduto alla nomina del Responsabile, il D.M. 21/12/2007 conferisce il diritto di accedere al meccanismo dei titoli di efficienza energetica, ottenendo certificati bianchi rivendibili sull’apposito mercato del GME, a fronte della realizzazione di misure o interventi che comportino una riduzione dei consumi di energia primaria maggiore della soglia minima, espressa in tep, determinata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas nella Delibera EEN 9/11. Le schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria, a seconda della tipologia di intervento, sono disponibili al seguente indirizzo:
http://www.autorita.energia.it/it/ee//schede.htm.
La FIRE ricorda che le aziende possono inquadrare la figura dell’energy manager nell’ambito di un sistema di gestione dell’energia (SGE). A tal fine, lo standard internazionale più recente per la gestione dell’energia è la norma ISO 50001:2011, che sostituirà la EN 16001:2009. Un’illustrazione dettagliata dei contenuti della norma è disponibile sul sito della FIRE al seguente indirizzo:
www.fire-italia.it/50001.asp.
Maggiori informazioni sull’energy manager sono disponibili sul sito della FIRE nella sezione dedicata:
http://em.fire-italia.org/.
5793-Circolare MICA 219F.pdfApri
5793-Delibera EEN 9_11.pdfApri
5793-Guida alla Nomina.pdfApri
5793-Legge 10 del 1991.pdfApri