Come noto, l’art. 1 del Decreto Legge n. 338/89, convertito nella L. n. 389/89, stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non possa essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria e che a tali trattamenti debbano essere commisurati i contributi versati anche dai datori di lavoro che non aderiscono, neppure di fatto, alla contrattazione collettiva da essi disciplinata.
Al riguardo l’Inps, come ogni anno, ha comunicato i nuovi limiti di retribuzione giornaliera, che dovranno essere presi in considerazione dal 1° gennaio 2012.
L’allegata circolare n. 21/12 ricorda che i minimali si ottengono, ai sensi del comma 2, dell’art. 1 del D.L. n. 402/81, convertito nella L. n. 537/81, in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat, che per il 2012 è stato determinato nella misura del 2,7%.
Tra le misure oggetto di variazione si segnalano in particolare:
I nuovi limiti di retribuzione giornaliera che, a valere dal periodo di paga 1° gennaio 2012 sono stabiliti, relativamente all’industria, in € 126,41, € 38,19 e € 35,66 rispettivamente per il dirigente, impiegato e operaio. Gli importi relativi agli impiegati ed agli operai dovranno essere adeguati ad euro 45,70, ossia 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che dal 1° gennaio 2012 è pari ad € 481,00 mensili.
Il minimale di retribuzione oraria per i rapporti di lavoro a tempo parziale, determinato ai sensi dell’art.1, co. 1, della L. n. 389/89, che in ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, è pari a € 6,86 (45,70 x 6 / 40).
La prima fascia di retribuzione pensionabile che, dal 1° gennaio 2012, è stata determinata in € 44.204,00, con la conseguente applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, ex art. 3-ter della L. n. 438/92, sulla quota eccedente tale limite che, rapportato al criterio della mensilizzazione, è pari ad € 3.684,00.
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, co. 18, della L. n. 335/95, rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo nella misura del 2,7% che, per l’anno in corso, è pari ad € 96.149,00.
Si segnala, per ultimo, che le imprese le quali, per il mese di gennaio 2012, non hanno potuto applicare quanto contenuto nella circolare di cui trattasi, potranno regolarizzare il medesimo periodo di gennaio entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in oggetto, seguendo la procedura ivi contenuta.
Si fornisce, unitamente alla nota in oggetto, la tabella relativa ai limiti di retribuzione giornaliera, da valere per il periodo di paga che decorre dal 1° gennaio 2012.
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