E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo u.s., l’allegato decreto legislativo n. 24 di attuazione della Direttiva Comunitaria 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.
Tra le novità introdotte, si segnala, in particolare, all’art. 4, il ripristino del concetto di a-causalità per specifici contratti di somministrazione a tempo determinato, attraverso i commi 5-ter e 5-quater aggiunti all’art. 20 del D.Lgs n. 276/2003.
Al riguardo, si precisa che la possibilità introdotta dal comma 5-ter di stipulare contratti di somministrazione a tempo determinato anche in assenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, previste al comma 4, è limitata alle seguenti tipologie di lavoratori:
a) soggetti disoccupati percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi;
b) soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi;
c) lavoratori definiti “svantaggiati” o “molto svantaggiati”, così come definiti ai sensi dei numeri 18 e 19 dell’articolo 2 del Regolamento Ce n. 800/08.
Con riferimento alla categoria dei suddetti lavoratori svantaggiati di cui alla precedente lett. c), si precisa che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali provvederà, con un decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, all’individuazione dei lavoratori di cui all’art. 2, n. 18 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008, lettere a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3), ed e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato,.
Viene rimessa, inoltre, ai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, la possibilità di individuare ulteriori ipotesi per le quali non operano le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 dell’art. 20 del D.Lgs 276/2003 (comma 5-quater).
Si segnala, altresì, all’art. 3 del decreto, la previsione di ulteriori sanzioni per coloro che violino il principio di parità di trattamento ai sensi dei commi 1 e 4 dell’art. 23 (comma 3 bis), nonché l’introduzione del comma 4 bis all’art. 18 del D.Lgs n. 276/2003, che ha esteso le sanzioni penali di cui al comma 4, nei confronti di coloro i quali esigano o percepiscano compensi da parte del lavoratore in cambio di assunzioni.
Inoltre, l’art. 6, con l’introduzione del comma 3 bis all’art. 22 del succitato decreto, ha previsto la possibilità di effettuare le assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale.
L’art. 7 stabilisce che i lavoratori dipendenti dal somministratore siano informati dall’utilizzatore di eventuali posti vacanti presso quest’ultimo (comma 7 bis, art. 23 D.Lgs n. 276/2003).
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