Con l’allegata nota n. 3615/2012, il Ministero del lavoro ha fornito gli indirizzi operativi necessari per l’avvio della procedura di sospensione degli obblighi occupazionali, di cui all’art. 3, comma 5, della L. n. 68/99, alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 5/2012.
A tal riguardo, si rammenta che l’ipotesi di sospensione sopra citata opera nei confronti dei datori di lavoro che abbiano avviato la richiesta di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, siano ricorsi al Fondo di solidarietà di settore per crisi, ristrutturazione o riorganizzazione, abbiano stipulato contratti di solidarietà con riduzione di orario o abbiano iniziato la procedura di mobilità.
Con l’entrata in vigore del D.L. n. 5/2012, la competenza a ricevere le comunicazioni nonché le domande di sospensione temporanea degli obblighi occupazionali di datori di lavoro che hanno unità produttive ubicate in più province, è stata attribuita al Ministero del Lavoro (art. 18).
Nello specifico, nei casi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e Contratti di Solidarietà, il datore di lavoro privato dovrà presentare alla Direzione Generale per le Politiche dei servizi per il Lavoro apposita comunicazione corredata dal decreto del Ministero, mentre nel caso di procedura di mobilità dovrà essere presentata la delibera della commissione regionale tripartita, congiuntamente all’elenco dei lavoratori in mobilità.
Nel caso in cui il datore di lavoro sia in attesa di provvedimento di ammissione al trattamento, potrà presentare domanda di sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione al Ministero che, valutata l’effettiva esistenza dei requisiti richiesti, potrà autorizzare la sospensione per un periodo massimo di tre mesi, rinnovabile una sola volta.
Al fine di semplificare l’adempimento di tali obblighi, per le imprese plurilocalizzate, le cui unità produttive insistono su più province diverse, a partire dal 15 maggio 2012, sarà disponibile su cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) una procedura che consentirà l’invio telematico delle comunicazioni/domande di sospensione degli obblighi.
Fino a quel momento, il legale rappresentante dell’impresa dovrà inviare la comunicazione/domanda, firmata digitalmente, al seguente indirizzo: dgmercatolavoro@mailcert.lavoro.gov.it.
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