Con la sentenza n. 66 del 23 marzo 2012 la Corte Costituzionale ha ribadito che spetta allo Stato in via esclusiva disciplinare la materia dei vincoli paesaggistici ai sensi dell`art. 117, comma 2, lettera s) e che la legislazione regionale può solo dettare norme che garantiscano un livello di tutela del paesaggio maggiore di quello minimo stabilito dal D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio””.
Pertanto la Consulta ha dichiarato l`illegittimità costituzionale dell`art. 45 decies della Legge del Veneto n. 10/2011 poichè tale norma introduce deroghe al regime vincolistico delle aree “ex Galasso””, ora disciplinate dall`art. 142 del Codice.
Si ricorda infatti che l`art. 142 del Codice, dopo aver elencato una serie di aree (comma 1: territori costieri, territori contermini ai laghi, fiumi, montagne, zone di interesse archeologico, ecc.) soggette a vincolo paesaggistico a prescindere dall`intervento di un atto amministrativo e quindi solo perchè individuate dalla legge, prevede alcune esclusioni dal vincolo stesso (comma 2: aree che alla data del 6 settembre 1985 erano ricomprese dagli strumenti urbanistici comunali nelle zone territoriali omogenee A e B del DM 1444/1968).
In allegato la sentenza della Corte Costituzionale 66/2012