Lo scorso 18 aprile è stato sottoscritto da Confindustria, unitamente a Cgil, Cisl e Uil, un Accordo Interconfederale inerente l’apprendistato, alla luce della normativa contemplata dal d.lgs. n. 167/11
Lo scorso 18 aprile è stato sottoscritto da Confindustria, unitamente a Cgil, Cisl e Uil, l’allegato Accordo Interconfederale inerente l’apprendistato, alla luce della riforma contemplata dal d.lgs. n.167/11.
L’Accordo, finalizzato a rendere operativo l’istituto dell’apprendistato successivamente alla scadenza del periodo transitorio previsto dal Testo Unico sulla materia, fissata per il 25 aprile p.v. (cfr. art. 7, co.7, d.lgs. n.167/11), disciplina, in via sussidiaria e cedevole rispetto alle previsioni dei ccnl, i seguenti aspetti:
• Periodo di prova: la durata è disciplinata dai ccnl di categoria applicati, secondo l’inquadramento professionale attribuito all’apprendista.
• Inquadramento: l’apprendista potrà essere inquadrato fino a due livelli inferiori alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni corrispondenti a quelle che saranno conseguite al termine dell’apprendistato.
• Recesso: le parti potranno recedere dal contratto con un preavviso di 15 giorni, decorrente dal termine dell’apprendistato, in carenza del quale il rapporto di lavoro prosegue come rapporto subordinato a tempo indeterminato.
• Durata dell’apprendistato professionalizzante: pari a quella prevista dai ccnl, fermo restando il limite massimo di tre anni; possibilità per i ccnl di individuare profili professionali equipollenti a quelli dell’artigianato, settore per il quale è prevista una durata massima di cinque anni.
• Formazione professionalizzante: non inferiore a 80 ore medie annue, ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, con integrazione dell’offerta formativa pubblica, laddove esistente.
• Format: è definito un format per la redazione del piano formativo individuale e per l’attestazione dell’attività formativa, in attesa della piena operatività del libretto formativo del cittadino.
Per quanto attiene la disciplina dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, l’intesa, prevede che le parti si incontreranno nel prossimo mese di luglio.
Con riferimento al settore edile, si fa presente che è stato elaborato il nuovo articolato sull’apprendistato, il quale dovrà essere oggetto di confronto con le Organizzazioni sindacali di categoria.
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