L`Aula del Senato ha approvato definitivamente, in terza lettura, il disegno di legge di conversione del DL 16/2012 recante “Semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento””(
DDL 3184-B/S – Relatori Sen. Antonio Azzollini del Gruppo parlamentare PdL e Sen. Mario Baldassarri del Gruppo parlamentare Api-Fli), con la votazione di fiducia sul testo licenziato dalla Camera dei Deputati.
Tra le norme confermate:
– la partecipazione alle gare di appalto anche del contribuente che abbia ottenuto la rateizzazione del suo debito tributario e che in mancanza di tale espressa previsione sarebbe, invece, escluso perché considerato inadempiente. Viene, infatti, modificato l`articolo 38 del Dlgs 163/2006, specificando che costituiscono violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse – tali da escludere la partecipazione alle gare – quelle relative all`obbligo di pagamento di debiti certi, scaduti ed esigibili;
– l’introduzione della responsabilità solidale del committente, imprenditore o datore di lavoro, con l`appaltatore ed eventuali subappaltatori, in relazione al versamento all`Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell`IVA relativa alle fatture dei lavori realizzati. Tale responsabilità opera nel limite di due anni dalla cessazione dell`appalto;
– l’estensione alle concessionarie della defiscalizzazione prevista dall`articolo 18 della L. 183/2011 per le società di progetto;
– la finalizzazione delle risorse statali spettanti alle Regioni a statuto ordinario per il 2012, sulla base dell`Accordo tra Governo e Regioni del 21 dicembre 2011, al finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria;
– l’introduzione della cessione pro solvendo del credito certificato da regioni ed enti locali debitori. A modifica dell`art. 9, comma 3-bis, del DL 185/2008, convertito dalla L 3/2009 viene consentita, in alternativa alla cessione pro soluto, la cessione pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari del credito certificato da regioni ed enti locali debitori per somministrazioni, forniture e appalti. La predetta disposizione viene, altresì, estesa alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali, rinviando ad un decreto non regolamentare del Ministro dell`economia e delle finanze la disciplina delle relative modalità attuative;
– l`assegnazione di una quota pari a 1.000 milioni di euro delle risorse del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte corrente delle amministrazioni statali, agli enti locali per il pagamento dei crediti commerciali di cui all`art. 35 del DL 1/2012. Tali somme sono destinate prioritariamente ai Comuni;
– il versamento dell’IMU sull’abitazione principale, riferita all’anno 2012, in tre rate (con scadenza 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre), con possibilità di optare per il pagamento in due rate, rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre;
– introduzione di appositi requisiti per la qualifica di “abitazione principale”. Viene, in particolare, disposto che qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l`abitazione principale in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
– l’esclusione, nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, della concorrenza dei redditi dei fabbricati ivi ubicati dalla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati;
– introduzione del Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale”” che fissa al 30 giugno il termine entro cui i Comuni possono comunicare al Ministero dell`Economia e delle Finanze l`entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell`esercizio in corso – qualora prevedono di conseguire nell`anno di riferimento un differenziale positivo rispetto all`obiettivo del Patto di stabilità interno – nonché l`entità degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere il pagamento dei residui passivi di parte capitale – qualora prevedono di conseguire nell`anno di riferimento un differenziale negativo;
– il differimento dal 30 giugno al 31 ottobre della scadenza della regionalizzazione del Patto di stabilità orizzontale. Viene, pertanto, spostato di quattro mesi il termine perentorio entro cui la Regione comunica al Ministero dell`Economia e delle Finanze, con riferimento a ciascun ente locale, le informazioni occorrenti per la verifica dei saldi di finanza pubblica.
Per i contenuti delle modifiche approvate dal Senato e dalla Camera dei Deputati si vedano precedenti del 5 e del 20 aprile 2012.
Per i contenuti del decreto legge come emanato dal Governo si veda precedente del 15 marzo 2012