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Inps: Decontribuzione per l'anno 2010 solo attraverso il canale telematico. Data e ora per l'invio delle istanze in un prossimo messaggio

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Sgravio contributivo della contrattazione di secondo livello – Prime indicazioni per l’anno 2010

3 Aprile 2012
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A seguito dell’emanazione del Decreto 3 agosto 2011 che ha confermato, per l’anno 2010, il beneficio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, l’Inps ha fornito, con l’allegata circolare n. 51/12, i primi chiarimenti, nonché le istruzioni operative che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio.

In particolare, il citato D.M. prevede, per l’anno 2010, che il beneficio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.

In riferimento alla misura dello sgravio, la nota in oggetto conferma che nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore è prevista la concessione di un beneficio contributivo entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate e delle eventuali misure compensative spettanti nonché dello sgravio totale della quota contributiva a carico del lavoratore.

I contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, ai fini dell’accesso al beneficio devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, ove già non lo fossero, anche attraverso le associazioni a cui aderiscono gli stessi datori di lavoro, presso le DPL , entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, pubblicato nella G.U. il 28 dicembre 2011.

Sempre ai fini dell’accesso al beneficio, i contratti collettivi aziendali e territoriali devono prevedere erogazioni incerte nella corresponsione o nel loro ammontare e correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.

Fermo restando che è necessaria, ma allo stesso tempo sufficiente, la sussistenza anche di uno solo dei suddetti parametri, l’Inps ricorda che in caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

Resta inteso che l’ammissione allo sgravio rimane subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

In merito agli aspetti operativi, viene confermata la modalità telematica come unico strumento per l’inoltro delle richieste di ammissione al beneficio. Le aziende, anche per il tramite degli intermediari autorizzati ex art. 1, commi 1 e 4 della L. n. 12/79, dovranno inoltrare la domanda contenente i seguenti dati:

a) i dati identificativi dell’azienda;

b) la tipologia di contratto, aziendale o territoriale, e data di sottoscrizione dello stesso;

c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente;

d) l’importo annuo complessivo delle erogazioni – corrisposte nel corso dell’anno 2010 – per le quali si chiede l’ammissione allo sgravio, entro il limite massimo individuale del 2,25% della retribuzione imponibile, dei lavoratori beneficiari e il numero degli stessi. Potranno essere inseriti gli importi riferiti ai lavoratori cessati, purchè tali importi siano stati corrisposti nel 2010;

e) l’ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell’aliquota a suo carico;

f) l’ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore. Potranno essere inseriti gli importi riferiti ai lavoratori cessati, purchè vengano restituiti direttamente a questi ultimi;

g) l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.

L’Istituto conferma che, in un prossimo messaggio, sarà indicato il giorno e l’ora a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze. A tal riguardo, l’Ance provvederà tempestivamente a fornire le opportune indicazioni in merito.

In riferimento ai criteri di ammissione allo sgravio, si ricorda che verranno ammesse tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall’Istituto, a cui verrà assegnato un numero di protocollo informatico.

Entro 60 giorni successivi alla data ultima prevista per l’invio delle istanze, verrà comunicata alle aziende e agli intermediari autorizzati l’ammissione allo sgravio contributivo. Al riguardo, si ricorda che nel caso in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nei limiti delle richieste aziendali, l’Inps provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito.

In tale circostanza, sarà comunicata ai richiedenti, in sede di ammissione all’incentivo la variazione.

5971-Inps circolare n. 51-12.pdfApri
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