CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
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Decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”” (DDL 5109/C).
L`Aula ha licenziato, in seconda lettura, il disegno di legge in oggetto con la votazione di fiducia sul testo approvato dalla Commissione Finanze in sede referente.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente ed i contenuti si veda la
Sintesi n. 14/2012.
Il provvedimento reca, in particolare, misure di semplificazione tributaria e di potenziamento delle procedure di accertamento.
Il decreto legge, in scadenza il 1° maggio 2012, nella settimana di riferimento, è stato approvato dalla Commissione referente (vedi dopo) e torna ora alla terza, definitiva, lettura del Senato.
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DDL su “Disposizioni in materia di professioni non regolamentate”” (DDL 1934/C).
L`Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo approvato dalla Commissione Attività Produttive.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 2
Con riferimento alla disposizione che prevede la possibilità di costituire associazioni professionali di natura privatistica, viene specificato che l`elenco delle associazioni professionali e delle altre forme aggregative è pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico sul proprio sito internet. La pubblicazione riguarda le associazioni che dichiarano – con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali – di essere in possesso dei requisiti previsti dal provvedimento e di rispettare le prescrizioni in esso contenute.
Emend. 2.100 della Commissione
Art. 3
Viene previsto che le associazioni professionali, mantenendo propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.
Emend. 3.10 a firma di Parlamentari
Art. 10
Vengono attribuiti al Ministero dello Sviluppo Economico compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle previsioni contenute nel provvedimento.
La pubblicazioni di informazioni non veritiere sul sito web dell`associazione o il rilascio di attestazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell`art. 27 del Codice del Consumo di cui al D.Lgs 206/2005.
Emend. 10.11 a firma di Parlamentari
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente ed i contenuti si veda la
Sintesi n. 13/2012.
Il provvedimento reca la disciplina delle professioni non organizzate in ordini e collegi, intendendosi con tale termine l`attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell`articolo 2229 del Codice civile, con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinate da specifiche normative.
Il provvedimento passa ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
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Decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”” (DDL 5109/C).
La Commissione Finanze ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto con modifiche al testo licenziato dal Senato.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
Viene previsto l`obbligo per il soggetto pubblico di procedere al pagamento in favore del beneficiario delle somme che eccedono l`ammontare del debito per cui si è verificato l`inadempimento, ai sensi dell`art. 48 bis del DPR 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
Emendamento 1.7 a firma di Parlamentari
Art. 2
Viene introdotta la responsabilità solidale del committente, imprenditore o datore di lavoro, con l`appaltatore ed eventuali subappaltatori, in relazione al versamento all`Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell`IVA relativa alle fatture dei lavori realizzati. Tale responsabilità opera nel limite di due anni dalla cessazione dell`appalto..
Emendamento 2.16 a firma di Parlamentari
Art. 3
Viene eliminata la disposizione di cui all`art. 102 del DPR 917/1986 in materia di ammortamento dei beni materiali secondo cui la deduzione per i beni ceduti, nonchè per quelli acquisiti nel corso dell`esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione.
Emendamento 3.105 a firma di Parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene estesa alle concessionarie la defiscalizzazione prevista dall`articolo 18 della L. 183/2011 per le società di progetto.
Emendamento 3-ter.04 a firma di Parlamentari
Art. 4
Viene rivista la disciplina dell`IMU prevedendo, tra l`altro, che qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l`abitazione principale in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Viene, inoltre, previsto per il 2012 che l`imposta dovuta per l`abitazione principale è versata in tre rate (con scadenza 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre) con possibilita”” di optare per il pagamento in due rate, rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre. Viene, altresì, fissato l`obbligo per i Comuni, a partire dall`anno di imposta 2013, di inviare per via telematica le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell`imposta. Nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 viene esclusa la concorrenza dei redditi dei fabbricati ivi ubicati dalla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati. Rivisti, inoltre, alcuni parametri per la determinazione del reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai fini dell`applicazione dell`IMU.
Emendamento 4.200 e 4.201 (nuova formulazione) del Relatore e subemend. 0.4.200.7 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene introdotto il Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale”” che fissa al 30 giugno il termine entro cui i Comuni possono comunicare al Ministero dell`Economia e delle Finanze l`entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell`esercizio in corso – qualora prevedono di conseguire nell`anno di riferimento un differenziale positivo rispetto all`obiettivo del Patto di stabilità interno nonchè l`entità degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere il pagamento dei residui passivi di parte capitale- qualora prevedono di conseguire nell`anno di riferimento un differenziale negativo.
Emendamento 4-bis.021 (ulteriore nuova formulazione) del Relatore
Art. 9
Viene previsto che i proventi derivanti dalla vendita giudiziaria dei rifiuti sequestrati presso le aree portuali e aeroportuali sono ripartiti nella misura del 50% al Fondo unico di Giustizia e del restante 50% al Ministero dell`Ambiente per il finanziamento di specifici programmi di riqualificazione ambientale delle aree portuali e aeroportuali
Emendamento 9.9 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Art. 12
Viene stabilito che le risorse statali spettanti alle Regioni a statuto ordinario per il 2012, sulla base dell`Accordo tra Governo e Regioni del 21 dicembre 2011, sono finalizzate al finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria
Emendamento 12.21 (nuova formulazione) del Relatore
Art. 13
viene disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell`ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero per un importo pari a 280 milioni di euro per il 2012 e a 180 milioni per il 2013.
Emendamento 4.202 del Relatore
Il decreto legge nella settimana di riferimento è stato approvato dall`Aula.