La sospensione dell'obbligo occupazionale nei confrotni di disabili può essere estesa anche ai casi di ammortizzatori sociali in deroga
Il Ministero del Lavoro, con l’allegata nota n. 10 del 10 aprile scorso, in tema di estensione della disciplina prevista dall’art. 3, co. 5 della L. n. 68/1999, relativa alla sospensione degli obblighi occupazionali nei confronti dei disabili, ha precisato che detta sospensione può operare, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche negli altri casi di attivazione degli ammortizzatori sociali in deroga e, in particolare, di Cigs in deroga e di contratti di solidarietà ai sensi della L. n. 236/1993.
Tale estensione, ha precisato il Ministero, è ammissibile in quanto la norma sull’esclusione tende a tutelare i casi in cui le imprese si trovino nell’impossibilità temporanea, durante il periodo necessario al risanamento interno ai fini della salvaguardia dell’organico aziendale, di rispettare la copertura della quota d’obbligo prevista per legge.
Pertanto, le imprese che si trovino ad usufruire della Cigs in deroga, per accedere a detta sospensione dovranno presentare apposita comunicazione ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 333/2000, così come da ultimo modificato (art. 18 L. n. 34/2012) e farne domanda per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabili una sola volta, purché nei limiti temporali connessi alla durata del piano di risanamento aziendale e in relazione al singolo ambito provinciale interessato.
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