L`Aula della Camera ha approvato definitivamente, in seconda lettura, con la votazione di fiducia, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 29/2012
concernente “Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214“, (
DDL 5178/C – Relatore On. Ivano Strizzolo del Gruppo parlamentare PD), nel testo licenziato dal Senato.
Confermate, in particolare, le misure:
– sui limiti alla nullità della clausole bancarie. In particolare, a modifica dell`articolo 27-bis del DL 1/2012, convertito dalla Legge 27/2012 – che sancisce la nullità di tutte le clausole che prevedono commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, nonchè del loro utilizzo, anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido – la predetta nullità viene limitata alle sole clausole stipulate in violazione delle disposizioni adottate in materia dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio,ai sensi dell`articolo 117-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Dlgs 385/1993;
– sul rating di legalità delle imprese di cui all`art. 5-ter del DL 1/2012. Il rating viene attribuito, su istanza di parte, alle imprese, operanti nel territorio nazionale, che raggiungano un fatturato minimo di 2 milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo criteri e modalità stabilite da un regolamento dell`Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, da emanarsi entro 90 giorni.
Si prevede, altresì, che gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese, sono tenuti a trasmettere alla Banca d`Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta.
Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonchè in sede di accesso al credito bancario;
– sull`istituzione – presso il Ministero dell`economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento – dell`Osservatorio per l`erogazione del credito alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili.
All`Osservatorio partecipano due rappresentanti del Ministero dell`economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di Presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico e uno della Banca d`Italia. Alle riunioni dell`Osservatorio partecipano, altresì, un rappresentante delle associazioni dei consumatori indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un rappresentante dell`Associazione bancaria italiana, tre rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali.
L`Osservatorio può:
– monitorare l`andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario con riguardo alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili;
– richiedere alla Banca d`Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate;
– elaborare semestralmente le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizzare l`attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l`accesso al credito, formulando eventuali proposte in un “Dossier sul credito”” messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati;
– promuovere la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.
Viene, inoltre, previsto che il Prefetto può attivare l`Arbitro bancario finanziario attraverso una segnalazione per specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, su istanza del cliente in forma riservata. Il Prefetto, dopo un`informativa sul merito dell`istanza, invita la banca a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. In seguito, il Prefetto può effettuare la relativa segnalazione all`ABF il quale si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.
In corso d`esame sono stati, altresì, accolti dal Governo numerosi ordini del giorno (tra cui nn. 2, 4-testo modificato nel corso della seduta, 5-testo modificato nel corso della seduta, 6-testo modificato nel corso della seduta, 15, 16- testo modificato nel corso della seduta, 24, 26, 28-testo modificato nel corso della seduta, 37-testo modificato nel corso della seduta, 40-testo modificato nel corso della seduta, 46, 48, 49, 50, 51-testo modificato nel corso della seduta, 52, 53), volti, in particolare, a:
– prevedere misure straordinarie di dilazione dei debiti contratti dalle imprese;
– garantire l`erogazione del credito alle piccole e medie imprese;
– ridurre rapidamente i tempi di pagamento della P.A. nei confronti delle aziende creditrici;
– rivedere i vincoli del Patto di stabilità interno per gli enti locali.
Si vedano precedenti del 28 marzo 2012 e del 3 maggio 2012.