L`Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 29/2012 recante “Integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214“, (
DDL 3221/S -Relatori Sen. Simona Vicari del Gruppo parlamentare PdL e Sen. Filippo Bubbico del Gruppo parlamentare PD), con limitate modifiche al testo approvato alla Commissione Attività Produttive.
In particolare, viene rivista la disposizione del testo sull`istituzione dell`Osservatorio per l`erogazione del credito da parte delle banche alle imprese, prevedendo, tra l`altro, che alle riunioni dello stesso partecipino: un rappresentate delle Associazioni dei consumatori indicato dal Consiglio nazionale consumatori e utenti, un rappresentante dell`Associazione bancaria italiana, un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali e tre rappresentanti indicati dalle Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Viene, altresì`, previsto che l`Osservatorio – da costituirsi presso il Ministero dell`economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento – svolgerà le seguenti funzioni:
– monitorare l`andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario con riguardo alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili;
– richiedere alla Banca d`Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate;
– elaborare semestralmente le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizzare l`attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l`accesso al credito, formulando eventuali proposte in un “Dossier sul credito”” messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati;
– promuovere la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali;
Viene, inoltre, previsto che il Prefetto, ove lo ritenga necessario e motivato, segnala all`Arbitro Bancario Finanziario, di cui all`articolo 128-bis, del Dlgs 385/1993, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il Prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell`istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L`Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.
Viene, inoltre, rivisto l`art. 5-ter del DL 1/2012 sul rating di legalità delle imprese. Al riguardo, viene precisato che il rating viene elaborato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, su istanza di parte, per le imprese che raggiungano un fatturato minimo di 2 milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo criteri e modalità stabilite da un regolamento dell’Autorità da emanarsi entro 90 giorni.
Al fine dell`attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni.
Resta confermato che del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché` in sede di accesso al credito bancario, secondo lemodalità stabilite in un decreto del Ministro dell`economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dall`entrata in vigore della disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d`Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta.
Confermata, inoltre, la disposizione sui limiti alla nullità della clausole bancarie. In particolare, a modifica dell`articolo 27-bis del decreto-legge 1/2012, convertito dalla legge 27/2012 – che sancisce la nullità di tutte le clausole che prevedono commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, nonché` del loro utilizzo, anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido – la predetta nullità viene limitata alle sole clausole che siano stipulate in violazione delle disposizioni applicative in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti, adottate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ai sensi dell`articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 385/1993.
Si veda precedente del 28 marzo 2012