L`art.4, co.1-quater, del D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 44/2012[1] (“decreto semplificazioni fiscali“), interviene sulla disciplina dell`imposta di scopo (cd. ISCOP), introdotta dall`art.1, co. 145-151, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) e successivamente integrata dall`art.6 del D.Lgs. 23/2011 (“decreto sul federalismo municipale“).
Originariamente, l`ISCOP si configurava come un` “addizionale all`ICI“ (aliquota dello 0,5 per mille, sulla medesima base imponibile di questa), applicabile sino ad un massimo di 5 anni e destinata al finanziamento parziale (sino al 30%) di determinate opere pubbliche[2]. In caso di mancato avvio dell`opera nei 2 anni successivi alla data prevista dal progetto esecutivo, i Comuni dovevano rimborsare quanto versato dai contribuenti entro i 2 anni successivi.
In materia è intervenuto il “decreto sul federalismo fiscale“ che ha previsto la riforma del tributo da attuare, entro il 31 ottobre 2011, mediante regolamento governativo[3], d`intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:
– individuazione di ulteriori tipologie di opere pubbliche finanziabili mediante il tributo, rispetto a quelle originariamente previste;
– aumento, sino a 10 anni, della durata massima di applicazione del tributo (a differenza dei 5 anni previsti dalla Finanziaria 2007);
– possibilità che il gettito dell`imposta finanzi per l`intero l`opera da realizzare.
DI fatto, tale riforma non è stata mai attuata, per la mancata emanazione del regolamento governativo.
Le modifiche da ultimo apportate dal D.L. 16/2012 riguardano:
– la base imponibile, che viene ora agganciata all`IMU[4] al posto dell`ICI (con applicazione, quindi, dei coefficienti catastali “rivalutati””);
– l`abrogazione del riferimento all`emanazione di un regolamento governativo per attuare la riforma prevista dal decreto sul federalismo fiscale.
Pertanto, è ora riconosciuta ai singoli Comuni la facoltà di introdurre direttamente (senza attendere un provvedimento statale) l`ISCOP che potrà avere le seguenti caratteristiche:
– aliquota massima dello 0,5 per mille, da applicare sulla base imponibile IMU;
– estensione delle opere finanziabili, da individuare discrezionalmente da parte del Comune nel regolamento istitutivo;
– finanziamento sino al 100% dell`opera;
– durata dell`applicazione sino ad un massimo di 10 anni.
Inoltre, viene confermato il rimborso dell`imposta in caso di mancato avvio dell`opera entro 2 anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.
I Comuni che, al 2012, hanno già introdotto l`ISCOP possono adottare regolamenti correttivi necessari per l`adeguamento alle nuove disposizioni.
Questo l`elenco dei 20 Comuni che, ad oggi, risultano aver introdotto l`imposta (come riportato dal Dipartimento delle Finanze sul proprio sito internet).
comune
|
prov
|
aliquota
|
spesa
%
|
anni di vigenza
|
anno di istituzione
|
|
Bastia Umbra
|
PG
|
0,5
|
30
|
5
|
2008
|
|
Belluno
|
BL
|
0,25
|
30
|
3
|
2007
|
|
Castellabate
|
SA
|
0,5
|
30
|
5
|
2007
|
|
Cinto Caomaggiore
|
VE
|
0,5
|
30
|
5
3
|
2007
|
|
Lauro
|
AV
|
0,5
|
24
|
5
|
2007
|
|
Matelica
|
MC
|
0,5
|
30
|
5
|
2007
|
|
Melilli
|
SR
|
0,5
|
30
|
5
2
|
2007
|
|
Misano Adriatico
|
RN
|
0,5
|
30
|
5
|
2007
|
|
Morciano di Romagna
|
RN
|
0,5
|
30
|
5
|
2007
|
|
Morfasso (*)
|
PC
|
0,5
|
4,74
|
1
|
2007
|
|
Nocera Terinese
|
CZ
|
0,5
|
30
|
5
|
2008
|
|
Occhiobello
|
RO
|
0,5
|
17
|
5
|
2007
|
|
Ponte di Legno
|
BS
|
0,5
|
30
|
5
|
2007
|
|
Posina
|
VI
|
0,5
|
30
|
5
|
2007
|
|
Povegliano Veronese
|
VR
|
0,5
|
21
|
5
|
2007
|
|
Rimini
|
RN
|
0,5
|
30
|
5
|
2007
|
|
Rivisondoli
|
AQ
|
0,4
|
30
|
5
|
2007
|
|
Soverato
|
CZ
|
0,5
|
30
|
2
|
2007
|
|
Temù
|
BS
|
0,5
|
30
|
5
|
2007
|
|
Vignola
|
MO
|
0,5
|
30
|
5
|
2007
|
(*) Per il comune di Morfasso l`applicazione dell`Iscop è limitata al solo anno 2007.
A tal riguardo, con il Comunicato Stampa n.54 del 23 aprile 2012 il Ministero dell`economia e finanze, ripercorrendo le modifiche alla disciplina dell`ISCOP intervenute dal 2007 ad oggi, ha precisato che le novità introdotte dal “decreto semplificazioni fiscali“ sono«dirette esclusivamente a coordinarla con quella della nuova IMU, che ha sostituito l`ICI».
Tale precisazione, a parere dell`ANCE, conferma di fatto la natura formale e sostanziale dell`ISCOP quale vera e propria addizionale alla nuova IMU, come prima operava per l`ICI.
è evidente, quindi, come l`imposta di scopo sia uno strumento in mano ai Comuni per reperire risorse dirette a finanziare specifiche opere pubbliche. Tuttavia, la stessa comporta un ulteriore incremento della pressione fiscale sugli immobili, ponendo a carico dei proprietari il finanziamento delle opere.
[1]La legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione del D.L. 16/2012 è stata pubblicata sul S.O. n.85 alla Gazzetta Ufficiale n.99 del 28 aprile 2012.
[2] In particolare, le opere finanziabili erano:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con l`esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
f) opere di restauro;
g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;
i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell`edilizia scolastica.
[3] Ai sensi dell`art.17, comma 2, della legge 400/1988.
[4]Cfr. art.13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011, che ha anticipato al 2012 l`applicazione dell`imposta, in via sperimentale. Cfr. anche gli artt.8-9 del D.Lgs. 23/2011.
6242-disciplina dell’Imposta di Scopo_ALL1.pdfApri
6242-Comunicato Stampa n.54 del 23 aprile 2012_ALL2.pdfApri