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Nuova imposta di Scopo - l'ANCE illustra le modifiche introdotte dal D.L. 16-2012

Archivio, Fiscalità e incentivi

Imposta di scopo – Modifiche del D.L. 16/2012 e Nuova disciplina

3 Maggio 2012
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L`art.4, co.1-quater, del D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 44/2012[1] (“decreto semplificazioni fiscali“), interviene sulla disciplina dell`imposta di scopo (cd. ISCOP), introdotta dall`art.1, co. 145-151, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) e successivamente integrata dall`art.6 del D.Lgs. 23/2011 (“decreto sul federalismo municipale“).
Originariamente, l`ISCOP si configurava come un` “addizionale all`ICI“ (aliquota dello 0,5 per mille, sulla medesima base imponibile di questa), applicabile sino ad un massimo di 5 anni e destinata al finanziamento parziale (sino al 30%) di determinate opere pubbliche[2]. In caso di mancato avvio dell`opera nei 2 anni successivi alla data prevista dal progetto esecutivo, i Comuni dovevano rimborsare quanto versato dai contribuenti entro i 2 anni successivi.
In materia è intervenuto il “decreto sul federalismo fiscale“ che ha previsto la riforma del tributo da attuare, entro il 31 ottobre 2011, mediante regolamento governativo[3], d`intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:
– individuazione di ulteriori tipologie di opere pubbliche finanziabili mediante il tributo, rispetto a quelle originariamente previste;
– aumento, sino a 10 anni, della durata massima di applicazione del tributo (a differenza dei 5 anni previsti dalla Finanziaria 2007);
– possibilità che il gettito dell`imposta finanzi per l`intero l`opera da realizzare.
DI fatto, tale riforma non è stata mai attuata, per la mancata emanazione del regolamento governativo.
Le modifiche da ultimo apportate dal D.L. 16/2012 riguardano:
– la base imponibile, che viene ora agganciata all`IMU[4] al posto dell`ICI (con applicazione, quindi, dei coefficienti catastali “rivalutati””);
– l`abrogazione del riferimento all`emanazione di un regolamento governativo per attuare la riforma prevista dal decreto sul federalismo fiscale.
Pertanto, è ora riconosciuta ai singoli Comuni la facoltà di introdurre direttamente (senza attendere un provvedimento statale) l`ISCOP che potrà avere le seguenti caratteristiche:
– aliquota massima dello 0,5 per mille, da applicare sulla base imponibile IMU;
– estensione delle opere finanziabili, da individuare discrezionalmente da parte del Comune nel regolamento istitutivo;
– finanziamento sino al 100% dell`opera;
– durata dell`applicazione sino ad un massimo di 10 anni.
Inoltre, viene confermato il rimborso dell`imposta in caso di mancato avvio dell`opera entro 2 anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.
I Comuni che, al 2012, hanno già introdotto l`ISCOP possono adottare regolamenti correttivi necessari per l`adeguamento alle nuove disposizioni.
Questo l`elenco dei 20 Comuni che, ad oggi, risultano aver introdotto l`imposta (come riportato dal Dipartimento delle Finanze sul proprio sito internet).
comune
prov
aliquota
spesa
%
anni di vigenza
anno di istituzione
Bastia Umbra
PG
0,5
30
5
2008
Belluno
BL
0,25
30
3
2007
Castellabate
SA
0,5
30
5
2007
Cinto Caomaggiore
VE
0,5
30
5
3
2007
Lauro
AV
0,5
24
5
2007
Matelica
MC
0,5
30
5
2007
Melilli
SR
0,5
30
5
2
2007
Misano Adriatico
RN
0,5
30
5
2007
Morciano di Romagna
RN
0,5
30
5
2007
Morfasso (*)
PC
0,5
4,74
1
2007
Nocera Terinese
CZ
0,5
30
5
2008
Occhiobello
RO
0,5
17
5
2007
Ponte di Legno
BS
0,5
30
5
2007
Posina
VI
0,5
30
5
2007
Povegliano Veronese
VR
0,5
21
5
2007
Rimini
RN
0,5
30
5
2007
Rivisondoli
AQ
0,4
30
5
2007
Soverato
CZ
0,5
30
2
2007
Temù
BS
0,5
30
5
2007
Vignola
MO
0,5
30
5
2007
(*) Per il comune di Morfasso l`applicazione dell`Iscop è limitata al solo anno 2007.
A tal riguardo, con il Comunicato Stampa n.54 del 23 aprile 2012 il Ministero dell`economia e finanze, ripercorrendo le modifiche alla disciplina dell`ISCOP intervenute dal 2007 ad oggi, ha precisato che le novità introdotte dal “decreto semplificazioni fiscali“ sono«dirette esclusivamente a coordinarla con quella della nuova IMU, che ha sostituito l`ICI».
Tale precisazione, a parere dell`ANCE, conferma di fatto la natura formale e sostanziale dell`ISCOP quale vera e propria addizionale alla nuova IMU, come prima operava per l`ICI.
è evidente, quindi, come l`imposta di scopo sia uno strumento in mano ai Comuni per reperire risorse dirette a finanziare specifiche opere pubbliche. Tuttavia, la stessa comporta un ulteriore incremento della pressione fiscale sugli immobili, ponendo a carico dei proprietari il finanziamento delle opere.


[1]La legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione del D.L. 16/2012 è stata pubblicata sul S.O. n.85 alla Gazzetta Ufficiale n.99 del 28 aprile 2012.
[2] In particolare, le opere finanziabili erano:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con l`esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
f) opere di restauro;
g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;
i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell`edilizia scolastica.
[3] Ai sensi dell`art.17, comma 2, della legge 400/1988.
[4]Cfr. art.13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011, che ha anticipato al 2012 l`applicazione dell`imposta, in via sperimentale. Cfr. anche gli artt.8-9 del D.Lgs. 23/2011.

6242-disciplina dell’Imposta di Scopo_ALL1.pdfApri

6242-Comunicato Stampa n.54 del 23 aprile 2012_ALL2.pdfApri
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