L`Aula del Senato ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”” (
DDL 3249/S), con la votazione della “questione di fiducia”” su quattro maxi emendamenti del Governo, che riproducono sostanzialmente il testo licenziato, con numerose modifiche, dalla Commissione Lavoro.
Tra le novità normative introdotte si segnalano, in particolare:
· con riferimento all`introduzione a carico del datore di lavoro di un contributo di licenziamento da versare all`INPS, viene prevista, come auspicato dall`ANCE (vedi, in proposito, la notizia su “Interventi Ance”” del 27 aprile 2012), l`esclusione del settore edile, per il periodo 2013-2015, dal pagamento del predetto contributo per completamento attività e chiusura cantiere;
· viene modificato l`art. 29, comma 2, del D.Lgs 276/2003, così come modificato dall`art. 21 del DL 5/2012, convertito dalla L 35/2012, che prevede la responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l`appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell`appalto, per i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Al riguardo, viene specificato che la predetta disposizione trova applicazione salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazione dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Viene, altresì, chiarito che il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all`appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell`appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l`azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l`infruttuosa escussione del patrimonio dell`appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l`azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali;
· con una disposizione di modifica dell`articolo 5, comma 2, della L.68/99, sulle norme per il diritto al lavoro dei disabili, viene prevista, ai fini dell`esclusione dall`obbligo di collocamento obbligatorio, l`equiparazione al personale di cantiere del personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall`inquadramento previdenziale dei lavoratori;
· in relazione alle c.d. “false partite IVa””, viene previsto che le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell`imposta sul valore aggiunto, si considerano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, salvo prova contraria fornita dal committente, qualora sussistano almeno due dei tre presupposti seguenti:
– la collaborazione abbia durata superiore ad otto (nella formulazione iniziale sei) mesi nell`arco dell`anno solare;
– il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d`imputazione di interessi, costituisca più dell`80% (nella formulazione iniziale 75%) dei corrispettivi percepiti complessivamente dal collaboratore nell`arco dello stesso anno;
– il collaboratore disponga di una postazione di lavoro fissa presso una delle sedi del committente.
La presunzione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non opera qualora la prestazione lavorativa: sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell`esercizio concreto di attività; sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali.
La presunzione non opera, infine, con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell`esercizio di attività professionali per le quali l`ordinamento richiede l`iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. La ricognizione di tali attività viene demandata ad un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entra in vigore della norma, sentite le parti sociali;
· vengono integrati i principi generali concernenti gli incentivi alle assunzioni, di cui alla L 407/1990 e alla L 223/1991, con la previsione secondo la quale gli incentivi non spettano se l`assunzione viola il diritto di precedenza – stabilito dalla legge o dal contratto collettivo – alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Gli incentivi sono, altresì, esclusi anche nel caso in cui, prima dell`utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l`utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
· viene conferita una delega al Governo, da esercitare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per favorire l`informazione e la consultazione dei lavoratori nell`impresa, nonchè per la definizione di misure per la democrazia diretta attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo aziendale nel rispetto di appositi principi e criteri direttivi. In particolare, viene chiarito che la delega dovrà essere esercitata nel rispetto dei livelli minimi fissati dal Dlgs 25/2007 di recepimento della direttiva europea 2002/14/CE sull`informazione e consultazione dei lavoratori;
· viene prevista l`istituzione, entro il 2013, di un sistema di fondi di solidarietà bilaterali volti ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti . Nei settori nei quali siano già operanti consolidati sistemi di bilateralità ed in considerazione delle peculiari esigenze degli stessi, viene, inoltre prevista la possibilità, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali comparativamente più rappresentative degli stessi di adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità suddette, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di sospensione o riduzione dell`attività, correlata alle caratteristiche delle attività produttive interessate;
· con riferimento all`apprendimento permanente – vale a dire qualsiasi attività di apprendimento intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale – viene disposto, tra l`altro, che le relative politiche sono determinate a livello nazionale con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell`Istruzione, dell`Università e della Ricerca e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sentito il Ministro dello Sviluppo economico e sentite le parti sociali;
· con la stessa intesa in sede di Conferenza Unificata prevista per la definizione delle politiche per l`apprendimento permanente (vedi sopra) viene prevista la definizione, sentite le parti sociali, di indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo di “reti territoriali“ che comprendono l`insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l`accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l`invecchiamento attivo, l`esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. In tale ambito vengono definite le azioni prioritarie e individuati i soggetti che concorrono alle stesse tra cui le imprese attraverso le rappresentazione datoriali e sindacali;
· viene modificata la disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui per l`acquisto della prima casa di cui all`art.2, commi 475 -480, della L.244/2007 (Legge finanziaria 2008), prevedendo, tra l`altro, la possibilità di sospensione del pagamento delle rate del mutuo in caso di:
– cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione dei casi di risoluzione consensuale, risoluzione per limiti d`età con diritto alla pensione di vecchiaia o anzianità, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa);
– cessazione dei rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato di cui all`art.109, n.3, Cpc (anche qui ad eccezione dei casi di risoluzione consensuale, recesso del datore di lavoro per giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa);
– morte o riconoscimento di handicap grave , ovvero di invalidità civile non inferiore all`80%.
Gli eventi devono essersi verificati nei tre anni antecedenti la richiesta di sospensione.
Altre norme del testo riguardano, in particolare: la revisione della disciplina in tema di flessibilità in uscita, sotto il profilo sia sostanziale che processuale, nonchè il pertinente regime di garanzie del lavoratore, intervenendo sia sul regime dei licenziamenti individuali che sui licenziamenti collettivi; la revisione del sistema degli ammortizzatori sociali con l`istituzione presso l`INPS, a decorrere dal 1º gennaio 2013, dell`Assicurazione Sociale per l`Impiego (ASpI); la modifica della definizione del lavoro accessorio e del relativo ambito di applicazione l`inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità; le politiche attive e servizi per l`impiego.
In corso d`esame in Commissione è stato approvato un Ordine del giorno (G/3249/27/11, firmatario la Sen. Ada Spadoni Urbani, Gruppo parlamentare PdL) in cui, in relazione alla norma di copertura finanziaria in cui si prevede la diminuzione dal 15 al 5 per cento della riduzione forfettaria concessa sui canoni di locazione, viene impegnato il Governo, come auspicato dall`Ance, a “valutare l`opportunità di assumere iniziative volte a prevedere la rimodulazione della riduzione del 15 per cento sui redditi da locazione, al fine di favorire l`ampliamento del mercato della locazione”” (vedi Allegato).
Il disegno di legge passa ora alla seconda lettura della Camera dei Deputati.
Si veda precedente del 16 aprile 2012.
6538-Ordine del giorno approvato.pdfApri