SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”” (DDL 3249/S).
La Commissione Lavoro ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con numerose modifiche.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 9
Viene modificata la norma del testo sulle c.d. “false partite IVa””, secondo la quale le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell`imposta sul valore aggiunto, si considerano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, salvo prova contraria fornita dal committente, qualora sussistano almeno due dei tre presupposti indicati dalla norma relativi: alla durata del rapporto, al corrispettivo percepito dal collaboratore ed all`esistenza di una postazione di lavoro in una delle sedi del committente. Con l`emendamento approvato tali presupposti vengono resi più restrittivi, prevedendo che:
– la collaborazione debba avere durata superiore ad otto (anzichè sei) mesi nell`arco dell`anno solare;
– il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d`imputazione di interessi, debba costituire più dell`80% (anzichè 75%) dei corrispettivi percepiti complessivamente dal collaboratore nell`arco dello stesso anno;
– la postazione di lavoro di cui dispone il collaboratore presso una delle sedi del committente debba essere fissa.
Con una norma aggiuntiva viene, altresì, disposto che la presunzione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non opera qualora la prestazione lavorativa: sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell`esercizio concreto di attività; sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali.
La presunzione non opera, infine, con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell`esercizio di attività professionali per le quali l`ordinamento richiede l`iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. La ricognizione di tali attività viene demandata ad un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entra in vigore della norma, sentite le parti sociali.
Emend. 9.100 (testo 2) dei Relatori
Art. 11
Viene modificata la definizione di lavoro accessorio di cui all`art. 70 del Dlgs 275/2003 e il relativo ambito applicativo.
Emend. 11.100 (testo 2 corretto) dei Relatori
Art. 29
Con riferimento alla norma del testo che introduce a carico del datore di lavoro un contributo di licenziamento da versare all`INPS all`atto del licenziamento, viene prevista, in particolare, l`esclusione del settore edile, per il biennio 2013-2015, dal pagamento del predetto contributo per completamento attività e chiusura cantiere.
Emend. 29.100 (testo 2) dei Relatori
Riviste, inoltre, le disposizioni in tema di ammortizzatori sociali sull`istituzione dell`Assicurazione Sociale per l`Impiego (ASpI).
Emend. 28.1000 del Governo; Emend. 29.4 (testo 2) a firma di Parlamentari; Subemend. 29.100/4 (testo 2) a firma di Parlamentari; Emend. del Governo 31.1000
Articolo aggiuntivo
In relazione all`istituzione, entro il 2013, di un sistema di fondi di solidarietà bilaterali volti ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, prevista dall`articolo 43 del testo, in riferimento ai settori nei quali siano già operanti consolidati sistemi di bilateralità ed in considerazione delle peculiari esigenze degli stessi, viene introdotta la possibilità, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali comparativamente più rappresentative di adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità perseguite dall`articolo 43 suddetto, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di sospensione o riduzione dell`attività , correlata alle caratteristiche delle attività produttive interessate.
Emend.42.0.100 (testo 2) dei Relatori
Articolo aggiuntivo
Viene modificata la disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui per l`acquisto della prima casa di cui all`art.2, commi 475 -480, della L.244/2007 (Legge finanziaria 2008), prevedendo, tra l`altro, la possibilità di sospensione del pagamento delle rate del mutuo in caso di:
– cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione dei casi di risoluzione consensuale, risoluzione per limiti d`età con diritto alla pensione di vecchiaia o anzianità, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa);
– cessazione dei rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato di cui all`art.109, n.3, Cpc (anche qui ad eccezione dei casi di risoluzione consensuale, recesso del datore di lavoro per giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa);
– morte o riconoscimento di handicap grave , ovvero di invalidità civile non inferiore all`80%.
Gli eventi devono essersi verificati nei tre anni antecedenti la richiesta di sospensione.
Emend. 51.0.4 a firma di Parlamentari
Art. 54
Vengono integrati i principi generali concernenti gli incentivi alle assunzioni, di cui alla L 407/1990 e alla L 223/1991, con la previsione secondo la quale gli incentivi non spettano se l`assunzione viola il diritto di precedenza – stabilito dalla legge o dal contratto collettivo – alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Gli incentivi sono, altresì, esclusi anche nel caso in cui, prima dell`utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l`utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.
Emend. 54.1000 del Governo
Art. 57
A modifica dell`articolo 5, comma 2, della L.68/99, sulle norme per il diritto al lavoro dei disabili, viene prevista, ai fini dell`esclusione dall`obbligo di collocamento obbligatorio, l`equiparazione al personale di cantiere del personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall`inquadramento previdenziale dei lavoratori.
Emend. 57.10 a firma di Parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene modificato l`art. 29, comma 2, del D.Lgs 276/2003, così come modificato dall`art. 21 del DL 5/2012, convertito dalla L 35/2012, che prevede la responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l`appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell`appalto, per i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
La modifica introdotta specifica che la predetta disposizione trova applicazione salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazione dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.
Viene, altresì, chiarito che il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all`appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell`appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l`azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l`infruttuosa escussione del patrimonio dell`appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l`azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
Emend. 58.0.5 a firma di Parlamentari e Emend. 58.0.6 a firma di Parlamentari
Art. 66
Con riferimento all`apprendimento permanente – vale a dire qualsiasi attività di apprendimento intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale – viene chiarito, in particolare, che le relative politiche sono determinate a livello nazionale con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell`istruzione, dell`università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le parti sociali.
Emend. del Governo 66.100
Art. 67
Viene previsto che con la stessa intesa in sede di Conferenza Unificata – prevista per la definizione delle politiche per l`apprendimento permanente – vengono definiti, sentite le parti sociali, indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo di “reti territoriali”” che comprendono l`insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l`accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l`invecchiamento attivo, l`esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati.
In tale ambito vengono definite le azioni prioritarie e individuati i soggetti che concorrono alle stesse tra cui: le imprese attraverso le rappresentazione datoriali e sindacali.
Emend. del Governo 67.1000
Art. 68
Viene conferita la delega al Governo – da esercitarsi entro 6 mesi dall`entrata in vigore della legge – per l`individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze. A tal fine, vengono indicati i principi e i criteri direttivi per l`esercizio della delega tra cui: la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per l`erogazione dei servizi di individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e formali da parte dei soggetti istituzionalmente competenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, ivi incluse le imprese e loro rappresentanze nonche´ le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Emend. del Governo 68.1000 (testo 2) e Subemend. 68.000 testo 2/1 a firma di Parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene conferita una delega al Governo, da esercitare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per favorire l`informazione e la consultazione dei lavoratori nell`impresa, nonchè per la definizione di misure per la democrazia diretta attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo aziendale nel rispetto di appositi principi e criteri direttivi. In particolare, viene chiarito che la delega dovrà essere esercitata nel rispetto dei livelli minimi fissati dal Dlgs 25/2007 di recepimento della direttiva europea 2002/14/CE sull`informazione e consultazione dei lavoratori.
Emend. 68.0.100 (testo 3) e Subemend. 68.0.100/2 a firma di Parlamentari
Riviste, inoltre, le norme sui licenziamenti, in particolare, per quanto concerne:
– le dimissioni in bianco (Emend. a firma di Parlamentari 55.19 testo 2);
– il licenziamento intimato all`esito del procedimento disciplinare (Emend. dei Relatori 13.100 testo 2);
– l`impugnazione e il relativo ricorso in giudizio (Emend. del Governo 17.1000; Emend. 18.1000 del Governo; Emend. del Governo 19.1000; Emend. del Governo 20.1000; Emend. del Governo 21.1000)
Il provvedimento è volto a riformare la disciplina del mercato del lavoro. Tra le principali modifiche in esso contenute:
– modifiche alle diverse tipologie contrattuali vigenti, nonchè al lavoro autonomo;
– revisione della disciplina vigente in tema di flessibilità in uscita, sotto il profilo sia sostanziale che processuale, nonchè il pertinente regime di garanzie del lavoratore, intervenendo sia sul regime dei licenziamenti individuali che sui licenziamenti collettivi;
– revisione del sistema degli ammortizzatori sociali con l`istituzione presso l`INPS, a decorrere dal 1º gennaio 2013, dell`Assicurazione Sociale per l`Impiego (ASpI);
– previsione, a carico del datore di lavoro, di un contributo di licenziamento da versare all`INPS all`atto del licenziamento (solo per rapporti a tempo indeterminato);
– l`inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità;
– politiche attive e servizi per l`impiego;
– disciplina dell`apprendimento permanente.
Il provvedimento passa ora all`esame dell`Aula.