è all`esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati il disegno di legge di conversione del Decreto legge 74/2012 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012“ (DDL 5263/C – Relatore l`On. Tommaso Foti del Gruppo parlamentare PdL).
Tra le principali misure previste si segnalano:
-la proroga al 31 maggio 2013 dello stato di emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012;
-l`istituzione – nello stato di previsione del Ministero dell`Economia e delle Finanze – del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal provvedimento. Al Fondo affluiscono tra l`altro, nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall`aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell`aliquota dell`accisa sui carburanti nella misura di 2 centesimi al litro, le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell`Unione Europea, le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici, nonchè un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 derivanti dalla riduzione delle voci di spesa indicate nell`elenco allegato alla L. 225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile);
– la concessione, con provvedimenti adottati dai Presidenti delle Regioni interessate e sulla base dei danni effettivamente verificatisi, di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa distrutti o danneggiati, per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose, per i danni agli edifici di interesse storico-artistico.
Il saldo dei contributi, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione di quelli dichiarati inagibili, è vincolato all`attestazione che gli interventi sono stati realizzati nel rispetto delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l`adeguamento sismico e idraulico, di cui all`art. 5 del DL 136/2004 convertito dalla L. 186/2004;
-la previsione di deroghe al Dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e alle leggi della Regione Emilia-Romagna in materia di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Al riguardo, viene disposto che i soggetti interessati comunicano ai Comuni l`avvio dei lavori edilizi di ripristino da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici, con l`indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purchè le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. I soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dall`inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta dell`autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo edilizio nonchè per la presentazione dell`istanza di autorizzazione sismica ovvero per il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture;
-l`obbligo per il titolare dell`attività produttiva, responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del DLgs. 81/2008, di acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento – da un professionista abilitato, e di depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. Nelle more dell`esecuzione della suddetta verifica di sicurezza, è consentito il rilascio, in via provvisoria, del certificato di agibilità sismica in assenza di alcune gravi carenze strutturali specificatamente indicate.
– la delocalizzazione facilitata delle imprese produttive. In particolare, viene previsto che per le occupazioni d`urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la delocalizzazione, qualora sia richiesta la valutazione di impatto ambientale ovvero l`autorizzazione integrata ambientale, queste sono acquisite sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla metà;
– il riconoscimento alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, della priorità nell`utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo il rischio sismico;
-l`utilizzo, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, della quota di risorse destinata al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici di cui all`art. 7-bis del DL 137/2008 convertito dalla L. 169/2008, per la messa in sicurezza, l`adeguamento sismico e la ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati o resi inagibili dal sisma. Le Regioni colpite sono autorizzate a modificare i piani di edilizia scolastica eventualmente già predisposti sulla base della previgente normativa di settore e non ancora attivati, anche con l`inserimento di nuove opere non contemplate in precedenza;
-la sospensione fino al 31 luglio 2012: dei processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma; del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione dei termini per gli adempimenti contrattuali; dei termini per gli adempimenti contrattuali; dei termini di scadenza,
relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva;
-la ridefinizione, su proposta dei Presidenti delle Regioni, per l`anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 giugno 2012, degli obiettivi del patto di stabilità interno a vantaggio dei Comuni colpiti dal sisma;
-la sospensione fino al 30 settembre 2012: dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l`assicurazione obbligatoria; dei versamenti riferiti al diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte delle imprese iscritte; i termini per la notifica delle cartelle di pagamento; l`esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo o ad uso diverso; il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici; le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purchè entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio; il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere;
-la previsione secondo cui i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma purchè distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell`imposta sul reddito delle persone fisiche e dell`imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati e comunque fino all`anno di imposta 2013. Sono, altresì, esenti dall`applicazione dell`IMU fino al 31 dicembre 2014;
-la concessione, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, dell`intervento del Fondo di garanzia di cui all`art. 2, c. 100, lettera a), della L. 662/1996, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dal sisma, per la durata di tre anni dall`entrata in vigore del provvedimento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro;
– l`autorizzazione di spesa per 100 milioni di euro, da trasferire su ciascuna contabilità speciale, in apposita sezione, in favore delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese ubicate nei territori colpiti dal sisma che hanno subìto danni;
-la concessione, fino al 31 dicembre 2012, in favore dei lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, di una indennità, con relativa contribuzione figurativa, di misura non superiore a quella prevista dalle suddette disposizioni. Viene, inoltre, concessa in favore, tra l`altro, dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavoratori autonomi, che abbiano dovuto sospendere l`attività a causa degli eventi sismici, una indennità una tantum.
Le modalità di attuazione delle suddette previsioni sono definite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze da emanarsi entro trenta giorni dall`entrata in vigore del provvedimento;
– la previsione di deroghe al Dlgs 152/2006 (Codice Ambiente) in tema di classificazione e modalità di smaltimento dei rifiuti nei territori interessati dal sisma. In particolare, viene previsto che i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati e quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti sono classificati rifiuti urbani con codice
CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto. Non sono considerati rifiuti i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico;
– la previsione di ulteriori deroghe al Dlgs 152/2006 consistenti nella sospensione, per un termine massimo di 180 giorni, dei procedimenti in corso, in relazione alla bonifica dei siti contaminati, di cui all`art. 242 del Codice Ambiente e dei termini del procedimento di rinnovo dell`autorizzazione integrata ambientale di cui all`art. 29-octies del medesimo Codice. Prevista, inoltre, la sospensione per un periodo di dodici mesi dei controlli programmati previsti nell`autorizzazione integrata ambientale;
-l`introduzione di un procedimento semplificato per consentire alle aziende che hanno subito danni a seguito del sisma di ripristinare le sezioni produttive nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni ambientali vigenti. In particolare, viene previsto che le stesse possono procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche previa comunicazione all`autorità competente (in deroga all`art. 29-nonies, c. 1 del DLgs. 152/2006). Viene, inoltre, prevista la costituzione da parte della Regione Emilia-Romagna di una Commissione Unica temporanea incaricata di svolgere gli adempimenti necessari a rilasciare l`autorizzazione unica ambientale richiesta per la delocalizzazione totale o parziale delle attività e per la ricostruzione, con modifiche sostanziali, delle aziende danneggiate dal sisma.