Sono state emanate le circolari sul Durc del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministero del Lavoro, rispettivamente la n. 6/2012 del 31 maggio e la n. 12/2012 del 1° giugno.
Entrambi i documenti scaturiscono anche dagli interventi dell’Ance presso i suddetti dicasteri, al fine di chiarire e meglio specificare alcuni contenuti nevralgici per il settore, nonché di dare indicazioni fondamentali agli operatori del sistema, per un migliore svolgimento delle dinamiche sottese agli appalti, soprattutto a seguito delle ultime novità legislative introdotte con il D.L. n. 5/2012, convertito in L. n. 35/2012, in materia di acquisizione d’ufficio del Durc da parte della pubblica amministrazione.
In tale contesto, sono state date importanti indicazioni per ciò che concerne l’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva, la sua non autocertificabilità, la possibilità per i privati di continuare a chiederlo in determinati contesti, la necessità che a rilasciare il Durc siano solo le Casse Edili abilitate in tale senso.
In particolare, il Ministero per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, alla luce delle novità introdotte in tema di acquisizione d’ufficio del Durc, ha posto preliminarmente, nella circolare n. 6, la questione circa l’applicabilità al medesimo della normativa in tema di certificazioni e, in particolare, della previsione di cui all’art. 40, comma 02 del D.P.R. n. 445/2000, così come da ultimo novellato dalla L. n. 183/2011, che prevede l’apposizione sui documenti rilasciati ai privati della dicitura il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
In proposito, fermo restando le novità in materia di acquisizione d’ufficio del Durc, entrambi i dicasteri hanno sottolineato, nelle rispettive circolari, la possibilità per i privati di continuare a richiedere il Durc per specifiche procedure (vd ad es. art. 90 del T.U. sulla sicurezza), purché sul certificato venga per l’appunto apposta la dicitura di cui sopra.
è stata, inoltre, evidenziata la natura del Durc quale certificato, in quanto il medesimo possiede tutte le caratteristiche a questo attribuite dalla legge, pur rimanendo in ogni caso, come da sempre sostenuto dall’Ance e ribadito più volte dal Ministero del Lavoro, anche nella presente circolare n. 12, esclusa la possibilità di autocertificarlo da parte del privato, contenendo dati al medesimo non disponibili.
è stato, infatti, rammentato che la regolarità contributiva non può ritenersi autocertificabile in quanto la stessa non può essere oggetto di sicura conoscenza così come avviene per gli stati, qualità personali e fatti che, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere sostituiti da dichiarazioni proprio in quanto elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona e che la regolarità contributiva è il risultato di complesse valutazioni tecniche di natura contabile da effettuarsi esclusivamente a carico degli enti deputati al rilascio del Durc.
Per quanto concerne i casi esclusi dall’acquisizione d’ufficio da parte della P.A. e nei quali la stessa può procedere con i controlli di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la circolare specifica che occorra fare riferimento esclusivamente alle fattispecie previste dalla normativa di settore in cui il privato può effettuare delle dichiarazioni sostitutive (vd. in particolare art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006) per attestare la regolarità contributiva che, però, nulla hanno a che vedere con l’autocertificazione della medesima.
A seguito di una specifica richiesta dell’Ance, il Ministero per la semplificazione ha sottolineato la necessità che, negli appalti pubblici, al fine di evitare gravosi ritardi nei lavori e nei pagamenti alle imprese, la pubblica amministrazione proceda a richiedere il Durc in tempi rapidi. Un eventuale ritardo, infatti, si tradurrebbe in uno slittamento dei pagamenti con conseguente maggiore onerosità degli stessi ed evidente responsabilità erariale del dipendente incaricato. Rimane ferma la possibilità per le imprese di verificare l’inoltro della richiesta di Durc da parte della pubblica amministrazione.
Sempre a seguito di un intervento mirato dell’Ance e nella scia del processo di dematerializzazione, le circolari nn. 6 e 12 hanno evidenziato la necessità che l’acquisizione del Durc avvenga mediante i canali informatici, abbandonando le modalità cartacee e che gli istituti procedano al rilascio esclusivamente mediante posta elettronica certificata.
Un altro importante risultato ottenuto, è quello inserito nella circolare del Ministero del Lavoro in base al quale, confermando l’esclusione dal campo di applicazione della tutela della privacy delle persone giuridiche, il suddetto Dicastero ha chiarito che anche le Casse Edili abilitate potranno accedere alle informazioni concernenti le richieste di Durc ed i contenuti dei Durc conservate dagli Istituti (Inps e Inail).
Tale aspetto assume una particolare rilevanza alla luce del più volte denunciato fenomeno del rilascio di Durc per lavori edili solo da parte dell’Inps e dell’Inail.
Come noto, alla richiesta di ripristinare la possibilità per le Casse Edili di verificare detti Durc, gli Istituti avevano opposto la necessità di tutelare la privacy delle imprese coinvolte.
Un ulteriore significativo sollecito proviene, poi, sempre dal Ministero del Lavoro che, nel rivolgersi alle stazioni appaltanti, le ha di nuovo invitate a tenere esclusivamente conto delle certificazioni rilasciate dalle Casse edili abilitate al rilascio del Durc e che pertanto rispettano i requisiti indicati dal Legislatore.
Il dicastero, infatti, riprendendo quanto già affermato nella nota di pari contenuto del 2 maggio scorso, ha affermato che eventuali certificazioni rilasciate da Casse Edili non abilitate non potranno in alcun modo sostituirsi al Durc, ancorché dette Casse abbiano in passato sottoscritto accordi a livello locale ovvero abbiano in corso contenzioso in merito alla possibilità di rilasciare attestazioni di regolarità nelle more della definizione dei procedimenti.
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