Legittimo consegnare ai lavoratori i prospetti paga anche mediante la posta elettronica non certificata: lo conferma il Ministero del lavoro nella risposta ad istanza d'interpello n. 13/12
Con l’allegata risposta ad istanza di interpello n. 13/12 il Ministero del Lavoro, nel ribadire quanto contenuto nella precedente nota ministeriale n. 1/08, ha ritenuto opportuno confermare la legittimità della consegna dei prospetti paga anche mediante posta elettronica non certificata.
Infatti, l’art. 1 della L. n. 4/53, al riguardo, fa riferimento esclusivamente ad un obbligo di consegnare il prospetto paga, senza, pertanto, prevedere un obbligo di consegna in forma cartacea del documento; tale generica previsione normativa ammette quindi la possibilità di trasmettere i prospetti paga, di volta in volta elaborati, per posta elettronica anche non certificata.
La trasmissione tramite sito web può avvenire, però, solo a condizione che sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità del prospetto e di poterlo materializzare. In tali casi è opportuno, ad ogni modo, che il datore di lavoro adotti idonee iniziative per comprovare l’avvenuto adempimento nei confronti di ciascun lavoratore.
A seguito delle suddette considerazioni, il dicastero ha confermato che l’assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 1 e 3, della L. n. 4/53 da parte del datore di lavoro privato possa essere effettuato anche mediante la collocazione dei prospetti di paga su sito web dotato di un’area riservata con accesso consentito al solo lavoratore interessato, mediante utilizzabilità di una postazione internet dotata di stampante e l’assegnazione di apposita password o codice segreto personale.
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