CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
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Decreto legge n. 57 del 12 maggio 2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese” (DDL 5194/C).
L`Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto nel testo licenziato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente ed i contenuti si veda la
Sintesi n. 22/2012.
Il provvedimento, oltre a contenere norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel settore dei trasporti, prevede la proroga del termine del 30 giugno 2012, previsto dall`art.29, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), per l`effettuazione dell`autocertificazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori. La proroga è disposta nelle more dell`emanazione dell`entrata in vigore del decreto interministeriale previsto dal Testo unico con le procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art.6, D.Lgs 81/2008) sulla base delle quali dovrà essere effettuata la valutazione dei rischi per le imprese fino a 10 dipendenti. Il termine del 30 giugno viene, quindi, prorogato fino alla scadenza del terzo mese successivo all`entrata in vigore del decreto interministeriale di cui sopra, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.
Il decreto legge, che scade il 13 luglio 2012, passa ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
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DDL recante “Nuova disciplina dell`ordinamento della professione forense”(DDL 3900/C ed abb).
La Commissione Giustizia ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con modifiche al testo licenziato dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le
Sintesi n. 45/2009, 43/2010 e 47/2010.
Il provvedimento contiene una rivisitazione complessiva dell`ordinamento forense e, a tal fine, disciplina, tra l`altro: l`esercizio dell’attività di avvocato, i doveri, le tariffe professionali, gli albi, elenchi e registri; gli organi e le funzioni degli ordini forensi; l`accesso alla professione e il procedimento disciplinare.
In particolare, il testo, nel disciplinare l`esercizio della professione di avvocato, riserva a quest`ultimo, con alcune specifiche limitazioni, l`esercizio delle attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale. A tal fine, viene chiarito che le Associazioni, nelle diverse articolazioni, possono svolgere attività di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale a favore dei propri associati, purché` portatrici di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale. Viene, altresì`, consentita l`instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto le suddette attività`, se svolte nell`esclusivo interesse del datore di lavoro e del soggetto in favore del quale l`opera viene prestata. Infine, viene previsto che se il destinatario delle attività è costituito in forma di società, le stesse possono essere svolte in favore dell`eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell`art. 2359 c.c.
Con riferimento al regime di incompatibilità, viene chiarito che la professione di avvocato è incompatibile, tra l`altro, con qualsiasi attività di lavoro subordinato, sia pubblico che privato, anche se con orario di lavoro limitato.
Viene, inoltre, dettata una nuova disciplina delle società tra avvocati, demandata a un decreto legislativo da emanare entro un anno ed introdotta la figura dell`avvocato specialista.
Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.
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DDL su “Disposizioni per l`adempimento degli obblighi derivanti dall`appartenenza dell`Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012” (DDL 4925/C).
La Commissione Politiche dell`Unione europea ha approvato, in sede referente, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano:
Articolo 2
Viene inserito un nuovo criterio direttivo per l`esercizio della delega legislativa, con cui si dispone che i decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive dell`Unione europea non possono contenere diposizioni recanti i livelli di regolazione più restrittivi rispetto a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo che tali disposizioni, adeguatamente motivate, risultino indispensabili per la tutela di interessi pubblici o per la regolazione di specifici settori in conformità ai Trattati europei. A tal fine sono individuati come livelli di regolazione più restrittivi: l`introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l`attuazione delle direttive, nonché di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi rispetto a quanto previsto dalle direttive medesime e che, comportando un`applicazione non omogenea nei diversi stati membri, possano determinare uno svantaggio competitivo per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in Italia.
Emend. 2.1 (nuova formulazione) del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene previsto che il Governo informi tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta all`adozione di atti normativi o alla conclusione di accordi o intese in materia economica e finanziaria tra gli Stati membri dell`Unione europea o tra quelli che hanno aderito alla moneta unica. Inoltre, qualora intenda aderire ad accordi o intese a livello europeo che prevedano l`introduzione o il rafforzamento di vincoli di finanza pubblica ovvero la partecipazione a meccanismi di stabilizzazione che comportino prestiti o garanzie è tenuto ad acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché` a tenerne conto in sede europea, ovvero a motivare un`eventuale posizione discorde. L`espressione del parere parlamentare è prevista entro 10 giorni dalla trasmissione del progetto di decisione o accordo da parte del Governo, o in casi di motivata urgenza entro 3 giorni.
Emend. 4.02 del Relatore
Articolo aggiuntivo
Al fine del recepimento della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, viene previsto uno specifico criterio direttivo riguardante il coordinamento dell`attuazione del capo IV della direttiva con le disposizioni della legge di cui all`articolo 81, sesto comma, Cost., come sostituito dalla L. Cost. 20 aprile 2012, n. 1 (sull`introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), da approvare entro il 28 febbraio 2013, con riferimento, in particolare, all`istituzione presso le Camere di un organismo indipendente, al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione sull`osservanza delle regole di bilancio.
Emend. 6.01 a firma di parlamentari
Il provvedimento disciplina annualmente il recepimento nell`ordinamento interno degli atti comunitari attraverso la ricognizione degli adempimenti e degli obblighi che derivano all`Italia dall`appartenenza alle Comunità europee in conformità a quanto stabilito dalla Legge 11/05 recante “”Norme generali sulla partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari””.
In particolare, viene conferita al Governo la delega per l`attuazione di direttive comunitarie, elencate in appositi allegati A e B con l`illustrazione dei relativi principi e criteri direttivi generali.
Tra le direttive da recepire si segnalano:
– 2011/85/UE del Consiglio, dell`8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (scadenza 31 dicembre 2013);
-2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (scadenza 10 giugno 2013).
Il provvedimento passa ora all`esame dell`Aula.