Nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia comprendente, altresì, lavori di “risparmio energetico”, il posizionamento di un pavimento in laminato (cd.
parquet) di tipo flottante beneficia della detrazione IRPEF/IRES del 55%
[1] per la riqualificazione energetica degli edifici, a condizione che tale struttura rispetti gli indici di trasmittanza termica previsti dal D.M. 11 marzo 2008.
Il parquet di tipo flottante, utilizzato nel medesimo intervento, rientra fra i materiali di rivestimento e non può essere considerato “bene finito”, cosicché, sul relativo acquisto, è esclusa l’IVA con aliquota del 10%, e si applica quella ordinaria del 21%.
Inoltre, la cessione di piattaforme elevatrici è soggetta all’applicazione dell’aliquota IVA del 4% a condizione che tali impianti, ancorché realizzati nel rispetto della normativa generale per il superamento delle barriere architettoniche
[2], rispondano anche alle specifiche tecniche contenute nella disciplina attuativa riferita a tali strumenti
[3].
Questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nelle
Risoluzioni n.71/E e
n.70/E, entrambe del 25 giugno 2012, in materia, rispettivamente, di applicabilità della detrazione del 55% per il posizionamento di un particolare tipo di pavimentazione (
parquet di tipo flottante)
[4] e della corretta aliquota IVA per l’acquisto dello stesso, nonché di applicabilità dell’IVA al 4% per la cessione di piattaforme elevatrici.
In particolare, la
R.M. 71/E/2012, ricorda, innanzitutto, che, ai fini della detrazione del 55% sono agevolati, tra l’altro, gli interventi sulle strutture opache orizzontali dell’edificio che raggiungano i valori di trasmittanza termica stabiliti nell’allegato B del D.M. 11 marzo 2008
[5].
A tal riguardo, nel fornire i requisiti di trasmittanza per gli interventi aventi ad oggetto la posa di pavimenti, il citato D.M. prevede che deve trattarsi di “pavimenti verso locali non riscaldati, o verso l’esterno”.
L’Agenzia delle Entrate richiamando, altresì, le indicazioni fornite dall’Enea sul proprio sito internet (www.enea.it), riferite alla trasmittanza termica dei pavimenti, ritiene che nella nozione di “pavimenti verso locali non riscaldati, o verso l’esterno” rientri anche l’ipotesi, come nel caso di specie, di “pavimento contro terra”.
Pertanto, nella citata fattispecie, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il rifacimento della pavimentazione mediante
parquet di tipo flottante può beneficiare della detrazione del 55%
[6], a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica, individuati nell’allegato B del predetto D.M. 11 marzo 2008 e gli ulteriori adempimenti a carico del contribuente.
Nella medesima R.M. 71/E/2012, viene, altresì, chiarito, ai fini IVA, il trattamento fiscale applicabile all’acquisto del citato parquet di tipo flottante, ossia di un pavimento che, per le sue particolari caratteristiche, viene posizionato senza l’ausilio di collanti e può, quindi, essere rimosso (ed eventualmente anche riutilizzato).
Come noto, il n.127-
terdecies della tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972, stabilisce l’aliquota ridotta del 10% per i cd. “beni finiti”
[7] utilizzati negli interventi di recupero incisivo dei fabbricati, ossia quelli che, anche successivamente al loro impiego, non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile (ad esempio, gli ascensori, i montacarichi, gli infissi)
[8]. Diversamente, l’acquisto di materie prime e semilavorati è assoggettato all’aliquota ordinaria del 21%.
A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la R.M. 71/E/2012 chiarisce che i pavimenti utilizzati nell’intervento in esame, nonostante le caratteristiche sopra descritte, sono pur sempre riconducibili alla categoria dei “materiali di rivestimento”, in quanto non sono, di per sé, elementi dotati di una propria individualità e autonomia funzionale
[9], e, quindi, non possono essere considerati “beni finiti”.
In sostanza, nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria ritiene che la cessione dei medesimi pavimenti, eseguita nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia, vada assoggettata all’aliquota IVA ordinaria 21% (e non quella del 10%, prevista nell’ipotesi di acquisto di “beni finiti”).
Con la R.M. 70/E/2012, l’Agenzia delle Entrate fornisce, invece, chiarimenti in materia di aliquota IVA applicabile alle cessioni di piattaforme elevatrici, volte al superamento di barriere architettoniche.
Come noto, la disposizione contenuta al n.31 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972, stabilisce l’aliquota IVA ridotta al 4% per le cessioni di “servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie”.
A tal riguardo, la R.M. 70/E/2012, nel confermare che si tratta di un’agevolazione che fa esclusivo riferimento a beni le cui specificità tecniche sono, in concreto, idonee a garantire la mobilità dei soggetti portatori di handicap, chiarisce che la stessa ha carattere meramente oggettivo, in quanto guarda alla natura dei beni ceduti piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente.
Sul punto, viene ulteriormente precisato che l’aliquota ridotta del 4% può applicarsi in ogni fase di commercializzazione dei suddetti impianti, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente finale non sia il soggetto disabile, ma sia ad esempio una scuola, un ente, un condominio o simili.
Nel caso di specie, l’Agenzia chiarisce che per poter godere dell’aliquota IVA agevolata sull’acquisto dell’elevatore, non basta il semplice riferimento alla legge 13/1989, che contiene la disciplina generale relativa ai predetti macchinari “dedicati” al superamento delle barriere architettoniche.
A tal fine, occorre, infatti, verificare che il medesimo impianto di sollevazione risponda, altresì, alle specifiche tecniche contenute nel D.M. 236/1989 (emanato in attuazione della legge 13/1989).
In definitiva, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che la cessione di piattaforme elevatrici può beneficiare dell’aliquota IVA agevolata del 4% a condizione che l’impianto risponda alle peculiarità tecniche (ad esempio: dimensione, portata, velocità, sicurezza dei comandi) indicate dalla suddetta normativa di attuazione.
[1]Cfr. art.1, comma 48, legge 220/2010. L’agevolazione è applicabile, nella misura del 55%, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2012. In merito, si ricorda che il D.L. 83/2012, in corso di conversione in legge (atto n.5312/C), proroga la detrazione dal 1° gennaio al 30 giugno 2013, riducendo la quota spettante dal 55% al 50% delle spese sostenute, fermi restando gli interventi agevolabili ed i limiti massimi di importo detraibile (100.000, 60.000 e 30.000 euro, a seconda dei lavori “energetici” eseguiti –
cfr. Reintrodotta l’IVA sulle cessioni e locazioni delle imprese edili – DL “sviluppo e infrastrutture” n.83/2012, 27 giugno 2012).
[2]Realizzate ai sensi della legge n. 13/1989, recante “
Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.
[3]Decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236, attuativo della legge 13/1989. Il citato D.M., oltre a definire le barriere architettoniche, individua in maniera puntale le caratteristiche tecniche che devono essere presenti in servoscala e piattaforme elevatrici.
[4]In particolare, si tratta di pavimenti che, per le loro particolari caratteristiche, non necessitano di collanti per la posa.
[5]L’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 indica, i valori di trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio, distinguendo le strutture opache verticali da quelle orizzontali, e fra queste ultime, le coperture dai pavimenti.
[6] Per completezza, si evidenzia che, nel caso di specie, l’intervento ha ad oggetto anche “
l’applicazione di materiale coibente alle pareti esterne, l’installazione di infissi esterni isolanti, la realizzazione di un impianto di riscaldamento con pannelli solari”. Tali lavori risultano anch’essi agevolati con la detrazione del 55%, sempre nel rispetto dei limiti massimi della stessa (60.000 euro per i lavori sull’involucro e 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari) e degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa.
In merito, si ricorda che nel caso di interventi volti sia alla climatizzazione invernale, sia all’installazione di pannelli solari (come nel caso di specie), la detrazione prevista per quest’ultimo intervento, la cui finalità non è la climatizzazione invernale, bensì la produzione di acqua calda, si può aggiungere a quella per la “riqualificazione energetica globale” dell’edificio (60.000 + 100.000 euro).
Inoltre, l’intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse (anch’esso eseguito nel caso di specie) è agevolabile con la detrazione del 55% unicamente nell’ambito della “riqualificazione energetica globale”, a condizione che l’impianto rispetti le condizioni stabilite dall’art.1, comma 2, del D.M. 11 marzo 2008.
[7]Ai sensi del quale, scontano un aliquota del 10%: i “
beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo”.
[8]Sulla corretta interpretazione fornita dall’Amministrazione di “beni finiti”, si ricordano la C.M. n. 1 del 2 marzo 1994 e la C.M. n. 14 del 17 aprile 1981.
[9]Secondo l’Agenzia delle Entrate, una volta smontati, tali elementi perderebbero le proprie caratteristiche strutturali di pavimentazione.
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