Durante l’iter di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Ddl n. 5312/C) recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, approvato senza modifiche nella seduta di ieri, è stato introdotto, tramite un emendamento bipartisan presentato in commissione alla Camera dei Deputati, un articolo aggiuntivo, l’art. 46-bis, contenente Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92 e misure in materia di accordi di lavoro.
A tal proposito, si evidenziano di seguito alcune novità contemplate dall’articolo in parola, che si allega per opportuna conoscenza.
a) Contratto a tempo determinato – articolo 1, comma 9, lettera h)
Con riferimento alla possibilità per i contratti collettivi di prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei periodi intercorrenti tra un contratto a tempo determinato e l’altro, fino a 20 e 30 giorni nell’ambito di un determinato processo organizzativo, è stata prevista l’applicazione di tale facoltà riguarderà ora anche le attività stagionali di cui all’art. 4-bis del D.Lgs n. 368/01 e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
b) Contratto di apprendistato – articolo 1, comma 17
Con l’inserimento del comma 17-bis è stata prevista la possibilità di concludere un contratto di somministrazione a tempo indeterminato in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
c) Prestazioni rese in regime di lavoro autonomo – articolo 1, comma 26, lett. a) e b)
Relativamente ai presupposti che devono sussistere per escludere la presunzione di rapporto subordinato per le prestazioni rese da titolare di partita iva, è stato previsto che la durata della collaborazione con il medesimo committente dovrà essere complessivamente superiore ad 8 mesi annui per due anni consecutivi, in luogo dei precedenti 8 mesi nell’arco dell’anno solare.
Anche con riferimento al requisito legato ai corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore, è stata prevista l’estensione del computo nei due anni solari consecutivi e non più nel corso del medesimo anno solare.
d) Lavoro accessorio – articolo 1, comma 32, lett. a)
Al fine dell’applicazione delle prestazioni di lavoro accessorio, è stata prevista, per l’anno 2013, la possibilità, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di poter svolgere tali attività in tutti i settori produttivi, enti locali compresi, nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare. L’Inps provvederà, pertanto, a sottrarre dalla contribuzione figurativa delle prestazioni di integrazione salariale, gli accrediti derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
h) Abrogazioni – articolo 2, comma 70
Ferma restando l’abrogazione, a partire dal 1°gennaio 2016, dell’art. 3 della Legge n. 223 del 23 luglio 1991, è stato come di seguito modificato, fino a tale data, il comma 1 del medesimo articolo.
Pertanto, le parole: “qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata”, sono state sostituite dalle seguenti: “quando sussistono prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base ai parametri oggettivi definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali”.
i) Abrogazioni – articolo 2, comma 70
E’ stato introdotto un ulteriore articolo, il 70-bis, che statuisce, per i contratti o gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali con ricorso agli ammortizzatori sociali, il deposito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità indicate con apposito decreto direttoriale.
l) Diritto al lavoro dei disabili – articolo 4, comma 27, lett. a)
Ai fini della determinazione del numero dei disabili da assumere, è stata introdotta l’esclusione, dalla base di computo, anche dei lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo determinato di durata fino a 6 mesi.
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