Il 25 luglio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato il documento “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni” concernente le attività di formazione in materia di salute e sicurezza per datori di lavoro (ove, quando consentito per legge, decidano di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione), lavoratori, dirigenti e preposti.
Il documento è diviso in sezioni come di seguito articolate:
– Efficacia degli accordi.
– Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione.
– Formazione in modalità e-learning.
– Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa.
– Aggiornamento della formazione.
– La formazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
– Decorrenza dell’aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del comma 5 dell’articolo 32 del d. lgs. n. 81/2008.
Si riporta l’analisi degli aspetti più importanti evidenziati in ciascuna sezione.
Efficacia degli accordi
Formazione dei lavoratori autonomi ai sensi dell’articolo 21 del “testo unico” di salute e sicurezza: il documento recante le linee applicative ribadisce che le previsioni di cui all’accordo ex art. 37 del “testo unico” di salute e sicurezza non hanno efficacia obbligatoria ma sono dirette a fornire ai soggetti di cui all’art. 21 utile parametro di riferimento per la formazione.
E’ altresì obbligatoria altra formazione rispetto a quella oggetto di regolamentazione da parte dell’accordo ex art. 37 qualora quest’ultima derivi da disposizioni di legge speciali rispetto alla previsione generale dell’art. 21 comma 2 (è ad esempio il caso della formazione dei lavori in ambienti confinati obbligatoria anche per i lavoratori autonomi).
Formazione di dirigenti e preposti: rispetto a tali figure l’applicazione dell’accordo ex art. 37 è facoltativa ma costituisce tuttavia un principio di prova in ordine al rispetto delle previsioni normative. Il datore di lavoro può comunque ottemperare all’obbligo di garantire “adeguata e specifica” formazione anche per mezzo di attività formativa progettata e/o realizzata in modo difforme rispetto ai contenuti dell’accordo ex art. 37
Formazione distinta da quella prevista dai Titoli successivi al I: le linee applicative ribadiscono un principio di ordine generale secondo cui la formazione sulla base dell’accordo ex art. 37 del “testo unico” di salute e sicurezza esaurisce l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro a meno che quest’ultimo non sia tenuto a far frequentare corsi regolamentati da disposizioni aventi le caratteristiche delle norme speciali contenuti nei titoli successivi al I o in altre norme di legge che individuano percorsi formativi ad hoc. E’ il caso della formazione ex art. 73 comma 5 del “testo unico” di salute e sicurezza sulle attrezzature di lavoro, della formazione ex art. 136 comma 6 del “testo unico” di salute e sicurezza per i montatori di ponteggi, della formazione di cui all’art. 258 del “testo unico” di salute e sicurezza in relazione ai lavoratori esposti o potenzialmente esposti ad amianto).
L’estensore delle linee applicative chiarisce che non costituiscono norme speciali, a titolo esemplificativo, quelle di cui all’art. 169 comma 1 lettera b) in materia di movimentazione manuale dei carichi o di cui all’art. 177 comma 1 lettera b) in materia di videoterminali dal momento che tali contenuti non sono stati specificati dal legislatore e faranno parte della “formazione specifica” ex art. 37.
Integrazione dei contenuti con la valutazione del rischio: il documento ribadisce che il percorso delineato dall’accordo è minimo e tuttavia sufficiente rispetto al dato normativo salvo che non debba essere integrato sulla base della valutazione dei rischi o nei casi previsti dalla legge (nel caso di introduzione di nuove procedure di lavoro o nuove attrezzature).
Classificazione dei lavoratori:qualora nelle aziende esistano soggetti esposti a diverse condizioni di rischio si possono prevedere corsi di diversa durata avendo a riferimento la valutazione del rischio tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi.
Contratto di somministrazione di lavoro:l’accordo ex art. 37 del “testo unico” di salute e sicurezza ribadisce che somministratori e utilizzatori hanno facoltà di regolamentare in via contrattuale le modalità di adempimento degli obblighi di legge specificando che essi possono “concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell’utilizzatore”.
Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione
Le linee applicative ribadiscono l’importanza che il “testo unico” attribuisce agli organismi paritetici costituiti nell’ambito di associazione di datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 2 comma 1 lett. ee) d. lgs. n. 81/08 e s.m.i.) firmatarie di un contratto collettivo nazionale di lavoro.
Un datore di lavoro che richiede la collaborazione di tali organismi deve verificare che questi abbiano tali caratteristiche. Qualora un datore scegliesse di dare mandato ad un ente formatore, può richiedere a quest’ultimo di inviare, per suo conto, la richiesta di collaborazione all’organismo paritetico.
L’estensore del documento chiarisce che la norma non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici summenzionati, quanto di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere la formazione al fine di poter ricevere proposte al riguardo.
Tali organismi devono svolgere l’attività di supporto sia nel territorio che nel settore di attività del datore di lavoro. Il territorio di riferimento può essere individuato nella provincia. Laddove il sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale ma sia presente a livello regionale, la collaborazione opererà a tale livello. Qualora gli organismi non siano presenti né a livello provinciale né regionale, il datore di lavoro si rivolgerà ad un organismo che opera ad un livello superiore.
Nel caso di aziende con più sedi ubicate in differenti contesti territoriali, l’organismo di riferimento può essere individuato avendo riguardo alla sede legale dell’impresa.
Il documento recante le linee applicative puntualizza che il ministero del lavoro non accredita gli organismi paritetici né riconosce capacità di rappresentanza in base a protocolli o codici del ministero del lavoro stesso. Allo stesso modo non ha alcuna valenza l’inoltro eventuale, al Ministero, di documentazione finalizzata al citato accreditamento.
L’accordo ex art. 34 precisa che gli organismi paritetici sono soggetti formatori per i datori di lavoro qualora effettuino le “attività formative o di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione”.
Pertanto gli organismi paritetici debbono svolgere attività di formazione direttamente o per mezzo di strutture formative proprio o almeno partecipate, senza poter procedere all’utilizzo di strutture esterne se non accreditate ai sensi dell’intesa del 20 marzo 2008 in Conferenza Stato Regioni e pubblicata nella gazzetta ufficiale del 23 gennaio 2009. Inoltre gli organismi paritetici non possono procedere ad alcun “accreditamento” della formazione svolta da altri soggetti, la quale, quindi, non ha alcuna rilevanza relativamente al rispetto delle disposizioni di legge e di quelle di cui agli accordi del 21 dicembre.
Per quanto riguarda la richiesta di collaborazione agli organismi paritetici il documento chiarisce che, qualora l’organismo risponda entro quindici giorni, il datore di lavoro terrà conto della risposta senza che tuttavia ciò significhi che la formazione debba essere svolta necessariamente con l’organismo paritetico, qualora la risposta comprenda una proposta di svolgimento presso l’organismo della attività di formazione, né che le indicazioni debbano essere obbligatoriamente seguite nella realizzazione dell’attività formativa.
Tale indicazione non tiene conto delle specificità del settore edile e limita il ruolo fondamentale degli organismi paritetici riconosciuto dal “testo unico”, come ribadito anche dalle stesse linee applicative. Come è noto, il comparto edile ha un sistema paritetico consolidato e pienamente operativo a livello territoriale, finanziato da un apposito contributo a carico delle imprese edili e finalizzato ad erogare servizi alle imprese stesse, tra cui la formazione dei propri lavoratori.
L’Ance, pertanto, interverrà nelle sedi opportune per ribadire la necessità che l’attività dell’organismo paritetico non sia limitata alla semplice conoscenza da parte dello stesso del percorso formativo che il datore di lavoro intende avviare per i propri lavoratori, ma che venga riconosciuto all’organismo paritetico un ruolo attivo e partecipativo nell’organizzazione della formazione.
Formazione in modalità e-learning
L’estensore delle linee applicative ha fornito alcune specifiche sulla formazione e-learning.
Ha chiarito ad esempio alcuni aspetti sulla figura del tutor che non deve garantire una costante presenza quanto una disponibilità ad intervenire con modalità e tempi predefiniti.
Inoltre ha sottolineato la necessità di dare presenza di prove e verifica finale.
E’ stato comunque ribadito che tale tipologia di formazione è riferita a:
– Accordo ex articolo 34: modulo normativo e gestionale (1 e 2), non anche, quindi, quello tecnico e relazionale (3 e 4), aggiornamento quinquennale e verifiche sul mantenimento delle competenze acquisite.
– Accordo ex articolo 37: formazione generale per i lavoratori (4 ore), tutta la formazione dei dirigenti (16 ore), la parte individuata ai punti da 1 a 5 della formazione dei preposti e i corsi di aggiornamento (punto 9), ai quali si aggiungono progetti formativi sperimentali eventualmente individuati per lavoratori e preposti da Regioni e Province autonome.
In ordine alla parte di formazione che si svolge via e-learning, va evidenziato che non è consentito erogare la formazione per mezzo della semplice trasmissione di lezioni “frontali” a distanza, ma devono essere riscontrabili requisiti di interattività della formazione e presenza di soggetti (tutor e/o docenti) in possesso di determinate caratteristiche.
Quanto, infine, alle verifiche di apprendimento, la previsione relativa alla verifica finale “in presenza” deve essere intesa nel senso che non sia possibile la verifica del completamento del percorso in modalità telematica, come consentito per le verifiche intermedie, ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza.
Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa
Le linee applicative chiariscono che tutti i riferimenti all’entrata in vigore e quelli alla pubblicazione degli accordi vanno sempre riferiti all’11 gennaio 2012, ossia alla data di pubblicazione degli accordi ex art. 34 e ex art. 37 del “testo unico”.
Limitatamente ad una fase di prima applicazione, sono stati previsti degli esoneri dalla frequenza dei corsi, qualora la frequenza, secondo le vecchie regole, sia svolta per i datori entro e non oltre sei mesi dall’11 gennaio 2012 e per i lavoratori, dirigenti e preposti, entro e non oltre dodici mesi dall’11 gennaio 2012 e purché i corsi siano stati organizzati ed approvati “formalmente e documentalmente” prima dell’11 gennaio 2012.
L’evidenza formale del corso si concretizza ad esempio in una richiesta di finanziamento o di riconoscimento avanzata per un determinato corso, un bando, un programma puntuale di attività che risulti da un accordo collettivo o da un verbale di riunione periodica. In tal modo non vengono penalizzati i datori che hanno progettato e pianificato alla data dell’11 gennaio corsi di formazione, investendo risorse o condivise con parti sociali e/o rappresentanze dei lavoratori.
La documentazione non necessita di data certa, ma il datore deve dimostrare che tali corsi erano in fase avanzata di pianificazione e realizzazione.
Le linee applicative chiariscono che il termine di riferimento per il completamento del percorso formativo particolare ed aggiuntivo da preposto è di 18 mesi e non di 12 mesi come erroneamente indicato al punto 11 lettera a) ultimo periodo dell’accordo ex art. 37.
Il termine per il completamento del percorso formativo per i dirigenti che hanno fatto in passato corsi secondo il DM 16 gennaio 1997 o secondo il modulo A per ASPP/RSPP, è di 18 mesi, a meno di accordi aziendali. In tal caso il termine è di 12 mesi a partire dall’11 gennaio 2011.
Per il personale di nuova assunzione, l’avvio del corso per dirigente o preposto, deve essere previsto anteriormente o contestualmente all’assunzione o adibizione a compiti di dirigente o preposto. Nel caso in cui il datore non riesca a rispettare tali termini, evidenziandone le motivazioni, completerà il percorso formativo entro 60 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.
Tutta la formazione pregressa, per essere riconosciuta, deve essere comprovata con idonea documentazione e/o attraverso qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.
In difetto, i corsi devono essere svolti nel più breve tempo possibile nel rispetto delle modalità di cui all’accordo ex art. 37 e quelli di dirigente e preposto nel termine di 18 mesi.
Al fine di fornire dei crediti formativi è opportuno che venga sempre rilasciata copia degli attestati relativi alla formazione effettuata.
A seguito dell’emanazione delle linee applicative, sono stati aggiornati gli schemi a blocchi che l’Ance aveva realizzato a seguito della pubblicazione degli accordi del 21 gennaio e che riassumono alcuni degli aspetti summenzionati, quali la disciplina transitoria. Tali schemi sono riportati in allegato.
Aggiornamento della formazione
L’obbligo di aggiornamento può essere ottemperato in una unica occasione o anche per mezzo di attività che siano distribuite nell’arco temporale di riferimento (ossia nel quinquennio).
Anche in quest’ultimo caso i cinque anni decorrono a partire dall’11 gennaio 2012 e quindi sempre considerando il quinquennio successivo. Quindi la prossima scadenza per i soggetti già formati alla data di pubblicazione dell’accordo, sarà l’11 gennaio 2017.
Per i soggetti formati successivamente all’11 gennaio 2012, il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per l’aggiornamento è quello della data dell’effettivo completamento del corso.
Le linee applicative specificano che si può ottemperare all’obbligo di aggiornamento svolgendo una parte non superiore ad un terzo del percorso di aggiornamento (pertanto 2 ore) per mezzo anche della partecipazione a convegni e seminari purché trattino delle materie di cui ai punti 7 e 9 rispettivamente dell’accordo ex art. 34 e dell’accordo ex art. 37 e che prevedano la verifica finale di apprendimento.
Le restanti 4 ore devono essere svolte secondo le modalità stabilite dagli accordi.
Quanto all’aggiornamento dei preposti, le 6 ore quinquennali (che comprendono le 6 ore di aggiornamento quali lavoratori) devono essere svolte avendo riguardo ai compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In riferimento alla formazione del preposto, la formazione particolare ed aggiuntiva costituisce credito formativo permanente fino a quando la posizione del preposto rimane analoga nell’ambito dell’organizzazione di riferimento. Il credito viene meno se la posizione del preposto muta e in tal caso deve svolgere la formazione particolare ed aggiuntiva, legata al ruolo svolto in azienda, come preposto.
In riferimento al datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP le linee applicative chiariscono che, in caso di nuova attività, è tenuto a completare il percorso formativo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
La formazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Per quanto riguarda la formazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli addetti (di seguito RSPP e ASPP), con l’accordo sancito in conferenza Stato Regioni il 5 ottobre 2006 era stata stabilita la data del 14 febbraio 2012 come data entro la quale tali soggetti che beneficiavano dell’esonero dalla frequenza del modulo B sulla base dei crediti professionali pregressi dovevano completare l’aggiornamento del corso. Ad oggi molti ASPP/RSPP non sono riusciti a completare l’aggiornamento entro tale data.
Per questi RSPP/ASPP (e per quelli che in futuro non dovessero riuscire a completare l’aggiornamento nei 5 anni previsti) l’estensore delle linee applicative chiarisce che è sospesa l’operatività e quindi non sono in grado di esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.
Il completamento dell’aggiornamento consente di riacquisire la fruibilità del credito relativo al modulo B (si ricorda che il modulo A e C costituiscono credito formativo permanente) consentendo ad ASPP/RSPP di recuperare tale operatività.
Decorrenza dell’aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del comma 5 dell’articolo 32 del d. lgs. n. 81/2008
Per i soggetti esonerati dal frequentare il modulo B ai sensi dell’art. 32 comma 5 del d. lgs. n. 81/08
[1] l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso ossia il 15 maggio 2008 e pertanto il percorso andrà concluso entro il 15 maggio 2013.
La decorrenza del quinquennio entro cui terminare l’aggiornamento nel caso di conseguimento di laurea di cui al comma 5 dell’art. 32 viene considerata a partire dalla data di conseguimento della laurea.
[1] Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
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