Per accedere agli incentivi di cui al decreto 5 maggio 2011 (
Quarto conto energia), dal 1° luglio 2012 il soggetto responsabile degli impianti fotovoltaici è tenutoa trasmettere al GSE, in aggiunta alla documentazione già prevista (elencata nell’allegato 3-C del decreto), la seguente ulteriore documentazione:
a) attestato di adesione del produttore dei moduli fotovoltaici a un sistema o consorzio che garantisca la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici immessi sul mercato nel periodo d’iscrizione al sistema/consorzio e utilizzati sugli impianti per i quali si richiede l’accesso alle tariffe del Conto energia (esclusi gli impianti a concentrazione);
b) certificato rilasciato all’azienda produttrice dei moduli che attesti la conformità ai requisiti delle normative ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);
c) certificato di ispezione di fabbrica relativo ai moduli fotovoltaici a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati, in riferimento alle norme CEI EN 61215 o 61646 per gli impianti fotovoltaici e fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative o CEI EN 62108 per gli impianti a concentrazione. Il certificato di ispezione di fabbrica deve essere trasmesso anche per i gruppi di conversione (inverter), a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati.
In riferimento all’obbligo di iscrizione a sistemi o consorzi per lo smaltimento dei moduli fotovoltaici, di cui alla lettera a), il GSE informa che è previsto un periodo transitorio di 6 mesi (1° luglio – 31 dicembre 2012) per adeguarsi pienamente ai requisiti elencati al paragrafo 4.6.2 delle Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011, di cui è stata pubblicata la terza revisione, aggiornata a giugno 2012.
In tal caso, il sistema o consorzio è tenuto a produrre una dichiarazione che attesti almeno il parziale rispetto dei requisiti.
Entro il termine del periodo transitorio, i sistemi o consorzi dovranno attestare il possesso di tutti i requisiti, garantendo la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici installati sugli impianti entrati in esercizio a partire dal 1° luglio 2012.
Per quanto riguarda la nuova versione delle Regole applicative, si segnala che, oltre all’elenco aggiornato della documentazione da allegare alla richiesta di accesso agli incentivi (paragrafo 4.2), gli aggiornamenti rilevanti, effettuati per tenere conto dell’entrata in vigore di disposizioni normative di recente pubblicazione, comprendono:
– le limitazioni per impianti installati a terra su aree agricole introdotte dall’articolo 65 della legge n. 27/2012 (paragrafo 3.7);
– le nuove disposizioni per la presentazione della Certificazione antimafia, a recepimento della legge n. 35 del 4 aprile 2012 (paragrafo 4.2.1);
– le modalità di riconoscimento previste per la maggiorazione della tariffa incentivante per l’utilizzo di componenti realizzati all’interno dell’Unione Europea (paragrafo 4.5.1);
– l’attuazione delle disposizioni previste nell’articolo 11 del decreto 5 maggio 2011 concernenti i requisiti dei soggetti e degli impianti (paragrafo 4.6);
– le modalità di incentivazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore alla potenza che è obbligatorio installare, ai sensi dell’art.11 del D.lgs. n. 28/2011, nei nuovi edifici o negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, per i quali la richiesta del pertinente titolo edilizio è stata presentata successivamente al 30 maggio 2012 (paragrafo 4.7).
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