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Pubblicato il decreto legge sulla cd. “spending review” che prevede una serie di misure volte a ridurre i costi della pubblica amministrazione

Archivio, Edilizia e territorio

Razionalizzazione degli enti locali e riduzione dei canoni per chi affitta immobili alla p.a.

12 Luglio 2012
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Nell’ambito delle misure adottate dal Governo con il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, cd. “spending review” (G.U. n. 156 del 6/7/2012, s.o. n. 141) si segnalano:
· l’articolo 3 sulla riduzione dei costi per le locazioni passive
· gli articoli 17, 18 e 19 in tema di soppressione e razionalizzazione delle province, di istituzione delle città metropolitane e di funzioni fondamentali dei comuni
Locazioni delle p.a.
La prima delle due disposizioni richiamate, al fine di ridurre i costi delle locazioni di immobili adibiti a funzioni pubbliche, prevede un blocco di tre anni, già a partire dal 2012, degli adeguamenti Istat sui canoni di locazioni dovuti dalle pubbliche amministrazioni nonché dalle autorità amministrative indipendenti (es. Consob).
Sempre sulle locazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i canoni di affitto saranno ridotti del 15% rispetto a quanto attualmente corrisposto. La riduzione del canone si applica automaticamente nei contratti in corso, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. La norma prevede espressamente che il locatore possa recedere dal contratto.
La previsione relativa alla rinegoziazione dei canoni delle locazioni passive non è una novità ma aveva già trovato spazio nell’ambito di alcune leggi Finanziarie (vedi: Legge n. 266/2005 art. 1, co. 478 e Legge n. 296/2006 art. 1, co. 204) seppur sotto una formulazione parzialmente diversa.
Province, Città metropolitane, Comuni.
Gli articoli 17, 18 e 19 sono finalizzati a rivedere, sempre in un’ottica di risparmio dei costi, l’organizzazione degli enti locali, con la soppressione e l’accorpamento delle province, l’istituzione di dieci città metropolitane con contestuale soppressione delle province del relativo territorio e con la previsione dell’obbligo dell’esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
Per quanto riguarda le province (art. 17), il procedimento di soppressione o accorpamento prevede tempi rapidi e si basa su un piano di riduzioni ed accorpamenti deliberato, per ciascuna regione, dal proprio Consiglio delle autonomie locali o dal diverso organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali. Tali piani saranno poi trasmessi al Governo che con proprio atto legislativo sopprimerà o accorperà le province indicate.
Parallelamente vengono ridotte le funzioni amministrative esercitate delle province, che manterranno, tra l’altro:
– la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento
– la tutela e la valorizzazione dell’ambiente per gli aspetti di competenza
– la costruzione, la classificazione e la gestione delle strade provinciali.
Come previsto dal Dl 201/2011 viene confermata la riduzione degli organi delle province che saranno esclusivamente il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia.
L’istituzione delle città metropolitane (art. 18) riguarderà le province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria e avverrà il 1° gennaio 2014 ovvero prima di questa data se dovesse intervenire la cessazione o lo scioglimento del Consiglio Provinciale.
Vengono infine ridisegnate le funzioni fondamentali dei comuni (art. 19) fra le quali risultano anche:
– la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale
– l’edilizia scolastica
– il catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente.
Tali funzioni, nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, dovranno essere esercitate obbligatoriamente in forma associata mediante la costituzione di unioni di comuni o la stipula di convenzioni.
In allegato gli articoli 3, 17, 18 e 19 del decreto legge 95/2012

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