CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
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DDL su “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (DDL 5256/C).
L’Aula ha approvato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto, con la votazione della “questione di fiducia” su quattro maxi emendamenti del Governo, che riproducono il testo licenziato con la stessa procedura dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente ed i contenuti si vedano le
Sintesi nn. 21/2012, 22/2012 e 25/2012.
Il provvedimento che riforma la disciplina del mercato del lavoro contiene tra l’altro:
– modifiche alle diverse tipologie contrattuali vigenti, nonché’ al lavoro autonomo;
– revisione della disciplina vigente in tema di flessibilità in uscita, sotto il profilo sia sostanziale che processuale, nonché’ del pertinente regime di garanzie del lavoratore, intervenendo sia sul regime dei licenziamenti individuali che sui licenziamenti collettivi;
– revisione del sistema degli ammortizzatori sociali con l’istituzione presso l’INPS, a decorrere dal 1º gennaio 2013, dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI);
– previsione, a carico del datore di lavoro, di un contributo di licenziamento da versare all’INPS all’atto del licenziamento;
– l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità’;
– politiche attive e servizi per l’impiego;
– disciplina dell’apprendimento permanente.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
–
Decreto legge n. 52 del 7 maggio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” (
DDL 5273/C).
Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio hanno approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo licenziato dal Senato.
Tra queste, in particolare, si segnala la seguente:
Articolo aggiuntivo
Viene previsto che per l’efficace realizzazione della revisione della spesa pubblica, specie in campo sanitario, il Governo verifica prioritariamente l’attuazione della procedura per l’individuazione dei costi e fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal Dlgs 216/2010 e dal Dlgs 68/2011, provvedendo all’acquisizione ed alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 dicembre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l’attuazione dei decreti sui costi e i fabbisogni standard entro il primo quadrimestre del 2013.
Emend. 1. 01 (Ulteriore nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 2
Viene precisato che alle società a totale partecipazioni pubblica che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale la disciplina recata dal provvedimento si applica solo qualora le stesse abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi. Nei confronti delle medesime società, inoltre, il Commissario straordinario può emanare direttive finalizzate all’ottimizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi.
Emend. 2.9 (terza nuova formulazione) a firma di parlamentari
Viene, inoltre, disposto che la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, valutano le iniziative volte a conseguire gli obiettivi del provvedimento.
Emend. 2.7 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 12
Con riferimento alla norma del testo che novella gli articoli 120, comma 2, e 283, comma 2, del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici) – specificando che la Commissione giudicatrice apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche, prima della loro valutazione, al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti – viene previsto che la stessa si applica anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012.
Emend. 12.5 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 13-bis
Con riferimento alla norma che a modifica dell’art. 9 del DL. 185/2008, convertito dalla L. 2/2009, consente, nell’ambito della disciplina della procedura di certificazione dei crediti, agli Enti del servizio sanitario nazionale delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, di utilizzare le certificazioni di settore rilasciate nell’ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, viene previsto – esclusivamente per consentire la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari – che sono fatte salve le certificazioni di pagamento rilasciate ai sensi dell’articolo 141, c. 2, del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici) per gli appalti pubblici di lavori.
Emend. 13–bis. 3 (nuova formulazione)a firma di parlamentari
Viene previsto che il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’art. 296/2006 viene rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell’art. 9, c. 3-bis, del DL 185/2008, convertito dalla L. 2/2009 che attesta la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari ai versamenti contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Inoltre, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, sono stabilite le modalità di attuazione assicurando l’assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.
Emend. 13–bis. 10 (nuova formulazione)a firma di parlamentari
Il provvedimento è volto a razionalizzare la spesa pubblica, predisponendo a tal fine, tra gli altri, i seguenti strumenti:
-un Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica;
-un Commissario straordinario con il compito di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche;
-la pubblicità dei dati e delle informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, lettere a) e b), del D.Lgs 163/2006, attraverso il portale dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
– la modifica agli articoli 120, comma 2, e 283, comma 2, del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici), con la previsione che la Commissione giudicatrice apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche, prima della loro valutazione, al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
– misure in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle P.A.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente ed i contenuti si vedano le
Sintesi nn. 22/2012 e 23/2012.
Il decreto legge, che scade il 7 luglio 2012, passa ora all’esame dell’Aula.