CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
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Decreto legge n. 52 del 7 maggio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” (
DDL 5273/C).
L’Aula ha approvato, in seconda lettura, il decreto legge in oggetto con poche modifiche formali al testo approvato dalle Commissioni.
Il provvedimento è volto a razionalizzare la spesa pubblica, predisponendo a tal fine, tra gli altri, i seguenti strumenti:
-un Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica;
-un Commissario straordinario con il compito di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche;
-la pubblicità dei dati e delle informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, lettere a) e b), del D.Lgs 163/2006, attraverso il portale dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
– la norma sull’aggiudicazione di appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che modifica gli articoli 120, comma 2, e 283, comma 2, del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici), con la previsione che la Commissione giudicatrice apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche, prima della loro valutazione, al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. Al riguardo è stato precisato che la norma si applica anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012;
– misure in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle P.A.
Il decreto legge, in scadenza il 7 luglio 2012, nella stessa settimana di riferimento è passato alla lettura del Senato dove è stato approvato definitivamente (Sintesi n. 27/2012 del Senato).
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
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Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” (DDL 5263/C).
La Commissione Ambiente ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto con modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 3
Viene precisato che l’accertamento dei danni provocati dal sisma, ai fini della ricostruzione, deve essere effettuato sulle costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 20 maggio 2012.
Emend. 3.144 a firma di parlamentari
Viene esteso l’obbligo di acquisizione della certificazione di agibilità sismica alle imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal provvedimento che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici accertati.
Emend. 3.1 a firma di parlamentari
Viene previsto che qualora il livello di sicurezza della costruzione risulti inferire al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, dovranno eseguirsi interventi di miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno del 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, secondo scadenze temporali specificatamente indicate.
Emend. 3.700 del Relatore
Viene previsto che in sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i Comuni possono prevedere un incremento massimo del 20% della superficie utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica. Inoltre, in deroga al termine di 90 giorni previsto dall’art. 6 del DPR 380/2001 in materia di attività edilizia libera, le opere temporanee dirette a soddisfare l’esigenza della prosecuzione delle attività produttive nei comuni interessati dal sisma, sono rimosse al cessare della necessità e comunque entro la data di agibilità degli immobili produttivi ripristinati o ricostruiti.
Emend. 3.130 del Relatore e 3.93 a firma di parlamentari
Art. 4
Viene precisato che le modalità di predisposizione e di attuazione del piano di interventi per la ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati con priorità per quelli adibiti ad uso scolastico sono stabilite dai Presidenti delle Regioni, sentiti le Province ed i Comuni interessati per i profili di competenza.
Emend. 4.17 (nuova formulazione) a firma di parlamentari e 4.49 (nuova formulazione) del Relatore
Articolo aggiuntivo
Per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, nonché per l’avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, è autorizzata per il Ministero per i Beni e le attività culturali la spesa di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2012 e 2013 sia per far fronte agli interventi urgenti, sia per l’avvio di una successiva fase di ricostruzione.
Emend. 4.01 a firma di parlamentari
Art. 5
In materia di edilizia scolastica, viene previsto che con decreto del Ministro per l’Istruzione, l’università e la ricerca, d’intesa con i Presidenti delle Regioni colpite dal sisma, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento sono ripartite tra le Regioni medesime: una quota pari al 60% dello stanziamento per il Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all’art. 53, c. 5 del DL 5/2012 nonché di una quota pari al 60% delle risorse assegnate al Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, per la costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui alla Tabella n. 5 della Delibera del CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012.
Emend. 5.22 a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Per l’efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti dal provvedimento, viene disposta l’istituzione, presso le prefetture delle Province interessate alla ricostruzione, di elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori specificatamente indicati, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione.
Le Prefetture-uffici territoriali del Governo effettuano, al momento dell’iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 10, comma 7 del DPR 252/1998 (Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia), nonché effettuano i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con lo erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche secondo le modalità stabilite dalle linee guida indicate dal comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal suddetto DPR 252/1998.
Per l’efficacia dei controlli antimafia è, inoltre, prevista la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), a favore di soggetti privati per l’esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino.
Viene, infine, prevista l’applicazione delle modalità attuative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2011 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni di protezione civile.
Emend. 5.05 a firma di parlamentari
Art. 6
Viene prorogato dal 31 luglio al 31 dicembre 2012 il termine di sospensione dei processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma.
Emend. 6.1 a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene previsto che la P.A., incluse le Regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvedono al pagamento dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dal sisma, entro il termine di 60 giorni fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali e quelli del Servizio sanitario nazionale, il rispetto del patto di stabilità interno.
Emend. 7.04 a firma di parlamentari
Art. 8
Viene differita dal 30 settembre al 30 novembre 2012 la sospensione, tra l’altro, dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria nonché dei termini tributari. Viene, inoltre, precisato che la sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale.
Emend. 8.267 (nuova formulazione) a firma di parlamentari e 8.263 del Relatore
Viene disposto che, fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente i sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dal sisma, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.
Emend. 8.184 a firma di parlamentari
Viene prevista l’esenzione per le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal sisma dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012.
Emend. 8.151 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Viene disposta la proroga di due anni – nei Comuni colpiti dal sisma – dei termini di validità dei titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente al sisma nonché la proroga di quattro anni del termine per l’inizio lavori o per l’esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato in caso di convenzioni di lottizzazione o di accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati antecedentemente al sisma, con sospensione nel medesimo periodo del pagamento degli oneri di urbanizzazione.
Emend. 8.270 a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Vengono destinati, a partire dall’esercizio 2013, 25 milioni di euro per la copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti agevolati concessi, entro il 31 dicembre 2016, alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate dal sisma, in relazione a spese di investimento connesse, tra l’altro, con la ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili, il trasferimento anche temporaneo dell’attività in altro sito idoneo, l’acquisizione e i ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, d’intesa con le Regioni interessate.
Emend. 11.034 del Relatore
Articolo aggiuntivo
Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori colpiti dal sisma e per le imprese con sede o unità locali al di fuori dell’area delimitata che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto del sisma, sono esentati da imposta le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi e/o risarcimenti danni connessi al sisma.
Emend. 12.016 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene previsto che, fino al 31 dicembre 2013nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dal sisma, si applica, in via sperimentale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall’art. 43 del DL 78/2010, convertito dalla L. 122/2010.
Emend. 19.023 a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, in favore dei lavoratori autonomi e imprenditori che hanno cessato l’esercizio delle attività, residenti nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessate dal sisma, la facoltà di compensare le somme dovute a titolo di imposte dirette con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti di cui all’articolo 28-quater del DPR 602/1973.
Emend. 19.020 a firma di parlamentari
Il provvedimento reca disposizioni urgenti volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.
Il decreto legge, che scade il 6 agosto 2012, passa ora all’esame dell’Aula.