SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo” (DDL 24 ed abb.).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con numerose modifiche al testo iniziale.
Il disegno di legge di riforma costituzionale prevede, tra l’altro, la riduzione dei membri del Parlamento, portando il numero dei Deputati da 630 a 508 ed il numero dei Senatori da 315 a 250, nonché l’ abbassamento dell’età richiesta per l’elettorato passivo, con la diminuzione dell’età per accedere alla Camera dei deputati (da venticinque a ventuno anni) e al Senato (da quaranta a trentacinque anni) e l’abbassamento del requisito anagrafico dell’elettorato attivo per l’elezione del Senato, da venticinque a diciotto anni. Viene prevista, altresì, la trasformazione del bicameralismo da paritario a differenziato, con riguardo al procedimento legislativo. In particolare, la funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale, per quelle concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi. L’esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ha inizio al Senato Federale della Repubblica, quando i disegni di legge riguardano prevalentemente le materie di cui all’articolo 117, terzo comma (materie di legislazione concorrente Stato-Regioni), e all’articolo 119 (autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni), nonche´ per le leggi di cui agli articoli 122 (sistema di elezione organi regionali), 125 (organi di giustizia amministrativa delle Regioni), 132, secondo comma (distacco di Comuni e Province), e 133 (istituzione nuove province). In tutti gli altri casi ha inizio alla Camera dei deputati.
Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all’altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.
Con altre norme viene prevista, inoltre, l’elezione diretta a suffragio universale del Presidente della Repubblica (semipresidenzialismo) e l’elettorato passivo alla carica dall’età di quaranta anni.
Il disegno di legge costituzionale, che è in prima deliberazione, passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” (DDL 3402/S).
La Commissione Territorio e Ambiente ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Il provvedimento reca disposizioni urgenti volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.
Il decreto legge, che scade il 6 agosto 2012, passa ora all’esame dell’Aula.
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DDL su “Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale” (DDL 143/S ed abb.).
La Commissione Lavori pubblici ha approvato, in sede referente, in prima lettura, il provvedimento in oggetto, in un testo unificato.
Il testo prevede la riforma organica della L.84/1994 sul riordino della legislazione in materia portuale, determinando i principi fondamentali in materia di porti, ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. Viene disposto, in particolare, che siano disciplinate in via esclusiva dalla legislazione statale la sicurezza della navigazione, la sicurezza portuale, la sicurezza del trasporto marittimo e la sicurezza relativa alla gestione delle emergenze e sono individuati i principi a cui è improntata la ripartizione dei compiti e delle funzioni tra autorità portuale e autorità marittima.
Vengono, altresì, dettate norme sulla classificazione dei porti, distinti in: categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato; categoria II: porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale; categoria III: porti di rilevanza economica regionale ed interregionale.
Un apposito articolo concerne la definizione dell’Autorità portuale quale ente pubblico non economico di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale, che svolge i compiti, tra l’altro, di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni portuali, manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; di amministrazione in via esclusiva dei delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione. Viene previsto, in particolare, che le Autorità portuali possono costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell’intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.
Altre disposizioni riguardano il piano regolatore portuale e la relativa attuazione; il recupero di aree per lo sviluppo della nautica da diporto e sulla riconversione e riqualificazione di aree portuali; le modalità di nomina e le funzioni del Presidente dell’Autorità portuale; i sistemi logistico portuali; la concessione di aree e banchine; la disciplina fiscale delle entrate delle autorità portuali di interesse statale; il Fondo per il finanziamento delle connessioni intermodali, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e alimentato da un accantonamento nella misura del 5 per cento dell’ammontare complessivo degli investimenti previsti nei contratti di Programma sottoscritti dall’ANAS S.p.A. e da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., successivamente all’entrata in vigore della legge.
In corso d’esame sono state soppresse le norme del testo relative: al dragaggio (art.5), alle modifiche alla disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo di cui all’art.17 della L.84/94 (art.15); all’autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti (art.17); all’adeguamento, entro due anni dall’entrata in vigore della legge, dei contratti di programma vigenti alla medesima data (art.19, comma 4).
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
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Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (DDL 3396/S).
La Commissione Bilancio ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto con numerose modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
Vengono apportate modifiche alle norme sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo, in particolare, che la nullità dei contratti stipulati dalle P.A. in violazione delle convenzioni stipulate da Consip opera successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento. Vengono, inoltre, introdotte alcune modifiche al Dlgs 163/2006 (Codice Appalti) in materia di garanzie prevedendo, in particolare, che nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia a corredo dell’offerta è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base così anche l’importo della garanzia fideiussoria è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale.
Emend. 1.1000 dei Relatori
Viene disposta la sospensione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2015 della concessione dei contributi di cui agli artt. 35 e 37 del Dlgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) per il restauro ed altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore nonché di contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai medesimi soggetti per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati.
Emend. 1.128 a firma di parlamentari
Art. 3
Viene prorogato dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2015 l’applicazione della riduzione del 15% dei canoni per i contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale e viene precisato che tale riduzione si applica anche ai contratti scaduti o rinnovati dopo la suddetta data.
Al fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato della P.A., il termine per l’esercizio da parte dei conduttori del diritto di prelazione sull’acquisto di abitazioni oggetto delle predette procedure, non può essere inferiore a 120 giorni a decorrere dalla ricezione dell’invito dell’ente.
Emend. 3.1000 dei Relatori
Articolo aggiuntivo
Viene prevista, tra l’altro, la concessione, su apposita domanda dell’interessato e con le modalità del finanziamento agevolato, dei contributi di cui all’art. 3 del DL 74/2012 (Misure urgenti per il sisma in Emilia) destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. A tal fine i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori colpiti dal sisma, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l’ABI, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro. Viene, inoltre, demandato ad apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell’Economia e i Presidenti delle suddette regioni, la definizione dei criteri e delle modalità attuativi della suddetta disposizione.
Viene, inoltre, modificato l’art. 9 del DL 185/2008 convertito dalla L. 2/2009 in materia di pagamenti da parte della P.A., prevedendo che alle procedure di certificazione del credito ivi previste sono equiparate quelle rilasciate ai sensi dell’art. 141,c.2, del DPR 207/2010 (Regolamento codice Appalti) nel settore dei lavori pubblici, esclusivamente al fine di consentire la cessione pro soluto o pro solvendo del credito a favore di banche o intermediari finanziari nonché l’ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui all’art. 2, c.100, lettera a), della L. 662/1996.
Emend. 3.0.1000 dei Relatori
Art. 4
Viene precisato che il bando di gara nelle procedure ad evidenza pubblica per la vendita delle società controllate dalla P.A. considera, tra gli elementi di valutazione dell’offerta, l’adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione e vengono escluse dalla vendita una serie di società specificatamente indicate tra cui quelle che svolgono servizi di interesse generale, anche con rilevanza economica e le società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza. Viene, inoltre, prorogato dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 il termine a partire dal quale l’affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico. Viene, altresì, esteso il divieto di arbitrato nei contratti di servizio tra società a totale partecipazione pubblica e amministrazioni regionali oltre che statali.
Emend. 4.1000 (testo 2) dei Relatori
Art. 6
Nell’ambito del monitoraggio dei conti pubblici, viene previsto che dal calcolo per le riduzioni delle spettanze per i Comuni effettuate, a decorrere dal 2011, sono esclusi i contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al Comune beneficiario.
Emend. 6.13 a firma di parlamentari
Art. 7
Viene disposta la proroga di ulteriori sei mesi dei termini – sospesi fino al 30 settembre 2012 dal DL 74/2012 recante misure urgenti per il sisma del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia – per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all’art. 29 del DL. 78/2010, da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione concernenti l’efficacia di norme tributarie.
Emend. 7.1000 dei Relatori
Art. 12
Viene soppressa la disposizione che prevedeva sino al 31 dicembre 2012, la non applicabilità dei commi 635 e 638 dell’art. 2 della l. 244/2007 (che prevedono l’espressione del parere parlamentare), agli schemi di regolamento aventi ad oggetto il riordino, la trasformazione e la soppressione di enti pubblici.
Emend. 12.18 a firma di parlamentari
Viene eliminata la disposizione con cui veniva soppresso l’Ente nazionale per il Microcredito.
Emend. 12.89 (testo 2) a firma di parlamentari
Viene prorogata al 1° gennaio 2014 la messa in liquidazione della Società ARCUS Spa.
Emend. 12.2000 dei Relatori
Art. 13
Viene modificata la norma sulla creazione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio energetico con conseguente soppressione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (ISVAP) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). In particolare, viene mantenuta in essere la COVIP pertanto al nuovo Istituto – che prende il nome di Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – sono attribuite le funzioni, le risorse finanziarie e strumentali già affidate all’ISVAP.
Emend. 13.5 a firma di parlamentari
Art. 15
Viene previsto che le norme in tema di certificazione di crediti (art. 9, commi 3 e 3-bis del DL 185/2008) e compensazione dei crediti (art. 31, comma 1-bis del DL 78/2010) si applichino nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale secondo modalità e condizioni definiti dalle suddette norme.
Emend. 15.1000 (testo 2) dei Relatori
Art. 16
Viene demandata ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, l’individuazione delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del fondo per le aree sottoutilizzate, che vengono comunque ridotte per ultime, ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per ciascuna Regione, in misura corrispondente agli importi stabiliti dal provvedimento. Vengono, inoltre, prorogati ulteriormente i termini previsti nel patto di stabilità orizzontale nazionale di cui all’art. 4-ter del Dl 16/2012 convertito dalla L 44/2012. In particolare, viene spostato al 20 settembre il termine entro cui i Comuni devono comunicare al Ministero dell’Economia l’entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell’esercizio in corso ed al 5 ottobre il termine entro cui la Ragioneria Generale aggiorna il prospetto degli obiettivi dei Comuni con riferimento all’anno in corso e al biennio successivo.
Viene, altresì, disposta l’attribuzione, nell’anno 2012, alle Regioni i cui Comuni sono beneficiari di risorse erariali, di un contributo, nei limiti di 800 milioni di euro in misura pari all’83,33 %degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai Comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al decreto. Tale contributo è destinato dalle Regioni alla riduzione del debito.
Emend. 16.1000 (testo 2) dei Relatori e subemend. 16.1000/1 (testo2)a firma di parlamentari
Viene prevista la possibilità per le Regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di anticipare al 2013, con propria legge, la maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di base.
Emend. 16.94 a firma di parlamentari
Viene disposta l’attribuzione del fondo istituito dall’art. 14, comma 14-bis del DL 78/2010 per agevolare i piani di rientro dei Comuni commissariati al Commissario straordinario del Governo per l’attuazione del piano di rientro dall’indebitamento pregresso per Roma Capitale.
Emend. 16.100 a firma di parlamentari
Art. 17
Viene previsto che tutte le Province delle Regioni a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento sono oggetto di riordino sulla base di requisiti minimi da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia. Tra le nuove competenze attribuite alle Province oggetto di accorpamento viene inserita la programmazione della rete scolastica e la gestione dell’edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado. Alle medesime Province viene assegnato per l’anno 2012 un contributo nei limiti di un importo complessivo di 100 milioni di euro destinato alla riduzione del debito; tale contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno.
Emend. 17.1000 dei Relatori
Art. 18
Nell’ambito della disciplina delle Città metropolitane viene prevista l’istituzione della Conferenza metropolitana della quale fanno parte i sindaci dei comuni del territorio della città metropolitana ed il presidente della provincia, con il compito di elaborare e deliberare lo statuto della città metropolitana entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del presidente della Provincia o del commissario. La conferenza cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto della città metropolitana o, in mancanza, il 1º novembre 2013. Con riguardo alle funzioni attribuite alle suddette città metropolitane, viene precisato che restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’art. 117, c. terzo e quarto e le funzioni esercitate ai sensi dell’art. 118 della Costituzione e comunque lo Stato e le Regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire loro ulteriori funzioni in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Emend. 18.1000 a firma di parlamentari e subemend. 18.1000/7 (testo2) nonché emend. 18.43 a firma di parlamentari
Art. 23
Viene ridotta da 100 a 70 milioni di euro la quota del Fondo esigenze indifferibili, destinata per l’anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali. Viene, inoltre, rifinanziata di 90 milioni di euro, per l’anno 2013, l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. Incrementato, altresì, di 30 milioni di euro per l’anno 2012 il contributo a favore del Comune di Roma.
In considerazione del permanere dello stato di crisi nell’isola di Lampedusa, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali prevista dall’art. 23, c. 44, del DL 98/luglio 2011 viene prorogata fino al 1° dicembre 2012.
Emend. 23.1000 dei Relatori
Art. 24
Viene prevista una clausola di salvaguardia secondo cui le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali, e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale.
Emend. 24.0.1 a firma di parlamentari
Il provvedimento reca disposizioni volte a ridurre taluni sprechi e disfunzioni dell’attività amministrativa e a rendere più efficiente l’articolazione territoriale dell’apparato pubblico, al fine, tra l’altro, di evitare l’aumento delle aliquote IVA previsto per il 2012.
Il decreto legge, che scade il 4 settembre 2012, passa ora all’esame dell’Aula.