La Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con l’allegata nota n. 39/0011779 del 9 agosto scorso, ha fornito le prime indicazioni tecnico-operative per la comunicazione della “chiamata” per il lavoro intermittente, di cui all’ art. 1, comma 21, lettera b), della L. n. 92/2012 (c.d. Riforma del lavoro).
E’ stato precisato che tale comunicazione non sostituisce in alcun modo la comunicazione preventiva di cui al D.M. 30 ottobre 2007, ma costituisce un ulteriore elemento informativo.
Al fine di consentire l’adempimento degli obblighi previsti dalla suddetta legge, sono state avviate nuove modalità tecniche, secondo il seguente ordine temporale:
· Fax – a decorrere dal 13 agosto 2012
· Sms – a decorrere dal 17 agosto 2012
· E-mail – a decorrere dal 17 agosto 2012
· On line – a decorrere dal 1° ottobre 2012
Per l’invio mediante fax o e-mail è necessaria la compilazione di uno specifico modello secondo le modalità indicate nella guida disponibile in allegato.
Con un apposito Avviso di rettifica del 13 agosto u.s., di cui si allega copia, la sopracitata Direzione ha, inoltre, comunicato che, a parziale rettifica della nota del 9 agosto e in considerazione del carattere sperimentale delle nuove modalità tecniche, le comunicazioni in oggetto potranno essere effettuate, fino al 15 settembre, anche agli indirizzi di posta elettronica certificata, posta elettronica e fax delle Direzioni territoriali del Lavoro.
Per ciò che concerne le modalità di invio della comunicazione stessa, si fa espresso riferimento alla nota in oggetto.
All.:c.s.
7683-Nota_9_agosto_2012Chiamata_lavoro_intermittente.pdfApri
7683-Avviso di rettifica 13 agosto 2012.pdfApri