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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 113/2012 attuativo della direttiva 2009/38/CE concernente l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

D.lgs. n. 113/2012 – Comitato aziendale europeo – Informazione e consultazione dei lavoratori

3 Agosto 2012
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 113/2012, attuativo della direttiva 2009/38/CE concernente “l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie”.

Nel rinviare ad una attenta lettura del testo del provvedimento, composto da 20 articoli e volto a favorire il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori, nell’ambito dei processi decisionali dell’impresa o del gruppo di imprese, si evidenziano, di seguito, gli aspetti di maggior rilievo della normativa.

Fatto salvo un campo di applicazione più ampio stabilito dalle parti, i poteri e le competenze dei Cae e le procedure per l’informazione e la consultazione dei lavoratori, riguardano, nel caso di un’impresa di dimensioni comunitarie, tutti gli stabilimenti situati negli Stati membri e, nel caso di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, tutte le imprese facenti parte del gruppo.

L’informazione e la consultazione dei lavoratori avvengono al livello pertinente di direzione e di rappresentanza, in funzione della questione trattata.

A tale scopo, la competenza del Cae e la procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori sono limitate alle questioni transnazionali, ossia quelle riguardanti l’impresa o il gruppo di imprese nel loro complesso o almeno due imprese o stabilimenti dell’impresa o del gruppo ubicati in due Stati membri diversi.

Ai sensi dell’art. 2 del decreto in esame si intende per:
a) stabilimento, l’unità produttiva;
b) impresa di dimensioni comunitarie, un’impresa che impieghi almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri;
c) gruppo di imprese, un gruppo costituito da una impresa controllante, come definita dall’art. 3, e dalle imprese da questa controllate;
d) gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, un gruppo di imprese che soddisfi le seguenti condizioni:
1) il gruppo impieghi almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri;
2) almeno due imprese del gruppo si trovino in Stati membri diversi;
3) almeno un’impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in uno Stato membro e almeno un’altra impresa del gruppo impieghi non meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro.

Secondo quanto disposto dall’art. 5, la direzione centrale avvia la negoziazione per l’istituzione di un Cae o di una procedura per l’informazione e la consultazione:
– di propria iniziativa;
– o previa richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in almeno due Stati membri diversi;
– o previa richiesta delle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale applicato nell’impresa o nel gruppo di imprese interessate.

E’ quindi istituita una delegazione speciale di negoziazione, i cui membri sono designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il ccnl, congiuntamente con le rappresentanze sindacali unitarie dell’impresa o del gruppo di imprese, in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro dall’impresa o dal gruppo di imprese.

La delegazione speciale ha il compito di determinare, con la direzione centrale o con il dirigente delegato, tramite accordo scritto, il campo d’azione, la composizione, le attribuzioni e la durata del mandato del Cae ovvero, in aggiunta o in alternativa, l’istituzione di una o più procedure per l’informazione e la consultazione dei lavoratori.

Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione può richiedere l’assistenza di esperti, compresi i rappresentanti delle competenti organizzazioni dei lavoratori riconosciute a livello comunitario.

Con almeno due terzi dei voti, la delegazione speciale può decidere di non avviare negoziati o di annullare quelli già in corso. A seguito di tale decisione, una nuova richiesta di convocazione della delegazione speciale può essere avanzata non prima di due anni, salvo un termine più breve stabilito dalle parti.

Ai fini della conclusione degli accordi, la delegazione speciale delibera a maggioranza dei suoi membri.

I componenti italiani del Cae o i titolari della procedura di informazione e consultazione sono designati per un terzo dalle organizzazioni sindacali e per due terzi dalle rappresentanze sindacali unitarie dell’impresa o del gruppo di imprese, tenendo conto della composizione categoriale (quadri, impiegati e operai).

Negli stabilimenti, nelle imprese e nei gruppi di imprese nei quali non siano costituite rappresentanze sindacali unitarie, la direzione e le parti stipulanti i ccnl applicati definiscono le modalità di costituzione della delegazione speciale e del Cae ovvero dei titolari della procedura di informazione e consultazione, in conformità a quanto definito all’art. 6, comma 2, e 9, comma 6, del decreto.

I membri della delegazione speciale e del Cae, gli eventuali esperti e i rappresentanti dei lavoratori che operano nell’ambito della procedura per l’informazione e la consultazione, non possono rivelare a terzi informazioni riservate per i tre anni successivi alla scadenza del termine previsto dal mandato. Le relative sanzioni sono contemplate dall’art. 17 del decreto.

L’art. 12 prevede che i membri della delegazione speciale, i membri del Cae, nonché i rappresentanti dei lavoratori che operano nell’ambito della procedura per l’informazione e la consultazione, hanno diritto, se dipendenti dalla sede italiana, per l’ espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti, in misura non inferiore a otto ore trimestrali. Agli stessi si applicano altresì le disposizioni degli artt. 22 e 24 della legge n. 300/1970.

Il decreto fa salve le norme di cui all’art. 47 della legge n. 428/1990 e all’articolo 24 della legge n. 223/1991, nonché i diritti di informazione e consultazione regolati dalla legge, dai contratti collettivi e dagli accordi vigenti.

Nell’ipotesi in cui la direzione centrale e la delegazione speciale decidano in tal senso, ovvero qualora la direzione centrale rifiuti l’apertura di negoziati in un periodo di sei mesi decorrente dalla richiesta, ovvero qualora, entro tre anni da tale richiesta, non si raggiunga un accordo e qualora la delegazione speciale di negoziazione non abbia assunto la decisione di non avviare o annullare i negoziati, si applicano le prescrizioni accessorie stabilite dall’art. 16.

Al fine di risolvere in via preliminare e non contenziosa le controversie che potrebbero insorgere in violazione degli obblighi sanciti dal decreto in esame, è prevista la costituzione di una commissione di conciliazione, composta da tre membri di cui:
a) uno designato dal Cae o dalla delegazione speciale di negoziazione o dai rappresentanti dei lavoratori che operano nell’ambito della procedura di informazione e consultazione;
b) uno designato dalla direzione centrale;
c) uno designato dalle parti di comune accordo.

La commissione di conciliazione formula, a maggioranza, una proposta per la bonaria definizione della controversia.

 

7556-DLGS 11312 DIRETTIVA 200938CE.pdfApri
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