L’Aula del Senato ha approvato definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 74/2012 recante “”Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012″” (
DDL 2403/S),con la votazione di fiducia sul testo approvato dalla Camera dei Deputati.
Tra le norme del provvedimento d’urgenza restano, quindi, confermate, in particolare:
· la precisazione sull’accertamento dei danni provocati dal sisma, che, ai fini della ricostruzione, deve essere effettuato sulle costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 20 maggio 2012;
· la previsione che in sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i Comuni possono prevedere un incremento massimo del 20% della superficie utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica. Inoltre, in deroga al termine di 90 giorni previsto dall’art. 6 del DPR 380/2001 in materia di attività edilizia libera, le opere temporanee dirette a soddisfare l’esigenza della prosecuzione delle attività produttive nei comuni interessati dal sisma, sono rimosse al cessare della necessità e comunque entro la data di agibilità degli immobili produttivi ripristinati o ricostruiti;
· in materia di edilizia scolastica, la ripartizione tra le Regioni colpite dal sisma, con decreto del Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, d’intesa con i Presidenti delle Regioni medesime, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di una quota pari al 60% dello stanziamento per il Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all’art. 53, c. 5 del DL 5/2012 (cd. “Semplificazioni”), nonché di una quota pari al 60% delle risorse assegnate al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per la costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui alla Tabella n. 5 della Delibera del CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012;
· l’istituzione, per l’efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti dal provvedimento, presso le prefetture delle Province interessate alla ricostruzione, di elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori specificatamente indicati, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione. Le Prefetture-uffici territoriali del Governo effettuano, al momento dell’iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 10, comma 7 del DPR 252/1998 (Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia), nonché effettuano i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con lo erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche secondo le modalità stabilite dalle linee guida indicate dal comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal suddetto DPR 252/1998. Viene, inoltre, prevista la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), a favore di soggetti privati per l’esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino. Viene, infine, disposta l’applicazione delle modalità attuative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2011 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni di protezione civile;
· la proroga, dal 31 luglio al 31 dicembre 2012, del termine di sospensione dei processi civili e amministrativi e di quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma;
· la proroga, dal 30 settembre al 30 novembre 2012, della sospensione, tra l’altro, dei termini relativi agli adempimenti tributari ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; con la precisazione che la sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale.
A quest’ultimo riguardo con una norma inserita nel DL 95/2012 “
spending review” (
DDL 5389/C, all’esame, in seconda lettura, della Camera dei Deputati) sono stati prorogati di ulteriori sei mesi, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all’art. 29 del DL. 78/2010, da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione concernenti l’efficacia di norme tributarie.
Ulteriori disposizioni attinenti al sisma del 20 e 29 maggio, sono state, altresì, inserite nel DL 83/2012 “crescita” (
DDL 3426/S, all’esame, in seconda lettura, del Senato) e nello stesso DL 95/2012 già sopracitato (si vedano al riguardo
le notizie del 26 e del
31 luglio 2012).
Per gli ulteriori contenuti del decreto legge si vedano i precedenti del 12 giugno e del 12 luglio 2012.