Il Ministero del lavoro, con l'interpello n. 26/12 ha esteso la possibilità di proroga della cig anche alle imprese artigiane dell'edilizia
Anche per le imprese artigiane dell’edilizia può ritenersi applicabile il criterio interpretativo più favorevole dell’art. 1, co. 1 della L. n. 427/1975 concernente la possibile proroga dell’istituto della Cig a prescindere da una ripresa dell’attività lavorativa, ancorché parziale.
Questo il principio sancito dal Ministero del Lavoro nell’allegata nota n. 26 del 1° agosto scorso, in risposta all’interpello formulato dal Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e che si ricollega alla già nota risposta ad interpello n. 26/2010 che aveva precisato che per tutte le imprese industriali vale la proroga dell’integrazione salariale senza richiedere alcuna condizione.
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