SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” (DDL 3402/S).
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il decreto legge in oggetto, con la votazione di fiducia sul testo approvato dalla Camera dei Deputati.
Il provvedimento reca disposizioni urgenti volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.
Viene disposto, in particolare:
– la possibilità per i Comuni, in sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, di prevedere un incremento massimo del 20% della superficie utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica. Inoltre, in deroga al termine di 90 giorni previsto dall’art. 6 del DPR 380/2001 in materia di attività edilizia libera, le opere temporanee dirette a soddisfare l’esigenza della prosecuzione delle attività produttive nei comuni interessati dal sisma, sono rimosse al cessare della necessità e comunque entro la data di agibilità degli immobili produttivi ripristinati o ricostruiti;
– in materia di edilizia scolastica, la ripartizione tra le Regioni colpite dal sisma, con decreto del Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, d’intesa con i Presidenti delle Regioni medesime, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di una quota pari al 60% dello stanziamento per il Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all’art. 53, c. 5 del DL 5/2012 (cd. “Semplificazioni”), nonché di una quota pari al 60% delle risorse assegnate al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per la costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui alla Tabella n. 5 della Delibera del CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012;
– l’istituzione, per l’efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti dal provvedimento, presso le prefetture delle Province interessate alla ricostruzione, di elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori specificatamente indicati, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione. Le Prefetture-uffici territoriali del Governo effettuano, al momento dell’iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 10, comma 7 del DPR 252/1998 (Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia), nonché effettuano i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con lo erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche secondo le modalità stabilite dalle linee guida indicate dal comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal suddetto DPR 252/1998. Viene, inoltre, prevista la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), a favore di soggetti privati per l’esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino. Viene, infine, disposta l’applicazione delle modalità attuative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2011 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni di protezione civile;
– la proroga, dal 31 luglio al 31 dicembre 2012, del termine di sospensione dei processi civili e amministrativi e di quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma;
– la proroga, dal 30 settembre al 30 novembre 2012, della sospensione, tra l’altro, dei termini relativi agli adempimenti tributari ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; con la precisazione che la sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale.
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Decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” (DDL 3426/S).
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il decreto legge in oggetto nel testo approvato dalle Commissioni riunite Lavori Pubblici e Industria identico a quello della Camera dei Deputati.
Tra le misure confermate si segnalano le seguenti:
– il ripristino del regime Iva per le cessioni e le locazioni di costruzioni, effettuate direttamente dalle imprese di costruzione, anche oltre i cinque anni dalla costruzione, nonché per le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
– l’estensione delle agevolazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia, con l’innalzamento, fino al 30 giugno 2013, delle soglie di detrazione IRPEF al 50% (anziché al 36%) per lavori fino a 96 mila euro (attualmente fino a 48 mila euro);
– il prolungamento, fino al 30 giugno 2013, della detrazione di imposta del 55% per le spese per interventi di riqualificazione energetica;
– la previsione del “Piano nazionale per le città” volto ad avviare un processo di riqualificazione delle aree urbane degradate e di sviluppo delle città, con l’istituzione di una apposita Cabina di regia, che riferirà al Parlamento sull’attività svolta tramite apposita relazione allegata al DEF. Con lo strumento del contratto di valorizzazione urbana, verranno, poi, regolamentati gli impegni dei vari soggetti pubblici e privati relativamente all’area da valorizzare;
– le modifiche al DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia) riguardo alla disciplina dello sportello unico per l’edilizia ed ai procedimenti amministrativi relativi alla denuncia di inizio attività (Dia). Con la previsione, in particolare, che lo sportello unico diviene l’unico punto di accesso per il privato per tutte le vicende amministrative riguardanti l’intervento edilizio ed il relativo titolo abilitativo e fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le p.a. coinvolte;
– le ulteriori modifiche al DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia) in materia di attività edilizia libera, con l’inserimento, tra l’altro, tra gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo delle modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa;
– l’elevazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dal 50 al 60% della quota di lavori che i concessionari sono tenuti ad affidare attraverso procedure ad evidenza pubblica, al fine di garantire il coinvolgimento delle PMI nella realizzazione delle opere;
– la modifica dell’art. 35, c. 28, del DL 223/2006 convertito dalla L. 248/2006, in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore con la previsione, tra l’altro, che questi, in caso di appalto di opere o di servizi, risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. Tale disciplina opera per i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e dai soggetti di cui agli artt. 73 e 74 del DPR 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) mentre sono escluse le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, c.33, del Dlgs 163/2006;
– la modifica della disciplina dell’IVA per cassa, ossia dei casi in cui l’IVA sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi diventa esigibile (e dunque deve essere versata all’erario) al momento del pagamento dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate, in luogo del momento di effettuazione dell’operazione. Al riguardo, viene disposta l’esigibilità dell’IVA “per cassa” alle operazioni effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a due milioni di euro, in luogo dell’attuale soglia di duecentomila euro;
– l’estensione del campo di applicazione dell’attuale disciplina di defiscalizzazione alle opere infrastrutturali da realizzarsi con contratti di partenariato pubblico-privato di cui all’art. 3 del D.Lgs 163/2006;
– le disposizioni sulla ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012. In particolare, in relazione al ricorso alle modalità di cui all’articolo 57, c. 6, del Codice Appalti (che disciplina l’individuazione e la selezione degli operatori economici nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) nell’affidamento degli interventi per la realizzazione dei moduli abitativi, viene soppresso il ricorso al contraente generale ai sensi dell’art. 176 del Codice stesso. Viene, inoltre, precisato che FINTECNA svolge “unicamente” attività di tipo tecnico – ingegneristico e viene previsto che il supporto della società sia fornito non solo alla Regione Emilia-Romagna ma anche alle Regioni Lombardia e Veneto. Viene, altresì, disposto che i Presidenti delle Regioni interessate stipulano convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per la ricostruzione delle strutture danneggiate e possono avvalersi di soggetti attuatori cui affidare specifici settori di intervento.
Vengono, altresì, assegnati due milioni di euro per il 2012 e tre milioni di euro a decorrere dall’anno 2013 per il finanziamento di assunzioni in favore di imprese che hanno la sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma in Emilia del 20 e 29 maggio 2012;
Viene, altresì, estesa l’applicabilità delle misure previste dal DL 74/2012 e dall’art. 10 del decreto anche ai territori dei Comuni di Ferrara e Mantova, nonché – ove risulti l’esistenza del nesso di causalità – di altri Comuni specificatamente indicati. Viene, inoltre, attribuito a imprese e lavoratori autonomi con sede nei territori colpiti dal sisma un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al costo sostenuto per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione degli immobili e delle attrezzature o macchinari utilizzati per le loro attività distrutti o resi inagibili a causa del sisma. A tale ultimo riguardo – a seguito del parere della Commissione Bilancio – è stato precisato che il credito di imposta si applica a fronte di costi sostenuti entro il 30 giugno 2014 e nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2013-2015;
– le disposizioni di cui al Capo X bis del testo, relativo alle misure urgenti per la chiusura il 31 agosto 2012 della gestione dell’emergenza determinatasi in Abruzzo a seguito del terremoto del 6 aprile 2009 nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;
– le disposizioni di modifica alla L. 92/2012 sulla riforma del mercato del lavoro con la previsione, tra l’altro, che ai fini della presunzione che le prestazioni rese da titolari di partita IVA siano da considerare come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la durata della collaborazione con lo stesso committente deve essere superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi (invece che per un solo anno) e che il corrispettivo annuo deve superare l’80% del fatturato complessivo per due anni solari consecutivi ( invece che per un solo anno). Altre modifiche riguardano, tra l’altro, le disposizioni transitorie che riducono progressivamente la durata del trattamento di mobilità (fino all’entrata in vigore dell’ASpI, prevista per il 2017), con la proroga di un anno della disciplina attualmente prevista fino al 31 dicembre 2013, nonché la verifica, entro il 31 ottobre 2014, della disposizioni transitorie in materia di mobilità;
– la previsione, al fine di favorire l’accesso al credito dei giovani imprenditori, che il Ministro dell’Economia e delle Finanze promuove un Accordo con l’ABI per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.
Il decreto legge, che scade il 25 agosto 2012, nella settimana di riferimento è stato approvato dalle Commissioni riunite Lavori Pubblici e Industria (vedi dopo).
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (DDL 3396/S).
– Decreto-legge n. 87 del 27 giugno 2012, recante “Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell’amministrazione economico-finanziaria, nonche’ misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario (DDL 3382/S).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, in sede referente, il decreto legge in oggetto con la votazione di fiducia sul maxiemendamento del Governo che riproduce sostanzialmente il testo approvato dalla Commissione Bilancio. Nel maxiemendamento sono state, inoltre, inserite le norme del Decreto legge 87/2012 recante “Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell’amministrazione economico-finanziaria, nonchè misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario” (DDL 3382/S), come modificate dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze.
Il provvedimento reca disposizioni volte a ridurre taluni sprechi e disfunzioni dell’attività amministrativa e a rendere più efficiente l’articolazione territoriale dell’apparato pubblico, al fine, tra l’altro, di evitare l’aumento delle aliquote IVA previsto per il 2012.
Per quanto riguarda l’iter parlamentare precedente ed i contenuti del DL 95/2012 si veda la
Sintesi n. 30/2012.
Per quanto riguarda, invece, l’iter parlamentare precedente ed i contenuti del DL 87/2012 si veda la
Sintesi n. 29/2012.
Il decreto legge, che scade il 4 settembre 2012, nella settimana di riferimento è passato alla lettura della Camera dei Deputati dove è stato approvato definitivamente (
Sintesi n. 31/C).
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” (DDL 3426/S).
Le Commissioni riunite Lavori Pubblici e Industria hanno approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati.
Il decreto legge nella settimana di riferimento è stato approvato definitivamente dall’Aula.