Il Consiglio dei Ministri nella seduta del
14 settembre u.s. n. 45, ha tra l’altro, esaminato i seguenti provvedimenti:
– un disegno di legge, approvato in via preliminare, in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. Sul disegno di legge sarà acquisito il parere della Conferenza Unificata.
Di seguito, in sintesi, i punti principali del provvedimento:
– vengono identificati come “terreni agricoli” tutti quelli che, sulla base degli strumenti urbanistici in vigore, hanno destinazione agricola;
– si introduce un meccanismo di identificazione, a livello nazionale, dell’estensione massima di terreni agricoli edificabili (ossia di quei terreni la cui destinazione d’uso può essere modificata dagli strumenti urbanistici). Lo scopo è quello di garantire uno sviluppo equilibrato dell’assetto territoriale e una ripartizione calibrata tra zone suscettibili di utilizzazione agricola e zone edificate;
– si prevede il divieto di cambiare la destinazione d’uso dei terreni agricoli che hanno usufruito di aiuto di Stato o di aiuti comunitari. Nell’ottica di disincentivare il dissennato consumo di suolo, l’intervento mira a evitare che i terreni che hanno usufruito di misure a sostegno dell’attività agricola subiscano un mutamento di destinazione e siano investiti dal processo di urbanizzazione;
– viene incentivato il recupero del patrimonio edilizio rurale per favorire l’attività di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici esistenti;
– si istituisce un registro presso il Ministero delle politiche agricole al fine di identificare i Comuni interessati, i cui strumenti urbanistici adottati non prevedono l’ampliamento di aree edificabili o un aumento inferiore al limite determinato dalle Regioni, che possono chiedere di essere inseriti;
– si abroga la norma che consente che i contributi di costruzione siano parzialmente distolti dalla loro naturale finalità – consistente nel concorrere alle spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria – e siano destinati alla copertura delle spese correnti da parte dell’Ente locale;
– si abroga inoltre la norma che prevede che una percentuale dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico in materia edilizia sia utilizzata per il finanziamento delle spese correnti dell’ente locale. Il fine è quello di disincentivare l’attività edificatoria sul territorio;
– un regolamento, approvato in esame preliminare, che disciplina l’autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale per le imprese e gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Sul regolamento saranno acquisiti i pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.
Il regolamento attua la legge n. 35 del 2012 (“Semplifica Italia”) nella parte in cui introduce l’autorizzazione unica ambientale tra gli strumenti di semplificazione per le PMI.
Gli elementi essenziali dell’autorizzazione sono tre:
– è rilasciata da un unico ente e sostituisce tutti gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione previsti dalle norme vigenti in materia ambientale;
– il procedimento di rilascio dell’autorizzazione si basa sul principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, sull’esigenza di tutela degli interessi pubblici e sulla necessità di non introdurre maggiori oneri a carico delle imprese;
– è prevista una procedura semplificata anche per il rinnovo dell’autorizzazione: se le condizioni di esercizio sono rimaste immutate è sufficiente la presentazione di una istanza con una dichiarazione sostitutiva. Durante il tempo necessario per il rinnovo, l’esercizio dell’attività può proseguire sulla base dell’autorizzazione precedente;
– un decreto legislativo che recepisce la normativa comunitaria relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del Titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Il provvedimento è stato approvato in via definitiva dopo aver acquisito i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;
– un decreto legislativo recante alcune disposizioni correttive al codice del processo amministrativo che è stato approvato in via definitiva dopo aver acquisito i pareri delle Commissioni parlamentari competenti.
Il Consiglio dei Ministri ha, inoltre, esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha deliberato, in particolare:
– l’impugnativa, davanti alla Corte Costituzionale, della legge Provincia autonoma di Trento n. 14 del 20 luglio 2012 recante “Modificazioni della legge provinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale” che contiene alcune disposizioni in contrasto con l’art. 17, secondo comma, lett. s), della Costituzione che riserva allo Stato la materia della tutela dell’ambiente;
– la non impugnativa della Legge Regione Campania n. 20 del 10/07/2012 “Testo unico dell’apprendistato della regione Campania” e della Legge Regione Umbria n. 11 del 25/07/2012 “Ridefinizione delle aree contigue alle Aree naturali protette – Ulteriori modificazioni della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette)”.